CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 34623/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29469-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 314/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 26/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29469 sez. ML - ud. 04-10-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 26 maggio 2020, la Corte d'Appello di Lecce confermava la decisione resa dal Tribunale di Brindisi e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'art. 13, comma 8, I. n. 257/1992 per esposizione all'amianto; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto che, al di là della tardiva produzione solo in grado di appello della domanda inoltrata all'[OSCURATO:PERSONA], che ove presa in considerazione risulterebbe ostativa tanto della prescrizione quanto della decadenza triennale di cui all'art. 47, d.P.R. n. 639/1970, la non accoglibilità della domanda consegue al mancato assolvimento dell'onere di allegazione delle circostanze implicanti l'esposizione qualificata ultradecennale all'amianto neppure certificata per un periodo più limitato dall'INAIL e non surrogabile attraverso il riferimento all'accertamento compiuto in altro giudizio relativamente alla posizione di altro dipendente della stessa azienda avente peraltro mansioni non assimilabili a quelle genericamente descritte nel ricorso; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Guadalupi, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, contesta alla Corte territoriale l'aver confermato la pronunzia del primo giudice di improponibilità del ricorso per difetto della domanda amministrativa, circostanza viceversa smentita nei fatti; che, con il secondo motivo, posto sotto la seguente rubrica "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. (sotto l'aspetto de/l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti)", il ricorrente imputa alla Corte territoriale l'erroneità della ritenuta tardività della domanda amministrativa; che con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 101, comma 2, per aver posto a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti: che, rilevata l'inammissibilità dei primi due motivi non misurandosi le censure mosse con la ratio decidendi posta a fondamento della pronunzia ed attinente alla carenza di allegazione delle circostanze in fatto in relazione alle quali condurre l'accertamento nel merito della pretesa, è a dirsi come il terzo motivo si riveli infondato, atteso che, dovendosi interpretare, alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte, l'art. 101, comma 2, c.c. come riferibile solamente alla rilevazione di ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, si sottrae al suo ambito di applicazione l'apprezzamento delle ricorrenza degli elementi essenziali del ricorso richiesti a pena di nullità dall'art. 414 i V dt 4,f-12--) f~- (i ot (.."‘`,9<-; rth.^. c,ucCcz_ c.p.c. tra cui la causa pe endi, che costituiscn dato obiettivo che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e non configura quello "sviluppo inatteso" per il quale si rende necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive; che il ricorso va, dunque, rigettato - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello s