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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 33664/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'esecuzione della pena detentiva di anni uno mesi quattro di reclusione per il reato di truffa aggravata in concorso, di cui al provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro n, 2020/87 SIEP. 2.Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore, avv.

G. Cauci, denunciando inosservanza o erronea applicazione dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen. per essere Miraglia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], quindi dovendo ritenersi la competenza per territorio del Tribunale di sorveglianza di Bologna, nonché vizio di motivazione. 3.Rilevato che i motivi addotti a sostegno del ricorso sono manifestamente infondati (quanto al primo motivo) tenuto conto che la competenza del Tribunale di sorveglianza si radica, ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen. nel luogo dove ha sede l'ufficio del Pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione in relazione al quale si avanza la richiesta di misure alternative (dunque in questo caso, in considerazione che l'ordine di esecuzione è stato emesso dal Pubblico ministero di Pesaro, correttamente il Tribunale di sorveglianza competente è quello di Ancona), nonché genericamente formulati (quanto al secondo motivo). 3.1.Considerato altresì, che le deduzioni circa l'intervenuta misura cautelare degli arresti domiciliari per il procedimento pendente per associazione a delinquere finalizzata alle truffe, nonché lo svolgimento di regolare attività lavorativa fina al momento in cui è intervenuto l'arresto del Miraglia, sollecitano la rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento dell'ordinanza censurata e che, comunque, non tengono conto del contenuto della nota delle Forze dell'ordine che sottolinea le numerosissime denunce per truffa intervenute, a carico del condannato, dal 2007 e fino al 2020, dell'esistenza di un procedimento penale per fatti del 2018-2019, successivi a quelli oggetto del presente procedimento, dell'assenza di stabile occupazione lavorativa documentata. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. i Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'esecuzione della pena detentiva di anni uno mesi quattro di reclusione per il reato di truffa aggravata in concorso, di cui al provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro n, 2020/87 SIEP. 2.Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore, avv. G. Cauci, denunciando inosservanza o erronea applicazione dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen. per essere Miraglia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], quindi dovendo ritenersi la competenza per territorio del Tribunale di sorveglianza di Bologna, nonché vizio di motivazione. 3.Rilevato che i motivi addotti a sostegno del ricorso sono manifestamente infondati (quanto al primo motivo) tenuto conto che la competenza del Tribunale di sorveglianza si radica, ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen. nel luogo dove ha sede l'ufficio del Pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione in relazione al quale si avanza la richiesta di misure alternative (dunque in questo caso, in considerazione che l'ordine di esecuzione è stato emesso dal Pubblico ministero di Pesaro, correttamente il Tribunale di sorveglianza competente è quello di Ancona), nonché genericamente formulati (quanto al secondo motivo). 3.1.Considerato altresì, che le deduzioni circa l'intervenuta misura cautelare degli arresti domiciliari per il procedimento pendente per associazione a delinquere finalizzata alle truffe, nonché lo svolgimento di regolare attività lavorativa fina al momento in cui è intervenuto l'arresto del Miraglia, sollecitano la rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento dell'ordinanza censurata e che, comunque, non tengono conto del contenuto della nota delle Forze dell'ordine che sottolinea le numerosissime denunce per truffa intervenute, a carico del condannato, dal 2007 e fino al 2020, dell'esistenza di un procedimento penale per fatti del 2018-2019, successivi a quelli oggetto del presente procedimento, dell'assenza di stabile occupazione lavorativa documentata. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. i Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere estens
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