CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 12622/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34527/2018 R.G. proposto da: 4ENERGY SRL, elettivamente domiciliata in Torino, via Garibaldi, n. 4 5 , presso lo studio d e ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 737/2018 depositata il 19/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2018n. 34527 sez. S2 - ud. 05/04/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.La C orte d’ A ppello di Torino rigettava il gravam e proposto avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva integralmente rigettato la domanda proposta dalla società 4Energy avverso la società Verdenergy di annullamento del contratto di vendita di terreni e dell’impianto di produzione di energia elettrica per errore essenziale e riconoscibile e di risarcimento del danno. Il rigetto da parte del Tribunale aveva riguardato anche la domanda subordinata di risoluzione per inadempimento dei medesimi contratti e la richiesta di condanna alla ripetizione dellesomme. 2. La Corte d’Appello evidenziava in primo luogo che , come ben rilevato dal Tribunale e, ancor prima dal consulente tecnico , non poteva ritenersi provata la pattuizione tra le parti di un obbligo a carico della convenuta appellata di garantire che l’impianto di produzione di energia elettrica potesse contare su una presa d’acqua pari a 15-20 litri al secondo. Mancava qualsiasi pattuizione scritta in tal senso e, al contrario , dall’esame de lla documentazione scambiatatra le parti emergeva che l’attrice era già in possesso della documentazione che riportava una portata massima garantita di quattro litri al secondo. In particolare, la Corte d’Appello faceva riferimento all’atto di concessione rilasciato dal Comune di Pramollo, nei cui diritti ed obblighi la 4 energy era subentrata. Non poteva accogliersi la tesi della appellante di non contestazione per l’ ammissione contenuta nel la comparsa di risposta della convenuta appellata perché non trova va alcun riscontro nella ricostruzione della realtà contrattuale. In definitiva, dall’andamento delle trattative e dal tenore degli accordi conclusi non poteva sorgere nei soci della società acquirente, peraltro Ric. 2018n. 34527 sez. S2 - ud. 05/04/2023 esperti del settore, alcun affidamento sulla garanzia di detta maggiore portata né, dunque , poteva no ritenersi sussistenti i requisiti dell’errore. 3. L’errore non poteva ricadere sulla valutazione economica di redditività del progetto di centralina idroelettrica dipendente dalla quantità d’acqua prelevabile. La maggiore redditività non poteva ricavarsi né dal progetto, né dall’atto concessorio , sicché anche in questo caso non poteva ritenersi che la convenuta avesse tratto in errore l’attrice. Peraltro, l’errore d o ve va essere essenziale e riconoscibile, nella specie mancava tanto l’uno quanto l’altro dei requisiti. Infatti, il progetto originario era stato modificato dalla attrice e, dunque , l’errore non poteva essere essenziale in quanto non ricadeva sull’oggetto del contratto ma sulla realizzazione di un progetto diverso. Anche la riconoscibilità non poteva ritenersi sussistente, essendo stato modificato il progetto originario per scelte insindacabili dell’attrice che, tuttavia,non potevano essere addebitate alla controparte. 4. Anche la censura relativa all’assenza di incidenza delle modifiche apportate dal progetto originario non trovava riscontro. Lecritiche muovevano dal presupposto già smentito della prestata garanzia dellaportata dell’acqua e della i mposizione dell’acquisto della turbina da 20 l/s rivelatasi inidonea. In ogni caso risultava dimostrata l’incidenza delle modifiche del progetto sulla produttività e resa dell’impianto e incompatibil i con il progetto originario della concessione. Infatti, l’attrice aveva acquistato de l tutto autonomamente una turbina da 20 litri al secondo. Doveva, pertanto, confermarsi quanto rilevato dal primo giudice circa la Ric. 2018n. 34527 sez. S2 - ud. 05/04/2023 modifica rilevante dell’impianto che aveva determinato il mal funzionamento. Del pari doveva rigettarsi la censura relativa all’omessa pronuncia sulla domanda di inadempimento contrattuale in quanto il giudice invece l’aveva rigettata. 6. 4Energy ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi. 7. Verdenergy ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazion e e falsa applicazione degli artt.1428 e 1429 c.c. nella parte in cui la Corte d’Appello ha disapplicato la disciplina dell’errore ritenendo che l’articolo 1428 c.c. sia applicabile solo se l e qualità determinanti della cosa venduta siano espressamente garantit e dal venditore in una clausola contrattuale. Secondo la società ricorrente ove vi fosse stata una specifica garanzia contrattuale sulla portata della acqua avrebbe dovuto dedurre un grave inadempimento contrattuale e richiedere conseguentemente, oltre al danno, la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento o, in alternativa, il risarcimento del danno o la riduzione del prezzo. Invece, la ricorrente a veva dedotto un vizio di formazione della volontà contrattuale rilevando che non avrebbe mai acquistatoil progetto di realizzazione dell’impianto idroelettrico se avesse saputo che la portata d’acqua indicat a nella concessione era immodificabile e non avrebbe mai potuto raggiungere i 7-20 l/secondo. Si tratterebbedi un errore motivo in quanto la portata dell’acqua non è stata inserita quale specifica obbligazione Ric. 2018n. 34527 sez. S2 - ud. 05/04/2023 contrattuale ed è stata rappresentata nel corso delle trattative come elemento determinante del consenso alla sottoscrizione del contratto. Si tratterebbe di un errore motivo essenziale ai sensi dell’articolo 1428 c.c. perché determinante del volere della ricorrentein quanto ricadente sulla qualità essenziale dell’oggetto del contratto: la portata d’acqua. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsaapplicazione dell’articolo 1428 c.c. in combinato disposto con gli articoli 1362, 1363,1366, 1371 , 115 c.c. Omesso esame di un fatto decisivo nella parte in cui la Corte d’Appello non ha tenuto conto della reale volontà delle parti emergenti da una corretta applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e non ha tenuto conto della confessione contenuta nella comparsa di risposta. La censura è svolta avverso la parte della sentenza che ha attribuito rilevanza alla trasmissione della documentazione relativa alla concessione dalla quale emergeva la portata massima dell’acqua. La Corte d’Appellonon av rebbe tenuto conto del senso letterale delle espressioni usate e non avrebbe tenuto conto della reale volontà delle parti, avendo omesso di considerare che il progetto era in previsione di una elevata re ddi ti vità prop rio in ragione della portata d’acqua. In tal senso la ricorrente cita una serie di documenti quali l’accordo preliminareper la cessione della concessione, il progetto e altra documentazione p recontrattuale dalla quale emergerebbe l’errore in cui la controparte avrebbe indotto la ricorrente circa la reale portata dell’acquedotto. Alle stesse conclusioni si dovrebbe p ervenire applicando l’articolo 115 c.p.c.che impone al giudice di giudicare secondo le Ric. 2018n. 34527 sez. S2 - ud. 05/04/2023 prove proposte dalle parti e nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. P er tali motivi oltre a violare le norme di legge richiamate la ricorrente censura anche l’omesso esame delle trattative e delle dichiarazioni di verdenergy. 3. Il terzo mot ivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 1428 c.c. in combinato disposto con l’articolo 1362 c.c., 1263 c.c. laddove la C orte d’ A ppello ha ritenuto che la Verdenergy non avesse garantito la portata dell’acquedotto e laddove la Corte d’Appello ha escluso che la medesima società avesse rappresentato una portata dell’acquedotto superiore a quella certa accertata dalla CTU. La censura in parte ripetitiva d ella pr ecedente si appunta sulla erronea interpretazione del contratto in violazione dei canoni ermeneuticiche impongono di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche nel caso in cui il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indice esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti. Nella specie visarebbe un accordo preliminare ed un’espressa dichiarazione della controparte sulla potenzialità della portata d’acqua e l’appello non ne avrebbe tenuto conto. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: vizio della motivazione laddove la C orte ha aderito acriticamente alle risultanze della CTU, motivazione illogica e contraddittoria , violazione e falsa applicazione de ll’articolo 115 c.p.c. 116 c.p.c. 2697 c.c. 116 c.p.c. e 99 c.p.c. e 100 c.p.c. La ricorrente riporta i dettagliati rilievi che aveva effettuato nei confronti della consulenza tecnica svolta in primo grado e Ric. 2018n. 34527 sez. S2 - ud. 05/04/2023 ritenuti tardivi dal giudicedel Tribunale, rilievi riproposti in sede di appello edisattesi dalla Corte d'appello. Le censure sono quelle proposte nei confronti della sentenza di primo gradoe non accolte dalla Corte d'Appello. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 99 c.p.c. nella parte in cui la C orte d’ A ppello ha ritenuto che la domanda fosse indirizzata a far valere un errore sulla redditività della centralina ed erronea applicazione dell’articolo 1428 c.c. laddove la Corte ha applicato pr incipi giurisprudenziali, erra nd o nell’interpretare l’articolo 1428 c.c. sul presupposto che 4 energy avesse dedotto un errore sulla redditività del bene venduto. In realtà la ricorrente aveva dedotto un errore sulla portata d'acqua che l'aveva spinta alla conclusione del contratto. 