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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 37801/2022

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daPagliarini Luciano rappresentat o e difes o dall’ Avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],62 –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), rappres entata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 18 - controricorrente - Avverso la sentenza n. 4308/2018della Corte di Appello di Roma del 10.4.2018non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 7.5.2008, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2009 /2008 Oggetto: conto corrente emesso dal Tribunale di Roma, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.della somma di € 27.507,66, oltre interessi di mora nella misura dell'11% e le spese di procedura, quale saldo debitore del conto corrente bancario 17659X aperto presso la filiale

15. A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'infondatezza e/o erroneità della pretesa creditoria poiché fondata sull'illegittimo addebito di costi,commissioni e interessi non dovuti.

Co nseguentemente, previa rideterminazione del saldo in conto corrente depurato da tutti gli illegittimi addebiti, ha chiesto la revoca deldecreto ingiuntivo e che, nel caso fosse stato applicato un tasso debitore superiore al c.d. tasso soglia,f osse riconosciuto ex artt. 1815 c.c. , e 644 c.p ., come modificato dalla Legge 108/1996, il suo diritto al rimborso del solo capitaledvuto eventualmente residu o .

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e prodotta consulenza di parte dell'opponente, con memoria di cui all’art 183, comma 6, c.p.c. l'opponente integrava le proprie conclusioni eccependo essere stati superati i cc.dd. tassi soglia con la conseguente domanda ex art 1815 c.c.,di dichiarare non dovuti i tassi debitori, nonché la richiesta di risarcimento del danno morale, biologico,esistenziale e materiale nella misura di € 3.515,09, o quel diverso importo ritenuto di giustizia, da compensarsi con l'eventuale residuo credito capitale.

Rigettata la richiesta di CTU contabile il Tribunale rigettava l'opposizione con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite.

Rilevava il Tribunale che la documentazione in atti, in particolare il contratto di conto corrente sottoscritto dall'opponente, evidenziava la totale infondatezza di quanto eccepito, tenuto conto che lo stesso prevedeva espressamente, la pattuizione della CMS, delle clausole di valuta, degli interessi ultralegali e con riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

L e parti in aderenza al principio della reciprocitàavevano stabilito la medesima periodicità degli interessi attivi e passivi, circostanza che evidenzia la legittimità della clausola.In merito all'interesse ultralegale, anche se si volesse intendere l'interesse ultralegale pattuito nella misura del 2% e riferire l’indicazione “11” a lle "spese di liquidazione degli interessi debitori", era provato che nei documenti riepilogativi allegati all'estratto conto si comunicava al correntista l'interesse ultralegale applicato, senza che mai questi esercitasse il diritto di recesso accordatogli dalla legge, circostanza che dimostrava come legittimamente lo stesso fosse stato contabilizzato nella misura comunicata.In merito al sup eramento del tasso soglia l'opponente nulla aveva offerto di dimostrare in merito, tenuto conto che la circostanza non poteva essere dedotta genericamente, ma soltanto con riferimento specifico al periodo in cui si sarebbero verificate le operazioni a tasso usurario producendo in giudizio i decreti ministeriali di riferimento.

Il ricorrente ha proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma riproducendo le medesime doglianze.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza impugnatanon notificata, ha respinto l'appello.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso con tre motiv i ed anche memoria.

La banca intimata si è difesa cn controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente deduc e : 1.Violazione, e/o falsa applicazione degli artt. 1284, commi 2 e 3,1363, 1370, 1827 e 1832; art t . 117, commi 1, 3, 4, 6 e 7, e 120 septiesd.lgs. n. 385/1993; artt. 113, 115, 116, 132 c.p.c. ; art. 118 disp.

Att. c.p.c. e art. 111 Cost. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.).La Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sulla censura relativa alla mancanza di forma scritta delle pattuizioni riguardanti il tasso di interessied anzi avrebbe ritenuto che nel contratto fosse esplicitamente previsto il tasso di interessi ultralegali con la dizione “Int.

Deb. 11,00”.

Avrebbe ritenuto, così non più rilevante la questione relativa allo ius variandi sollevata in I grado ritenendola semplicemente rafforzativa del decisum.

La dizione indicata dalla Corte non sarebbe esatta perché per intero era “Sp.

Liq.

Int.

Deb. 11,00”ed ogni indicazione era soltanto numerica senza l’indicazione del segno percentuale.

In ogni caso, così , le previsioni violerebbero i requisiti minimi di trasparenza, correttezza e buona fede.

Nel merito il ricorrente deduce che la dizione comprensiva anche dell’abbreviazione “sp.” f aceva riferimento alle spese liquidazione interessi debitori o penali con un costo fisso di € 11 che è stato riportato con una dizione più estesa negli estratti conto dove veniva addebitato;il costo successivamente aumentato sino ad arrivare a € 32,75.

Egualmente contesta l’affermazione della Corte sulla mancata contestazione degli estratti su tale aspetto evocando gli arresti di tenore contrario di questa Corte. 1.1 Il motivo è inammissibile perché si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori quanto al significato delle espressioni contenute nel contrato, valutazione invece riservata al giudice di merito.

La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie( cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/ 2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022).Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass., n. 7523/2022).

Quanto alla censura sulla non corretta interpretazione del contratto questa Corte ha ripetutamente affermato che la censura non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c. c., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (Cass., n. 15798/2005;Cass., n.25728/2013; Cass., n. 12279/2016 Cass., n. 29093/2018 Cass., n. 9461/2021).

2. Violazione, e/o falsa applicazione degli artt.112,132.161 c.p.c., art. 118 disp.

Att. c.p.c. e art. 111 Cost. p er omessa pronuncia su alcune questioni sollevate in appello: a) l’illegittima applicazione dello ius variandi, superata dalla Corte osservando che si trattava di argomentazione del T ribunale meramente rafforzativa della ratio decidendicostituita dalla espressa indicazione, nel contratto, del tasso debitore dell’11 %; b) l’insussistenza di una pattuizione di pari periodicità della capitalizzazione degli interessi; c) la mancata pattuizione scritta di commissioni di massimo scoperto e, c omunque , la mancata previsione contrattuale di un criterio di calcolo delle stesse, con conseguente nullità della clausola per indeterminatezza dell’oggetto.

2.1. La censura sub a) è inammissibile per difetto di attinenza alla ratio decidendi.

La C orte ha ritenuto le motivazioni sullo ius variandi come meramente rafforzative della motivazione sulla riconosciuta esistenza della espressa pattuizione , nel contratto scritto, del tasso degli interessi debitori all’11 %, ed ha a sua volta confermato tale assunto,basando esclusivamente su di esso, e non sull’operatività dello ius variandi , l’accertamento dell’avvenuta pattuizione del tasso ultralegale predetto.

È inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, in quanto la stessa, non costituendo una ratio decidendi della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Cass.18429/2022; Cass. 8755/2018).

La censura sub b) è infondata.

La Corte ha ampiamente motivato che il riferimento alla reciprocità degli interessi passivi ed attivi è perfettamente conforme alla normativa introdotta dall’art. 120 TUB, nella versione del 1999 applicabile alla fattispecie, che rinvia alla delibera CICR poi intervenuta in data 9 febbraio 2000, la quale prevede all’art. 3che dopo aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che «nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori».

La C orte ha accertato anche che nel contratto di conto corrente la capitalizzazione era stata definita trimestralmenteper relationem per entrambi i rapporti con il rinvio ai fogli analitici a disposizione della clientela richiamati esplicitamente nel contratto sottoscritto dal cliente.

La censura sub c) è fondata perché effettivamente la Corte ha omesso del tutto di pronunciarsi sulle questioni sopra indicate, sollevate con l’atto di appello, relative alle commissioni di massimo scoperto.3.

Violazione, e/o falsa applicazione degli artt.61,62,113,115,116 c.p.c.,art. 118 disp.

Att. c.p.c. e art. 101 Cost ; art. 644 c.p. e art. 2 l.n. 108/1996 per aver denegato CTU contabile e ritenuto non provato il reato di usura e il superamento dei tassi soglia (art. 360, comma 1, nn.3 e 5, c.p.c.).Si lamenta che la Corte d’appelloabbia negato l’espletamento della CTU contabile, richiesta al fine di accertare il superamento del tasso soglia dell’usura, sull’erroneo presupposto del carattere esplorativo della stessa, nonostante l’opponente avesse depositato, fin dalla prima udienza davanti al tribunale, una consulenza tecnica di parte recante la precisa indicazione dei tassi di interesse soglia, come determinati per ciascun trimestre dal IV dell’anno 2002 al II dell’anno 2007, nonché dell’entità del superamento degli stessi da parte della banca, e nonostante i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi, ai fini della determinazione dei tassi soglia dell’usura presunta ai sensi della legge 108/1996, siano pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA], e dunque rientrino nella comune esperienza, e siano comunque atti normativi. 3.1La censura è fondata .

L ’opponente aveva tempestivamente precisato l’eccezione relativa al carattere usurario degli interessi applicati, mediante la produzione, alla prima udienza davanti al Tribunale, della consulenza di parte recante le precisazioni di cui si è detto, trascritte nel ricorso per cassazione.

Quanto, poi, alla mancata esibizione dei decreti ministeriali di individuazione dei tassi soglia, questa Corte ha avuto occasione di precisare, di recente, che i decreti ministeriali, pubblicati in [OSCURATO:PERSONA], di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili, stante il rinvio disposto dall’art. 2 della L. n. 108 del 1996, per la concreta individuazione dei tassi-soglia di riferimento, essendo atti amministrativi di carattere generale ed astratto, normativo (svolgendo la funzione di integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e specificazione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo, vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciutidal giudice in base al principio iura novit curia espresso nell’art.113 c.p.c. (Cass.35102/2022).

