Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25405/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'appello di Messina esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975 e, con unico motivo, denuncia la carenza della motivazione, anche in punto dielemento psicologico, lamentando l'omesso confronto con le censure contenute nell'atto di appello; ritenuto che il motivo è interamente versato in fatto e, comunque, avversa genericamente la motivazione dei giudici di merito che hanno fornito puntuale risposta a ciascuna delle doglianze che il ricorrente ripropone identicamente con il ricorso per cassazione, opponendo alle argomentazioni della Corte territoriale – aderenti alle risultanze di prova e corrette in diritto – la propria ricostruzione dei fatti, finendo per sollecitare a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento riservato al giudice del merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 03/07/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'appello di Messina esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975 e, con unico motivo, denuncia la carenza della motivazione, anche in punto dielemento psicologico, lamentando l'omesso confronto con le censure contenute nell'atto di appello; ritenuto che il motivo è interamente versato in fatto e, comunque, avversa genericamente la motivazione dei giudici di merito che hanno fornito puntuale risposta a ciascuna delle doglianze che il ricorrente ripropone identicamente con il ricorso per cassazione, opponendo alle argomentazioni della Corte territoriale – aderenti alle risultanze di prova e corrette in diritto – la propria ricostruzione dei fatti, finendo per sollecitare a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento riservato al giudice del merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/07/20
Sentenza Cassazione n. 25405/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris