CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 14960/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma,Via dei Portoghesi n. 12;ricorrente -controrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Lucio ModestoMaria Rossi, giusta procura speciale allegata al controricorso, elettivamentedomiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC:[OSCURATO:EMAIL]);Numero registro generale 26409/2024Numero sezionale 4052/2026Numero di raccolta generale 14960/2026Data pubblicazione 19/05/2026-controricorrente–per la cassazione della sentenza n. 5773/17/2024, della Corte di Giustiziatributaria di II grado della Campania, depositata in data 10.10.2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso,affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cuila Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania aveva accoltol’appello proposto da F.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n.2882/08/2023 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta cheaveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso cartella dipagamento emessa ai fini Iva, ai sensi dell’art. 54-bis del DPR n. 633/72 aseguito di controllo automatizzato della dichiarazione Iva per l’anno 2018.2. Si è costituita, con controricorso, la società.RAGIONI DELLA DECISIONE1. È superflua l’illustrazione dei motivi di ricorso, palesandosi dagli atti di causala improcedibilità di quest’ultimo.1.1.Con ricorso notificato, a mezzo pec, il 12.12.2024, l’Agenzia delle entrateimpugna la sentenza n. 5773/17/2024 della Corte di Giustizia tributaria di IIgrado della Campania, depositata in data 10.10.2024, e, per dichiarazione dellastessa ricorrente, “notificata, a mezzo pec, il 5.11.2024”.1.2. Per consolidato orientamento di nomofilachia, la dichiarazione - contenutanel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione della sentenza impugnata,a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e,quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima asubire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essaNumero registro generale 26409/2024Numero sezionale 4052/2026Numero di raccolta generale 14960/2026Data pubblicazione 19/05/2026l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia dellasentenza munita della relata di notifica - ovvero delle copie cartacee deimessaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC -senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante lasuccessiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (explurimis, cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass. 07/06/2021, n.15832).1.3.Più specificamente, in caso di impugnazione di legittimità di una sentenzanotificata a mezzo di posta elettronica certificata, ai fini della procedibilità delricorso, il ricorrente è tenuto a depositare, unitamente allo stesso, la relata dinotifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l’atto èdepositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg(così Cass. 27/05/2024, n. 14790; Cass. 22/07/2019, n. 19695).1.4.Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnata priva dellarelazione di notificazione importa dunque - salvo che detta documentazione nonrisulti prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma,cod. proc. civ. oppure acquisita dal giudice mediante l’istanza di trasmissione delfascicolo di ufficio nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda allacomunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorreil termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - il difetto di procedibilità delricorso, vizio rilevabile di ufficio e non sanato dalla mancata contestazione dellacontroricorrente, l’improcedibilità trovando la sua ragion d’essere nel presidiare,con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessasequenza di avvio del processo per cassazione (cfr., oltre alle pronunce citatesupra, Cass. 12/02/2020, n. 3466; Cass. 20/06/2024, n. 17014).1.5. La sanzione dell’improcedibilità contemplata dall’art. 369, secondo comma,num. 2, cod. proc. civ., non contrasta poi con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU,trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso,che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendofinalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato dellaNumero registro generale 26409/2024Numero sezionale 4052/2026Numero di raccolta generale 14960/2026Data pubblicazione 19/05/2026decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizionedella controversia (Cass. 15/07/2024, n. 19475).1.6.Questa Corte ha anche precisato che in tema di ricorso per cassazione, nelcaso di avvenuta notificazione a mezzo PEC della sentenza impugnata, il depositodi copia stampata della relazione di notificazione non può surrogare, ai finidell'art. 369 c.p.c., la mancata produzione (anche in copia cartacea) delmessaggio di inoltro in via telematica della sentenza medesima, in quanto nondocumenta il fatto processuale dichiarato dal ricorrente, ovvero l'avvenutanotifica della stessa in un determinato giorno, con conseguente improcedibilitàdel ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 24035 del 27/08/2025).1.7.D’altro canto, nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronicacertificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art.9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integral'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto puòessere sanata dal raggiungimento dello scopo. In applicazione di tale principio,la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenutoinesistente la notifica dell'atto introduttivo, provata in forma cartacea inveceche in modalità telematica, con conseguente esclusione di ogni sanatoria,nonostante l'attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazionerelativa alla notifica effettuata) (Cass. 20214/2021). Ugualmente, Cass.21/05/2024, n. 14063 ha cassato la sentenza impugnata che non aveva ritenutosufficiente ad evitare l'improcedibilità dell'appello la produzione, in assenza dicontestazioni da parte dell'appellato, delle ricevute, in formato pdf, di avvenutaaccettazione e consegna del messaggio pec, accompagnate dalla copia cartaceadell'atto notificato.1.8. Nella specie il descritto onere non risulta assolto.1.9.Nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., infatti, parte ricorrente hadepositato copia conforme della gravata sentenza, priva tuttavia della relazionedi notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e diNumero registro generale 26409/2024Numero sezionale 4052/2026Numero di raccolta generale 14960/2026Data pubblicazione 19/05/2026ricezione, poiché notificazione a mezzo PEC), né detta documentazione è stataprodotta dalla controricorrente o, comunque, acquisita agli atti del fascicolo diufficio. In particolare, l’Agenzia ha depositato il “messaggio di posta elettronicacertificata” senza che, nella busta telematica risultino depositate, unitamentealla copia autentica della sentenza impugnata, le ricevute, anche in formato pdf,di avvenuta accettazione e consegna del messaggio pec. Va, al riguardo,ricordato che la produzione della ricevuta di consegna è idonea a dimostrarel’avvenuto perfezionamento della notifica telematica nei confronti deldestinatario e la data in cui tale evento si è realizzato, ovvero le due circostanzefattuali realmente controverse in questo giudizio (Cass. n. 16365 del21/06/2018; Cass. n. 30532 del 26/11/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 20160 del2025).1.10. Ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure ilprincipio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, Cass.30/04/2019, n. 11386, sulla scia di Cass. 10/07/2013, n. 17066), in forza delquale pur in difetto della produzione della relata di notificazione della sentenzaimpugnata, prescritta dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., ilricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che lasua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimogiorno dalla pubblicazione della sentenza. Invero, a fronte di una sentenzapubblicata il 10 ottobre 2024, la notifica del ricorso in vaglio è avvenuta, via pec,il giorno 12.12.2024, trascorso quindi il menzionato arco temporale (essendo ilrelativo termine scaduto il 9.12.2024).2. Il ricorso va dichiarato improcedibile.3.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo;4.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater,Numero registro generale 26409/2024Numero sezionale 4052/2026Numero di raccolta generale 14960/2026Data pubblicazione 19/05/2026d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del29/01/2016, Rv. 638714); P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate, inpersona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese processuali cheliquida in euro 5.900,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% perspese generali ed accessori di legge.Così deciso in Roma il 13 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida