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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04396/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 24/06/2025, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 17/02/2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati in materia di armi Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al bis in idem e alla ritenuta responsabilità dell'imputato (captazioni).

Il ricorso è inammissibile.

Sul bis in idem, il ricorso è generico perchè non critica specificamente la motivazione che sottolinea la diversità dei fatti materiali oggetto dell'altro giudizio.

Sulla responsabilità, le deduzioni in tema di intercettazioni non sono consentite (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 24/06/2025, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 17/02/2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati in materia di armi Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al bis in idem e alla ritenuta responsabilità dell'imputato (captazioni). Il ricorso è inammissibile. Sul bis in idem, il ricorso è generico perchè non critica specificamente la motivazione che sottolinea la diversità dei fatti materiali oggetto dell'altro giudizio. Sulla responsabilità, le deduzioni in tema di intercettazioni non sono consentite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 04396/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris