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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14439/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 febbraio 1958; avverso l'ordinanza del 25 settembre 2023 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 29 gennaio 2024 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, con la quale, in replica alle conclusioni rassegnate dalla Procura generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli, rigettando l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il provvedimento con il quale venivano sospesi, per la complessità del dibattimento, ai sensi dell'art. 304, comma 3, cod. proc. pen., i termini di durata della misura cautelare in atto nei confronti, tra gli altri, del ricorrente.

Rizzo

2. Il ricorso si compone di un unico motivo di impugnazione a (nein§ del quale si deduce la radicale mancanza di motivazione offerta dal Tribunale che, secondo la difesa, non si sarebbe confrontato con le analitiche argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione.

La difesa sostiene, invero, che l'ordinanza originariamente impugnata con l'appello si sarebbe limitata ad evidenziare irrilevanti esigenze strutturali ed organizzative dell'ufficio giudiziario (all'evidenza subvalenti rispetto all'inviolabilità della libertà personale del detenuto, compromessa dalla dilatazione dei termini di custodia cautelare), senza considerare che: a) gli imputati sono solo dodici (e non quindici); b) che quelli detenuti in carcere sono solo tre (Desio, Salvati e Zampini) con il solo Maione agli arresti domiciliari (ovvero gli unici che rispondono di associazione camorristica); c) che i numerosi testi indicati dal Tribunale sono in realtà solo quattro, oltre tre dichiaranti da sentire ai sensi del 210 cod. proc. pen.; d) che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che nulla dicono in ordine al tempo ed ai fatti di questo processo, saranno sicuramente acquisite sul consenso delle parti tranne l'unico dichiarante attuale e rilevante, e cioè il Cimmino; e) le intercettazioni sono state tutte già depositate.

Ebbene, se è pur vero che la sospensione può essere giustificata astrattamente dal numero dei testimoni da esaminare, delle liste testi e dei consulenti, dalla complessità del capo di imputazione, dal numero di imputati, dalla quantità di circostanze aggravanti contestate e, persino, dal numero dei difensori di fiducia nominati, oltre che da tutte le altre variabili del caso specifico, la valutazione di tali parametri non può restare ancorata a mere supposizioni puramente astratte, che sarebbero automaticamente giustificanti un giudizio prognostico di particolare complessità della res iudicanda, ma deve necessariamente essere ancorata alle concrete caratteristiche del processo all'interno del quale il provvedimento viene emesso.

Valutazione che, in ipotesi difensiva, sarebbe radicalmente mancata. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso che il giudizio di particolare complessità che, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato, alla stregua di criteri adeguatamente motivati, non con riguardo all'attività di studio degli atti, bensì in ragione dell'attività da compiere nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio (Sez. 6, n. 21745 del 04/05/2018, Rao, Rv. 273020) ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Curcio, Rv. 264054).

E l'ordinanza con cui il giudice d'appello nel disporre, sulla base dell'art. 304 comma 2, cod. proc. pen., la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per la complessità del dibattimento è adeguatamente motivata ove faccia riferimento al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonché alla qualità e natura delle questioni da esaminare.

La complessità, infatti, se può prescindere dal numero degli imputati, appare vieppiù configurabile qualora quest'ultimo sia elevato, molteplici siano le imputazioni ed a ciò si aggiunga la peculiare qualità delle questioni da trattare come in tema di criminalità organizzata (Sez. 2, n. 23872 del 05/03/2014, Riviezzi, Rv. 259828).

Ed è quanto il Tribunale ha rilevato: l'elevato numero degli imputati (tredici, di cui tre in custodia) e dei relativi difensori e, quindi, la complessità dell'esame anche di un numero contenuto di testi (che devono essere esaminati e controesaminati da tutte le parti costituite in giudizio), il numero e la complessità delle questioni da affrontare (tenuto presente la natura dei reati di criminalità organizzati contestati).

Il ricorrente non solo non si confronta con tali analitiche argomentazioni, ma invoca una rivalutazione (peraltro parziale e parcellizzata) degli elementi indicati dai giudici di merito, prospettando un'inammissibile differente valutazione (peraltro parcellizzata) dei dati fattuali evidenziati.

Dimentica, tuttavia, da un canto che il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti evidenziati nel provvedimento impugnato, né all'apprezzamento che di essi ne fa il giudice di merito, ma alla sola verifica della non (manifesta) illogicità della motivazione e della sua coerenza con i dati processuali richiamati; dall'altro che ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione, all'interno del generale impianto argomentativo, dove ciascun dato, pur nella sua individuale valenza, deve essere posto in vicendevole rapporto con tutti gli altri.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 febbraio 1958; avverso l'ordinanza del 25 settembre 2023 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 29 gennaio 2024 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, con la quale, in replica alle conclusioni rassegnate dalla Procura generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli, rigettando l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il provvedimento con il quale venivano sospesi, per la complessità del dibattimento, ai sensi dell'art. 304, comma 3, cod. proc. pen., i termini di durata della misura cautelare in atto nei confronti, tra gli altri, del ricorrente. Rizzo 2. Il ricorso si compone di un unico motivo di impugnazione a (nein§ del quale si deduce la radicale mancanza di motivazione offerta dal Tribunale che, secondo la difesa, non si sarebbe confrontato con le analitiche argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione. La difesa sostiene, invero, che l'ordinanza originariamente impugnata con l'appello si sarebbe limitata ad evidenziare irrilevanti esigenze strutturali ed organizzative dell'ufficio giudiziario (all'evidenza subvalenti rispetto all'inviolabilità della libertà personale del detenuto, compromessa dalla dilatazione dei termini di custodia cautelare), senza considerare che: a) gli imputati sono solo dodici (e non quindici); b) che quelli detenuti in carcere sono solo tre (Desio, Salvati e Zampini) con il solo Maione agli arresti domiciliari (ovvero gli unici che rispondono di associazione camorristica); c) che i numerosi testi indicati dal Tribunale sono in realtà solo quattro, oltre tre dichiaranti da sentire ai sensi del 210 cod. proc. pen.; d) che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che nulla dicono in ordine al tempo ed ai fatti di questo processo, saranno sicuramente acquisite sul consenso delle parti tranne l'unico dichiarante attuale e rilevante, e cioè il Cimmino; e) le intercettazioni sono state tutte già depositate. Ebbene, se è pur vero che la sospensione può essere giustificata astrattamente dal numero dei testimoni da esaminare, delle liste testi e dei consulenti, dalla complessità del capo di imputazione, dal numero di imputati, dalla quantità di circostanze aggravanti contestate e, persino, dal numero dei difensori di fiducia nominati, oltre che da tutte le altre variabili del caso specifico, la valutazione di tali parametri non può restare ancorata a mere supposizioni puramente astratte, che sarebbero automaticamente giustificanti un giudizio prognostico di particolare complessità della res iudicanda, ma deve necessariamente essere ancorata alle concrete caratteristiche del processo all'interno del quale il provvedimento viene emesso. Valutazione che, in ipotesi difensiva, sarebbe radicalmente mancata. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso che il giudizio di particolare complessità che, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato, alla stregua di criteri adeguatamente motivati, non con riguardo all'attività di studio degli atti, bensì in ragione dell'attività da compiere nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio (Sez. 6, n. 21745 del 04/05/2018, Rao, Rv. 273020) ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Curcio, Rv. 264054). E l'ordinanza con cui il giudice d'appello nel disporre, sulla base dell'art. 304 comma 2, cod. proc. pen., la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per la complessità del dibattimento è adeguatamente motivata ove faccia riferimento al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonché alla qualità e natura delle questioni da esaminare. La complessità, infatti, se può prescindere dal numero degli imputati, appare vieppiù configurabile qualora quest'ultimo sia elevato, molteplici siano le imputazioni ed a ciò si aggiunga la peculiare qualità delle questioni da trattare come in tema di criminalità organizzata (Sez. 2, n. 23872 del 05/03/2014, Riviezzi, Rv. 259828). Ed è quanto il Tribunale ha rilevato: l'elevato numero degli imputati (tredici, di cui tre in custodia) e dei relativi difensori e, quindi, la complessità dell'esame anche di un numero contenuto di testi (che devono essere esaminati e controesaminati da tutte le parti costituite in giudizio), il numero e la complessità delle questioni da affrontare (tenuto presente la natura dei reati di criminalità organizzati contestati). Il ricorrente non solo non si confronta con tali analitiche argomentazioni, ma invoca una rivalutazione (peraltro parziale e parcellizzata) degli elementi indicati dai giudici di merito, prospettando un'inammissibile differente valutazione (peraltro parcellizzata) dei dati fattuali evidenziati. Dimentica, tuttavia, da un canto che il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti evidenziati nel provvedimento impugnato, né all'apprezzamento che di essi ne fa il giudice di merito, ma alla sola verifica della non (manifesta) illogicità della motivazione e della sua coerenza con i dati processuali richiamati; dall'altro che ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione, all'interno del generale impianto argomentativo, dove ciascun dato, pur nella sua individuale valenza, deve essere posto in vicendevole rapporto con tutti gli altri. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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