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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 1977

Cassazione n. 35049/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria difensiva in data 9/7/2025; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., per inesistenza dell'ingiusto profitto, non sono manifestamente infondati, avuto riguardo all'individuazione del momento consumativo del reato posto che nel caso esaminato l'amministratore di condominio, pur avendo posto in essere una singola distrazione, in relazione ad uno dei conti correnti del condominio, al momento della cessazione della carica aveva reintegrato il patrimonio complessivo del condominio , sicchè non può dirsi con certezza che lo stesso fosse animato da dolo; che, in relazione a tale profilo, ritenuta la non manifesta infondatezza dei primi due motivi, che assorbono ogni altra doglianza, deve dichiararsi la estinzione del reato per prescrizione ( maturata in data 16 agosto 2024).

Le risultanze acquisite non consentono una decisione più favorevole per l'imputato ex art. 129 c.p.p.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso, il 12 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria difensiva in data 9/7/2025; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., per inesistenza dell'ingiusto profitto, non sono manifestamente infondati, avuto riguardo all'individuazione del momento consumativo del reato posto che nel caso esaminato l'amministratore di condominio, pur avendo posto in essere una singola distrazione, in relazione ad uno dei conti correnti del condominio, al momento della cessazione della carica aveva reintegrato il patrimonio complessivo del condominio , sicchè non può dirsi con certezza che lo stesso fosse animato da dolo; che, in relazione a tale profilo, ritenuta la non manifesta infondatezza dei primi due motivi, che assorbono ogni altra doglianza, deve dichiararsi la estinzione del reato per prescrizione ( maturata in data 16 agosto 2024). Le risultanze acquisite non consentono una decisione più favorevole per l'imputato ex art. 129 c.p.p. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso, il 12 settembre 20
Sentenza Cassazione n. 35049/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris