CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34522/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricors o per regolamento necessario di competenza n. r.g. 15536/2025, propostoda: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il quale è elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 20 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimate- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma resa nel giudizio n.r.g. 34908/2024 e depositatail 5 giugno 2025; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con dichiarazione di competenza del giudice di pace. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnòinnanzi al Tribunale di Roma la cartella n. 09720240174180627000, con la quale le era stato richiesto il pagamento dell’importo di € 3.120,00 in favore di Cassa depositi e prestiti – Cassa ammende e spese processuali , come disposto d a un’ordinanza della Corte di Appello di Romadel 16 giugno 2022. L’attrice negò i presupposti del pagamento, osservando che l’ordinanza in questione, emessa a seguito d ella declaratoria di inammissibilità di una sua istanza di ricusazionedel giudice formulata in un diverso processo, non conteneva alcun ordine di pagamento nel senso indicato dall’atto impugnato. Lamentò, inoltre, la sussistenza di vizi intrinseci della cartella, in quanto non preceduta da altri atti, non sufficientemente motivata in ordine alle ragioni della pretesa erariale e priva delle ulteriori indicazioni previste dall’art. 7 della l. n. 241/1990. Le convenute [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia delle entrate Riscossione ed [OSCURATO:SOCIETA]. si costituirono chiedendo il rigetto della domanda. Con la memoria ex art. 171-ter cod. proc. civ., la sola [OSCURATO:SOCIETA]. eccepì l’incompetenza per valore del tribunale adìto, osservando che la causa rientrava nella competenza del giudice di pace. 2. Il tribunale, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha declinato la propria competenzain favore del Giudice di pace di Roma. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria. Le parti intimate non hanno svolto difese. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte. Considerato che: 1. Con l’unico motivo, denunziando «illegittimitàdella pronuncia», la ricorrente assumeche il tribunale avrebbe erroneamente rilevato la propria incompetenza. Al riguardo, deduce in primo luogo la tardività del rilievo, intervenuto solo dopo il deposito delle memorie di cui all’art. 171-ter c.p.c.nei termini assegnati alle parti. Osserva che, in ogni caso, sussisterebbeun’ipotesi di competenza funzionale del tribunale, poiché la cartella haad oggetto il pagamento di spese di giustizia e, conseguentemente, la relativa impugnazione avrebbe dovuto qualificarsi come opposizione ex art. 615 o 617 cod. proc. civ. 2. Il motivo è fondato nel suo primo profilo, restando in tale statuizione assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalla ricorrente. 2.1. L’ordinanza con la quale il Tribunale ha declinato la propria competenza, sul rilievo del fatto che la causa rientrava nella competenza per valore del giudice di pace, reca infatti la data del 5 giugno 2025. Si tratta, pertanto, di provvedimento emanato sotto la vigenza del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (cd. correttivo Cartabia), le cui disposizioni, secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 1, dello stesso decreto, si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, e quindi anche al presente giudizio. 2.2. Intervenendo sui limiti temporali del rilievo officioso dell’incompetenza, l’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 164/2024 ha stabilito che detto rilievo deve aver luogo «con il decreto previsto dall’art. 171-bisc.p.c. o, nei procedimenti nei quali non si applica l’art. 171bis c.p.c., non oltre la prima udienza ». Con l’indicata previsione, il legislatore ha così anticipato il rilievo officioso al momento delle verifiche preliminari – e non all’udienza successiva al deposito delle memorie ex art. 171-ter – nell’ottica, sottesa all’intera novella, di consentire una maggiore celerità del rito, ottenuta con la definizione di ogni questione preliminare prima della fissazione del thema decidendum e del thema probandum. 2.3. Nel caso di specie, pertanto, è tardivo il rilievo di incompetenza da parte del tribunale; e ciò vieppiù ove si consideri che –come si evince dall’esame degli atti del giudizio a quo, riprodotti dalla ricorrente nella memoria integrativa e il cui esame è consentito dalla deduzione di un error in procedendo –il rilievo ebbe in realtà luogo in un’udienza fissata successivamente alla prima, a seguito di riserva assunta dal tribunale per la decisione interinale sulla sospensione della cartella opposta. Né, del resto, potrebbe attribuirsi rilievo al fatto che l’eccezione era stata sollevata nel giudizio di primo grado dall’intimata [OSCURATO:SOCIETA].; l’eccezione, infatti, fu proposta per la prima volta con la memoria ex art. 171-ter c.p.c., e quindi ben oltre il termine preclusivo di cui all’art. 38, comma primo, c.p.c. 3. Le considerazioni esposte conducono all’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza senza necessità di scrutinare gli ulteriori profili di censura. L’ordinanza impugnata va, dunque , cassata con declaratoria di competenza del [OSCURATO:PERSONA], davanti al quale vanno rimesse le parti nel termine di legge. Con la statuizione definitiva da parte del suddetto Giudice si provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorsoper regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata edichiara la competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, nella camera