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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40232/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 17/11/2021, confermava la sentenza del 23/11/2020 del Tribunale di Genova di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di danneggiamento (art. 635 cod. pen.) Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'applicazione della recidiva (reiterata e infraquinquennale), è manifestamente infondato; Quanto all'applicazione della recidiva, la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01).

In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01).

Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01).

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Genova ha applicato la recidiva evidenziando che i numerosissimi precedenti penali del Kamal, pressoché ininterrotti nell'arco di un decennio e che comprendevano anche fatti di minaccia e violenza, dimostrassero la sua proclività a delinquere e l'assoluta indifferenza al rispetto delle regole della convivenza civile, nonché la sua propensione a rapportarsi agli altri in modo aggressivo e minaccioso, come era accaduto anche in occasione della commissione del reato sub iudice, e che tali elementi, valutati alla luce dei parametri dell'art. 133 cod. pen., fossero indicativi di serialità nel delinquere e dell'elevata pericolosità dell'imputato, con la conseguenza che la commissione del reato di danneggiamento doveva ritenersi sintomo della spinta criminosa di cui il soggetto aveva già dato precedentemente prova; Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere del tutto sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 17/11/2021, confermava la sentenza del 23/11/2020 del Tribunale di Genova di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di danneggiamento (art. 635 cod. pen.) Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'applicazione della recidiva (reiterata e infraquinquennale), è manifestamente infondato; Quanto all'applicazione della recidiva, la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01). Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Genova ha applicato la recidiva evidenziando che i numerosissimi precedenti penali del Kamal, pressoché ininterrotti nell'arco di un decennio e che comprendevano anche fatti di minaccia e violenza, dimostrassero la sua proclività a delinquere e l'assoluta indifferenza al rispetto delle regole della convivenza civile, nonché la sua propensione a rapportarsi agli altri in modo aggressivo e minaccioso, come era accaduto anche in occasione della commissione del reato sub iudice, e che tali elementi, valutati alla luce dei parametri dell'art. 133 cod. pen., fossero indicativi di serialità nel delinquere e dell'elevata pericolosità dell'imputato, con la conseguenza che la commissione del reato di danneggiamento doveva ritenersi sintomo della spinta criminosa di cui il soggetto aveva già dato precedentemente prova; Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere del tutto sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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