4. Per quanto espresso, il primo motivo è inammissibile, il secondo va accolto limitatamente alla censura sub c) ed anche il terzo motivo va accolto.La sentenza impugnata va pertanto cassata, con riferimento alle censure accolte, con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ; accoglieil secondo, nei sensi di cui in motivazione, nonché il terzo ; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
daPagliarini Luciano rappresentat o e difes o dall’ Avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],62 –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), rappres entata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 18 - controricorrente - Avverso la sentenza n. 4308/2018della Corte di Appello di Roma del 10.4.2018non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 7.5.2008, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2009 /2008 Oggetto: conto corrente emesso dal Tribunale di Roma, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.della somma di € 27.507,66, oltre interessi di mora nella misura dell'11% e le spese di procedura, quale saldo debitore del conto corrente bancario 17659X aperto presso la filiale 15. A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'infondatezza e/o erroneità della pretesa creditoria poiché fondata sull'illegittimo addebito di costi,commissioni e interessi non dovuti. Co nseguentemente, previa rideterminazione del saldo in conto corrente depurato da tutti gli illegittimi addebiti, ha chiesto la revoca deldecreto ingiuntivo e che, nel caso fosse stato applicato un tasso debitore superiore al c.d. tasso soglia,f osse riconosciuto ex artt. 1815 c.c. , e 644 c.p ., come modificato dalla Legge 108/1996, il suo diritto al rimborso del solo capitaledvuto eventualmente residu o . Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e prodotta consulenza di parte dell'opponente, con memoria di cui all’art 183, comma 6, c.p.c. l'opponente integrava le proprie conclusioni eccependo essere stati superati i cc.dd. tassi soglia con la conseguente domanda ex art 1815 c.c.,di dichiarare non dovuti i tassi debitori, nonché la richiesta di risarcimento del danno morale, biologico,esistenziale e materiale nella misura di € 3.515,09, o quel diverso importo ritenuto di giustizia, da compensarsi con l'eventuale residuo credito capitale. Rigettata la richiesta di CTU contabile il Tribunale rigettava l'opposizione con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite. Rilevava il Tribunale che la documentazione in atti, in particolare il contratto di conto corrente sottoscritto dall'opponente, evidenziava la totale infondatezza di quanto eccepito, tenuto conto che lo stesso prevedeva espressamente, la pattuizione della CMS, delle clausole di valuta, degli interessi ultralegali e con riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. L e parti in aderenza al principio della reciprocitàavevano stabilito la medesima periodicità degli interessi attivi e passivi, circostanza che evidenzia la legittimità della clausola.In merito all'interesse ultralegale, anche se si volesse intendere l'interesse ultralegale pattuito nella misura del 2% e riferire l’indicazione “11” a lle "spese di liquidazione degli interessi debitori", era provato che nei documenti riepilogativi allegati all'estratto conto si comunicava al correntista l'interesse ultralegale applicato, senza che mai questi esercitasse il diritto di recesso accordatogli dalla legge, circostanza che dimostrava come legittimamente lo stesso fosse stato contabilizzato nella misura comunicata.In merito al sup eramento del tasso soglia l'opponente nulla aveva offerto di dimostrare in merito, tenuto conto che la circostanza non poteva essere dedotta genericamente, ma soltanto con riferimento specifico al periodo in cui si sarebbero verificate le operazioni a tasso usurario producendo in giudizio i decreti ministeriali di riferimento. Il ricorrente ha proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma riproducendo le medesime doglianze. La Corte di Appello di Roma, con sentenza impugnatanon notificata, ha respinto l'appello. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso con tre motiv i ed anche memoria. La banca intimata si è difesa cn controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente deduc e : 1.Violazione, e/o falsa applicazione degli artt. 1284, commi 2 e 3,1363, 1370, 1827 e 1832; art t . 117, commi 1, 3, 4, 6 e 7, e 120 septiesd.lgs. n. 385/1993; artt. 113, 115, 116, 132 c.p.c. ; art. 118 disp. Att. c.p.c. e art. 111 Cost. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.).La Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sulla censura relativa alla mancanza di forma scritta delle pattuizioni riguardanti il tasso di interessied anzi avrebbe ritenuto che nel contratto fosse esplicitamente previsto il tasso di interessi ultralegali con la dizione “Int. Deb. 11,00”. Avrebbe ritenuto, così non più rilevante la questione relativa allo ius variandi sollevata in I grado ritenendola semplicemente rafforzativa del decisum. La dizione indicata dalla Corte non sarebbe esatta perché per intero era “Sp. Liq. Int. Deb. 11,00”ed ogni indicazione era soltanto numerica senza l’indicazione del segno percentuale. In ogni caso, così , le previsioni violerebbero i requisiti minimi di trasparenza, correttezza e buona fede. Nel merito il ricorrente deduce che la dizione comprensiva anche dell’abbreviazione “sp.” f aceva riferimento alle spese liquidazione interessi debitori o penali con un costo fisso di € 11 che è stato riportato con una dizione più estesa negli estratti conto dove veniva addebitato;il costo successivamente aumentato sino ad arrivare a € 32,75. Egualmente contesta l’affermazione della Corte sulla mancata contestazione degli estratti su tale aspetto evocando gli arresti di tenore contrario di questa Corte. 1.1 Il motivo è inammissibile perché si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori quanto al significato delle espressioni contenute nel contrato, valutazione invece riservata al giudice di merito. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie( cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/ 2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022).Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass., n. 7523/2022). Quanto alla censura sulla non corretta interpretazione del contratto questa Corte ha ripetutamente affermato che la censura non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c. c., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (Cass., n. 15798/2005;Cass., n.25728/2013; Cass., n. 12279/2016 Cass., n. 29093/2018 Cass., n. 9461/2021). 2. Violazione, e/o falsa applicazione degli artt.112,132.161 c.p.c., art. 118 disp. Att. c.p.c. e art. 111 Cost. p er omessa pronuncia su alcune questioni sollevate in appello: a) l’illegittima applicazione dello ius variandi, superata dalla Corte osservando che si trattava di argomentazione del T ribunale meramente rafforzativa della ratio decidendicostituita dalla espressa indicazione, nel contratto, del tasso debitore dell’11 %; b) l’insussistenza di una pattuizione di pari periodicità della capitalizzazione degli interessi; c) la mancata pattuizione scritta di commissioni di massimo scoperto e, c omunque , la mancata previsione contrattuale di un criterio di calcolo delle stesse, con conseguente nullità della clausola per indeterminatezza dell’oggetto. 2.1. La censura sub a) è inammissibile per difetto di attinenza alla ratio decidendi. La C orte ha ritenuto le motivazioni sullo ius variandi come meramente rafforzative della motivazione sulla riconosciuta esistenza della espressa pattuizione , nel contratto scritto, del tasso degli interessi debitori all’11 %, ed ha a sua volta confermato tale assunto,basando esclusivamente su di esso, e non sull’operatività dello ius variandi , l’accertamento dell’avvenuta pattuizione del tasso ultralegale predetto. È inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, in quanto la stessa, non costituendo una ratio decidendi della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Cass.18429/2022; Cass. 8755/2018). La censura sub b) è infondata. La Corte ha ampiamente motivato che il riferimento alla reciprocità degli interessi passivi ed attivi è perfettamente conforme alla normativa introdotta dall’art. 120 TUB, nella versione del 1999 applicabile alla fattispecie, che rinvia alla delibera CICR poi intervenuta in data 9 febbraio 2000, la quale prevede all’art. 3che dopo aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che «nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori». La C orte ha accertato anche che nel contratto di conto corrente la capitalizzazione era stata definita trimestralmenteper relationem per entrambi i rapporti con il rinvio ai fogli analitici a disposizione della clientela richiamati esplicitamente nel contratto sottoscritto dal cliente. La censura sub c) è fondata perché effettivamente la Corte ha omesso del tutto di pronunciarsi sulle questioni sopra indicate, sollevate con l’atto di appello, relative alle commissioni di massimo scoperto.3. Violazione, e/o falsa applicazione degli artt.61,62,113,115,116 c.p.c.,art. 118 disp. Att. c.p.c. e art. 101 Cost ; art. 644 c.p. e art. 2 l.n. 108/1996 per aver denegato CTU contabile e ritenuto non provato il reato di usura e il superamento dei tassi soglia (art. 360, comma 1, nn.3 e 5, c.p.c.).Si lamenta che la Corte d’appelloabbia negato l’espletamento della CTU contabile, richiesta al fine di accertare il superamento del tasso soglia dell’usura, sull’erroneo presupposto del carattere esplorativo della stessa, nonostante l’opponente avesse depositato, fin dalla prima udienza davanti al tribunale, una consulenza tecnica di parte recante la precisa indicazione dei tassi di interesse soglia, come determinati per ciascun trimestre dal IV dell’anno 2002 al II dell’anno 2007, nonché dell’entità del superamento degli stessi da parte della banca, e nonostante i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi, ai fini della determinazione dei tassi soglia dell’usura presunta ai sensi della legge 108/1996, siano pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA], e dunque rientrino nella comune esperienza, e siano comunque atti normativi. 3.1La censura è fondata . L ’opponente aveva tempestivamente precisato l’eccezione relativa al carattere usurario degli interessi applicati, mediante la produzione, alla prima udienza davanti al Tribunale, della consulenza di parte recante le precisazioni di cui si è detto, trascritte nel ricorso per cassazione. Quanto, poi, alla mancata esibizione dei decreti ministeriali di individuazione dei tassi soglia, questa Corte ha avuto occasione di precisare, di recente, che i decreti ministeriali, pubblicati in [OSCURATO:PERSONA], di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili, stante il rinvio disposto dall’art. 2 della L. n. 108 del 1996, per la concreta individuazione dei tassi-soglia di riferimento, essendo atti amministrativi di carattere generale ed astratto, normativo (svolgendo la funzione di integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e specificazione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo, vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciutidal giudice in base al principio iura novit curia espresso nell’art.113 c.p.c. (Cass.35102/2022). 4. Per quanto espresso, il primo motivo è inammissibile, il secondo va accolto limitatamente alla censura sub c) ed anche il terzo motivo va accolto.La sentenza impugnata va pertanto cassata, con riferimento alle censure accolte, con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ; accoglieil secondo, nei sensi di cui in motivazione, nonché il terzo ; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizio
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