CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 marzo 2021
Cassazione n. 27395/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 14549-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 18/02/2019 i,v- , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 19 febbraio 2019 emessa dal Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, di rigetto della domanda dell'avvocato ricorrente di pagamento di compensi professionali per l'attività svolta in favore della società controricorrente. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore. [OSCURATO:PERSONA] I. Il primo motivo di ricorso contesta la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011, in quanto emessa dal Tribunale di Bolzano in composizione monocratica invece che collegiale. Il motivo è manifestamente fondato. Il Tribunale, adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, ha infatti pronunziato l'ordinanza in composizione monocratica e non collegiale come espressamente previsto dal secondo comma del medesimo art. 14 e "l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce un'autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente conversione in motivo di impugnazione" (v. Cass.24754/2019). L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento dei restanti due motivi, motivi attinenti il merito del rigetto della domanda, che rispettivamente denunciano l'uno la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente dell'art. 1967 c.c., l'altro l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. II. Il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Bolzano, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese relative Ric. 2019 n. 14549 sez. M2 - ud. 19-03-2021 -2- al giudizio di legittimità, al Tribunale di Bolzano che deciderà in composizione collegiale. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 19 marzo 2021. reside uigi Gio