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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 28346/2026

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del 21/10/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTOMassimo Perrone avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza diBologna in ordine a reclamo ex art. 35-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.)haproposto personalmente ricorso per cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOSia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si èesclusa la facoltà dell’imputato, e quindi anche del condannato, di proporrepersonalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere inogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albospeciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.proc. pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv.272010).Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del2017.Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzionein favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritieneequo quantificare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 21/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTOMassimo Perrone avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza diBologna in ordine a reclamo ex art. 35-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.)haproposto personalmente ricorso per cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOSia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si èesclusa la facoltà dell’imputato, e quindi anche del condannato, di proporrepersonalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere inogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albospeciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv.272010).Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del2017.Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzionein favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritieneequo quantificare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28346/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris