Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1991

ECLI:EU:C:1991:281
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61991CO0117_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-117/91 R, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con gli avv.ti J.-L.

Dupont, L. Misson e M.-A.

Lucas, del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv.

E. Korn, 21, rue de Nassau, richiedente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg.

J.-C.

Séché, consigliere giuridico, E. Traversa, membro del servizio giuridico, e T. Margellos, professore incaricato all' università di Piccardia distaccato presso la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistente, avente ad oggetto un' istanza di provvedimenti urgenti diretta in particolare ad ottenere la sospensione dell' esecuzione di una decisione adottata il 17 aprile 1991 dalla [OSCURATO:PERSONA] e relativa ad un accordo fra quest' ultima e l' Unione europea delle associazioni calcistiche, il Presidente della Corte ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 aprile 1991, il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], calciatore professionista, ha chiesto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento di una decisione adottata il 17 aprile 1991 dalla [OSCURATO:PERSONA] e relativa ad un accordo tra quest' ultima e l' Unione europea delle associazioni calcistiche (in prosieguo: l' "UEFA") riguardante le condizioni di cittadinanza valide per i campionati nazionali e il sistema degli indennizzi in caso di trasferimento applicabile ai trasferimenti di giocatori professionisti da una società ad un' altra, come risulta dal comunicato stampa della [OSCURATO:PERSONA] 18 aprile 1991, IP(91)316.

Il richiedente ha chiesto inoltre, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, il risarcimento del danno causatogli da detta decisione. 2 Dal comunicato stampa fatto valere dal richiedente emerge che le trattative intercorse fra l' UEFA e il vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA], sig. [OSCURATO:PERSONA], a seguito del mandato conferitogli dalla [OSCURATO:PERSONA], hanno portato, per quanto riguarda le condizioni di cittadinanza, ad un accordo amichevole in base al quale le associazioni calcistiche nazionali, a partire dalla stagione 1992-93, devono consentire ad almeno tre giocatori stranieri, nonché a due giocatori stranieri in attività da cinque anni senza interruzioni nel paese, di essere schierati in incontri di prima divisione dei propri campionati nazionali, con estensione di detto sistema, entro e non oltre la fine della stagione 1996-97, alle altre divisioni nelle quali operano calciatori professionisti.

In tale comunicato stampa si precisa inoltre che è stato compiuto un primo passo nel settore dei vincoli contrattuali fra società e giocatori professionisti per quanto riguarda i trasferimenti, essendo scaturito, in questa fase delle trattative, un accordo per riconoscere il principio della libertà di ogni calciatore professionista di giocare per un' altra società alla scadenza del suo contratto, indipendentemente dalle trattative consuete fra società cedente e società acquirente quanto agli indennizzi da versare alla società cedente.

Il comunicato stesso conclude rilevando che il problema di un "contratto tipo" fra società e calciatori professionisti richiederà discussioni più approfondite con tutte le parti interessate. 3 Con atto separato depositato nella cancelleria della Corte lo stesso 23 aprile 1991, il richiedente ha proposto, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE, un' istanza di provvedimenti urgenti diretta in primo luogo ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata.

Detta domanda mira inoltre a far ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di garantire la pubblicità della decisione che ordina tale sospensione mediante comunicato stampa, di far conoscere ufficialmente detto comunicato alla Cour d' appel di Liegi, che si trova investita di una controversia fra il richiedente ed il Football club di Liegi e l' Union royale belge des sociétés de football association, e di notificare a detto giudice copia dell' accordo concluso con l' UEFA nonché della decisione della [OSCURATO:PERSONA] che l' ha ratificato.

Infine la domanda mira a far ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di ordinare all' UEFA di rilasciare al richiedente un documento attestante il suo diritto, in via provvisoria, a prestare i propri servizi a qualsiasi società avente sede nella Comunità e ad essere schierato in incontri ufficiali da tale società, senza che la stessa debba versare indennizzi alla sua società di provenienza. 4 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni scritte sull' istanza di provvedimenti urgenti il 23 maggio 1991 e, il 28 maggio 1991, ha sollevato, con atto separato presentato in conformità all' art. 91, n. 1, del regolamento di procedura, un' eccezione di irricevibilità nell' ambito del procedimento principale, chiedendo alla Corte di decidere sull' eccezione senza impegnare la discussione nel merito. 5 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso proposto dal richiedente sia manifestamente irricevibile in quanto l' atto di cui si chiede l' annullamento non sarebbe una "decisione", ma un accordo informale intervenuto in via provvisoria.

Essa precisa in particolare che l' atto impugnato non può essere ritenuto una "decisione" implicita relativa al reclamo proposto dal ricorrente fra l' altro contro l' UEFA per violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE.

E anche a voler supporre che si tratti di una "decisione", il richiedente non ne sarebbe il destinatario e non sarebbe direttamente e individualmente interessato dalla stessa, che lo riguarda solo in ragione della sua qualità oggettiva di calciatore professionista.

Infine la richiesta di risarcimento sarebbe irricevibile, essendo l' atto di cui trattasi privo di efficacia giuridica vincolante e non potendo pertanto far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del richiedente. 6 Va ricordato che, in conformità all' art. 83, n. 1, del regolamento di procedura, un' istanza di sospensione dell' esecuzione di un atto o di provvedimenti provvisori è ricevibile solo se la Corte è investita di un ricorso col quale il richiedente impugna l' atto del quale è richiesta la sospensione dell' esecuzione o di una causa nella quale il richiedente è parte ed alla quale si riferiscono i provvedimenti provvisori richiesti.

Un' istanza di sospensione o di provvedimenti provvisori non può pertanto essere accolta se il ricorso nella causa principale, sul quale si innesta l' istanza, è irricevibile. 7 Benché per giurisprudenza consolidata, in via di principio, la questione della ricevibilità del ricorso nella causa principale non debba essere esaminata nell' ambito del procedimento sommario, se non si vuole pregiudicare il merito della causa (v., da ultimo, ordinanza 13 luglio 1988 del Presidente della Corte nel procedimento 160/88 R, Fedesa / Consiglio, Racc. pag. 4121), risulta tuttavia da questa stessa giurisprudenza che, qualora venga dedotta l' irricevibilità manifesta del ricorso, compete al giudice del procedimento sommario accertare, prima facie, la sussistenza di elementi che consentano di concludere, con una certa probabilità, per la ricevibilità del ricorso. 8 A tal proposito si deve rilevare che la sospensione dell' esecuzione e i provvedimenti provvisori richiesti si riferiscono alla domanda di annullamento e che, prima facie, nessun elemento del fascicolo consente di concludere per la ricevibilità di detta domanda. 9 In questa fase del procedimento si deve pertanto respingere l' istanza di provvedimenti urgenti. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

IL PRESIDENTE

così provvede: 1) L' istanza di provvedimenti urgenti è respinta. 2) Le spese sono riservate. Lussemburgo, 27 giugno 1991.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991CO0117_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-117/91 R, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con gli avv.ti J.-L. Dupont, L. Misson e M.-A. Lucas, del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. E. Korn, 21, rue de Nassau, richiedente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J.-C. Séché, consigliere giuridico, E. Traversa, membro del servizio giuridico, e T. Margellos, professore incaricato all' università di Piccardia distaccato presso la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistente, avente ad oggetto un' istanza di provvedimenti urgenti diretta in particolare ad ottenere la sospensione dell' esecuzione di una decisione adottata il 17 aprile 1991 dalla [OSCURATO:PERSONA] e relativa ad un accordo fra quest' ultima e l' Unione europea delle associazioni calcistiche, il Presidente della Corte ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 aprile 1991, il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], calciatore professionista, ha chiesto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento di una decisione adottata il 17 aprile 1991 dalla [OSCURATO:PERSONA] e relativa ad un accordo tra quest' ultima e l' Unione europea delle associazioni calcistiche (in prosieguo: l' "UEFA") riguardante le condizioni di cittadinanza valide per i campionati nazionali e il sistema degli indennizzi in caso di trasferimento applicabile ai trasferimenti di giocatori professionisti da una società ad un' altra, come risulta dal comunicato stampa della [OSCURATO:PERSONA] 18 aprile 1991, IP(91)316. Il richiedente ha chiesto inoltre, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, il risarcimento del danno causatogli da detta decisione. 2 Dal comunicato stampa fatto valere dal richiedente emerge che le trattative intercorse fra l' UEFA e il vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA], sig. [OSCURATO:PERSONA], a seguito del mandato conferitogli dalla [OSCURATO:PERSONA], hanno portato, per quanto riguarda le condizioni di cittadinanza, ad un accordo amichevole in base al quale le associazioni calcistiche nazionali, a partire dalla stagione 1992-93, devono consentire ad almeno tre giocatori stranieri, nonché a due giocatori stranieri in attività da cinque anni senza interruzioni nel paese, di essere schierati in incontri di prima divisione dei propri campionati nazionali, con estensione di detto sistema, entro e non oltre la fine della stagione 1996-97, alle altre divisioni nelle quali operano calciatori professionisti. In tale comunicato stampa si precisa inoltre che è stato compiuto un primo passo nel settore dei vincoli contrattuali fra società e giocatori professionisti per quanto riguarda i trasferimenti, essendo scaturito, in questa fase delle trattative, un accordo per riconoscere il principio della libertà di ogni calciatore professionista di giocare per un' altra società alla scadenza del suo contratto, indipendentemente dalle trattative consuete fra società cedente e società acquirente quanto agli indennizzi da versare alla società cedente. Il comunicato stesso conclude rilevando che il problema di un "contratto tipo" fra società e calciatori professionisti richiederà discussioni più approfondite con tutte le parti interessate. 3 Con atto separato depositato nella cancelleria della Corte lo stesso 23 aprile 1991, il richiedente ha proposto, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE, un' istanza di provvedimenti urgenti diretta in primo luogo ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata. Detta domanda mira inoltre a far ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di garantire la pubblicità della decisione che ordina tale sospensione mediante comunicato stampa, di far conoscere ufficialmente detto comunicato alla Cour d' appel di Liegi, che si trova investita di una controversia fra il richiedente ed il Football club di Liegi e l' Union royale belge des sociétés de football association, e di notificare a detto giudice copia dell' accordo concluso con l' UEFA nonché della decisione della [OSCURATO:PERSONA] che l' ha ratificato. Infine la domanda mira a far ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di ordinare all' UEFA di rilasciare al richiedente un documento attestante il suo diritto, in via provvisoria, a prestare i propri servizi a qualsiasi società avente sede nella Comunità e ad essere schierato in incontri ufficiali da tale società, senza che la stessa debba versare indennizzi alla sua società di provenienza. 4 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni scritte sull' istanza di provvedimenti urgenti il 23 maggio 1991 e, il 28 maggio 1991, ha sollevato, con atto separato presentato in conformità all' art. 91, n. 1, del regolamento di procedura, un' eccezione di irricevibilità nell' ambito del procedimento principale, chiedendo alla Corte di decidere sull' eccezione senza impegnare la discussione nel merito. 5 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso proposto dal richiedente sia manifestamente irricevibile in quanto l' atto di cui si chiede l' annullamento non sarebbe una "decisione", ma un accordo informale intervenuto in via provvisoria. Essa precisa in particolare che l' atto impugnato non può essere ritenuto una "decisione" implicita relativa al reclamo proposto dal ricorrente fra l' altro contro l' UEFA per violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE. E anche a voler supporre che si tratti di una "decisione", il richiedente non ne sarebbe il destinatario e non sarebbe direttamente e individualmente interessato dalla stessa, che lo riguarda solo in ragione della sua qualità oggettiva di calciatore professionista. Infine la richiesta di risarcimento sarebbe irricevibile, essendo l' atto di cui trattasi privo di efficacia giuridica vincolante e non potendo pertanto far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del richiedente. 6 Va ricordato che, in conformità all' art. 83, n. 1, del regolamento di procedura, un' istanza di sospensione dell' esecuzione di un atto o di provvedimenti provvisori è ricevibile solo se la Corte è investita di un ricorso col quale il richiedente impugna l' atto del quale è richiesta la sospensione dell' esecuzione o di una causa nella quale il richiedente è parte ed alla quale si riferiscono i provvedimenti provvisori richiesti. Un' istanza di sospensione o di provvedimenti provvisori non può pertanto essere accolta se il ricorso nella causa principale, sul quale si innesta l' istanza, è irricevibile. 7 Benché per giurisprudenza consolidata, in via di principio, la questione della ricevibilità del ricorso nella causa principale non debba essere esaminata nell' ambito del procedimento sommario, se non si vuole pregiudicare il merito della causa (v., da ultimo, ordinanza 13 luglio 1988 del Presidente della Corte nel procedimento 160/88 R, Fedesa / Consiglio, Racc. pag. 4121), risulta tuttavia da questa stessa giurisprudenza che, qualora venga dedotta l' irricevibilità manifesta del ricorso, compete al giudice del procedimento sommario accertare, prima facie, la sussistenza di elementi che consentano di concludere, con una certa probabilità, per la ricevibilità del ricorso. 8 A tal proposito si deve rilevare che la sospensione dell' esecuzione e i provvedimenti provvisori richiesti si riferiscono alla domanda di annullamento e che, prima facie, nessun elemento del fascicolo consente di concludere per la ricevibilità di detta domanda. 9 In questa fase del procedimento si deve pertanto respingere l' istanza di provvedimenti urgenti. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL PRESIDENTE così provvede: 1) L' istanza di provvedimenti urgenti è respinta. 2) Le spese sono riservate. Lussemburgo, 27 giugno 1991.
Sentenza Corte di giustizia UE/1991 — Fons Iuris — Fons Iuris