CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 10540/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 12/11/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.I. 137/2020; -udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Palermo, giudicando a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di abusiva occupazione di un alloggio di edilizia popolare di proprietà dello IACP e, concesse le circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena condizionalmente sospesa di euro 600,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 l'inutilizzabilità patologica degli accertamenti di P.g. in quanto non inseriti nel fascicolo del P.m. e non riportati in alcuna annotazione di polizia giudiziaria ma riferiti per la prima volta in dibattimento. La difesa eccepisce l'inutilizzabilità degli accertamenti anagrafici effettuati dalla P.g. circa la residenza della prevenuta presso l'immobile occupato a far data dal 2004 in quanto l'esito degli stessi non risulta trasfuso in un'annotazione depositata agli atti del P.m. ma riferita per la prima volta in dibattimento. All'espunzione della testimonianza relativa a detta circostanza consegue, secondo la ricorrente, il difetto di prova circa l'abusiva introduzione nell'appartamento e la permanenza nello stesso per un tempo apprezzabile, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità; 2.2 la violazione dell'art. 507 cod.proc.pen. La difesa assume che l'appartamento in cui fu rinvenuta l'imputata fosse stato in precedenza occupato da tale [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che non può escludersi che la Savasta fosse ospite della stessa, profilo che, pur bisognevole di approfondimento, non è stato ritenuto meritevole di integrazione istruttoria ex art. 507 cod.proc.pen.; 2.3 la violazione dell'art. 633 cod.pen., avendo il giudice ritenuto la responsabilità della prevenuta per il reato ascrittole nonostante risulti provata la pregressa occupazione dello stesso appartamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] e non possa escludersi che la ricorrente abbia preso possesso dell'immobile con il consenso dell'assegnataria o sedicente tale la quale, millantando un legittimo titolo, creava un affidamento sulla regolarità del subentro nella Savasta; 2.4 la violazione dell'art. 131 bis cod.pen. e il vizio di motivazione, non avendo la sentenza impugnata valutato le precarie condizioni economiche dell'imputata e lo stato di incensuratezza della stessa. Secondo il difensore la protrazione dell'occupazione per un breve lasso temporale e il riconoscimento da parte del giudice della non eccessiva gravità del fatto avrebbe dovuto comportare l'applicazione della causa di non punibilità. Aggiunge che, attesa la contestazione, la quale fa riferimento esclusivamente alla data di accertamento del reato, deve escludersi la permanenza della condotta, non essendo stata acquisita la prova che la Savasta abbia anche successivamente continuato ad occupare l'appartamento e non avendo il P.m. proceduto alla modifica dell'imputazione. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di pronunziare sul punto, sebbene in sede di conclusioni fosse stato 2 ggs-- richiesto il contenimento della pena nei minimi edittali con i benefici di legge, formula quest'ultima in cui deve essere riconnpresa l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. In ogni caso il giudice avrebbe dovuto valutare l'applicabilità della causa di non punibilità d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., richiesta che il difensore reitera alla Corte adita; 2.5 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego del beneficio di cui all'art. 175 cod.pen., avendo il Tribunale riconosciuto la sola sospensione condizionale della pena nonostante l'espressa richiesta difensiva, senza giustificare il diniego della non menzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi due motivi che contestano il giudizio di responsabilità sulla scorta di rilievi processuali sono manifestamente infondati. Infatti, non sussiste l'inutilizzabilità patologica (peraltro genericamente dedotta) delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste di P.g. Valguarnera in sede di controesame. Costui, appartenente al corpo di [OSCURATO:PERSONA], ha riferito in dibattimento delle circostanze relative al controllo eseguito in data 25/9/2014 presso l'appartamento ubicato in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] 23, scala G, piano I, interno a destra, destinato a propria abitazione dalla ricorrente. A domanda della difesa circa il periodo di permanenza nell'abitazione, il teste ha precisato che, mediante consultazione informatica dei registri anagrafici del Comune di Palermo, aveva accertato che la Savasta risiedeva nell'appartamento abusivamente occupato dall'anno 2004. L'art. 357 cod.proc.pen. prevede che "la polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova", individuando al secondo comma i casi in cui è richiesta la redazione di verbale avente i requisiti prescritti dall'art. 373 codice di rito. L'obbligo di annotazione è, tuttavia, privo di sanzione penale, salvo l'eventuale rilievo disciplinare, concernendo nella sostanza l'esigenza di documentare in termini esaustivi l'attività investigativa svolta. Nella specie, la mancata documentazione dell'accertamento anagrafico effettuato dal teste si è risolta nell'omessa acquisizione al fascicolo del P.m. di un dato idoneo a corroborare l'accusa ma all'evidenza noto alla parte, il cui difensore ha autonomamente introdotto il tema di prova in ordine al quale il teste ha legittimamente riferito in sede di controesame. 2. Il secondo motivo che lamenta la violazione dell'art. 507 cod.proc.pen. ha carattere meramente esplorativo, essendosi la difesa limitata a rilevare che la pregressa occupazione abusiva dello stesso immobile da parte della Caruso, che aveva chiesto la regolarizzazione facendo in seguito decadere la domanda, avrebbe potuto avere riflessi sul dolo della ricorrente, senza alcuna specifica allegazione a sostegno e senza che l'imputata abbia offerto la propria versione circa tempi e modalità dell'occupazione. La difesa, peraltro, non ha neppure chiarito se abbia rivolto al giudice sollecitazioni al fine di integrare la prova ottenendone un diniego ovvero se la doglianza concerna la mancata officiosa integrazione, incorrendo per tale aspetto in genericità della censura. 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La difesa sollecita una rivalutazione delle fonti di prova acquisite nel corso del dibattimento sulla base di mere congetture, ponendosi in diretto confronto con i contenuti della testimonianza resa dal teste di P.g. e suggerendo che la Savasta potesse essere ospite dell'originaria occupante ovvero che quest'ultima avesse millantato il legittimo possesso del bene, creando nella prevenuta l'affidamento sulla regolarità del subentro. Si tratta di argomenti che concernono alternative di merito, introdotte per la prima volta in sede di legittimità e che palesemente esorbitano il perimetro del sindacato riservato alla Corte adita. 4. Insussistente s'appalesa la violazione dell'art. 131 bis cod.pen. Deve dissentirsi dalla difesa laddove assume che la contestazione operata dal P.m. escluda la permanenza per effetto del richiamo alla sola data di accertamento del reato, con la conseguenza che la condotta illecita dovrebbe ritenersi limitata ad un solo giorno in assenza di prova della protrazione. Questa Corte ha chiarito che nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso, cosicché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione; nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Sez. 2 , n. 29657 del 27/03/2019, Rv. 277019 - 01). Si è, inoltre, precisato, in fattispecie analoga a quella a giudizio, che nel caso in cui l'imputazione relativa ad un reato permanente indichi il "tempus commissi delicti" con "formula chiusa", e cioè con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre dalla data indicata nell'imputazione e non dalla data di emissione della sentenza di primo grado, potendo le eventuali condotte successive, incidenti sul mantenimento della situazione antigiuridica, essere contestate in altro procedimento (Sez. 2, n. 55164 del 18/09/2018, Rv. 274298- 01; n. 46692 del 02/10/2019, Rv. 277929-01).4.1 Nella vicenda a giudizio, alla luce dei richiamati principi, deve escludersi che il riferimento alla data di accertamento del reato ne delimiti la permanenza, come accade laddove si usi, ad esempio, la formula "fino a" o altre analoghe, idonee a perimetrare la durata della condotta. Parimenti non condivisibile è l'assunto che la richiesta in sede di conclusioni dei doppi benefici di legge fosse idonea a radicare l'obbligo di motivazione del primo giudice, attesa l'eterogeneità degli istituti. Ad ogni buon conto, al di là dell'assenza di formale domanda e della controversa possibilità che il giudice provveda d'ufficio (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep.2021, Rv. 280707-01), s'appalesa assorbente il rilievo che il perdurare della condotta illecita configura una condizione ostativa all'applicazione della causa di esclusione della punibilità (in termini, Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Rv. 276096-01). 5.Destituito di fondamento risulta anche il conclusivo motivo in ordine al mancato riconoscimento della non menzione, non espressamente argomentato dal giudice d'appello a fronte della congiunta richiesta difensiva di applicazione dei benefici. Questa Corte ha chiarito che il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale persegue finalità diverse rispetto a quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittoria la decisione che neghi uno dei due benefici e conceda l'altro (Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, Rv. 274106-01; Sez. 4, n. 34380 del 14/7/2011,Rv. 251509;Sez. 6, n. 34489 del 14/06/2012,Rv.253484). Nella specie la richiesta del beneficio deve ritenersi implicitamente rigettata, tenuto conto della collocazione della pena base nella fascia alta della forbice edittale e del giudizio di significativa offensività del fatto espresso dal primo giudice, coerente con la persistenza dell'offesa al bene giuridico protetto, di natura pubblicistica, parametri che depongono per la valutazione in termini ostativi dei parametri indicati nell'art. 133 cod.pen. senza che sia dato ravvisare alcuna frizione logica con la diversa prognosi effettuata in materia di sospensione condizionale. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. 5 o2) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so