5.1 I cinque motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono in parte infondatied in parte inammissibili. In primo luogo, deve dichiararsi l’inammissibilità di tutte le censure con le quali la società ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Infatti, nella specie si è in presenza di una sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado con le medesime motivazioni sicché deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter, comma 5, c.p.c. il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo Ric. 2018n. 34527 sez. S2 - ud. 05/04/2023 grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 5528/2014), adempimento non svolto. Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). Ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (id est, alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012). 5.2 Del pari sono inammissibili le censure per vizio di motivazione che non rientrano più nel paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 5.3 Quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. le censure sono manifestamente inammissibili risolvendosi nella richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte Ric. 2018n. 34527 sez. S2 - ud. 05/04/2023 dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016, Cass. S.U. n. 16598/2016). Inoltre, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. (Sez. U, Sent. n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02). 5.4 Anche le censure di violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. con riferimento all’interpretazione del contratto effettuata dai giudici del meritosono inammissibili. Ric. 2018n. 34527 sez. S2 - ud. 05/04/2023 Il ricorrente invoca un’erronea applicazione delle regole di ermeneutica negoziale ma in realtà la censura proposta si risolve nella mera contrapposizione di un’interpretazione alternativa rispetto a quella effettuata dai giudici tanto di primo che di secondo grado mediante il richiamo a presunti accordi precontrattuali e al richiamo al criterio logico e teleologico nella ricostruzione della volontà delle parti. La Corte d’Appello ha evidenziato che mancava un contratto scritto e che dall’andamento delle trattative e dal tenore degli accordi preliminari conclusi non poteva sorgere nei soci della società acquirente, peraltro esperti del settore, alcun affidamento sulla garanzia della maggiore portata d ell’acqua , né potevano ritenersi sussistenti i requisiti dell’errore. L’errore , inoltre, non poteva ricadere sulla valutazione economica di redditività del progetto di centralina idroelettrica dipendente dalla quantità d’acqua prelevabile. La maggiore redditività non poteva ricavarsi né dal progetto, né dall’atto concessorio, sicché anche in questo caso non poteva ritenersi che la convenuta avesse tratto in errore l’attrice. Peraltro, l’errore doveva essere essenziale e riconoscibile, nella specie mancava tanto l’uno quanto l’altro dei requisiti. Infatti, il progetto originario era stato modificato dalla attrice e, dunque, l’errore non poteva essere essenziale in quanto non ricadeva sull’oggetto del contratto ma sulla realizzazione di un progetto diverso. Anche la riconoscibilità non poteva ritenersi sussistente, essendo stato modificato il progetto originario per scelte insindacabili dell’attrice che, tuttavia, non potevano essere addebitatealla controparte. Ric. 2018n. 34527 sez. S2 - ud. 05/04/2023 Risulta evidente, pertanto, che da parte della Corte d'Appello non vi è stata alcuna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. L'interpretazione di un atto negoziale, del resto, è un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ipotesi preclusa nel caso come quello in esame di doppia conforme come si è già detto, ovvero, ancora, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art. 1362 ss. c.c. (Cass. n. 14355 del 2016, in motiv.). Il sindacato di legittimità può avere, quindi, ad oggetto solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (Cass.n. 23701 del 2016). Pertanto, al fine di riscontrare l'esistenza dei denunciati errori di diritto o vizi di ragionamento, non basta che il ricorrente faccia, com'è accaduto nel caso di specie, un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., occorrendo, invece, che specifichi, per un verso, i canoni in concreto inosservatie, per altro verso, il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. n. 7472 del 2011; più di recente, Cass. n. 27136 del 2017). Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso che, come quelli in esame, pur denunciando la violazione delle norme ermeneutiche o il vizio di motivazione, si risolva, in realtà, nella mera proposta di una interpretazione diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito (Cass. n. 24539 del 2009), così come è inammissibile ogni critica della Ric. 2018n. 34527 sez. S2 - ud. 05/04/2023 ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati (Cass. n. 2465 del 2015, in motiv.). In effetti, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell'ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non dev'essere l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass.16254 del 2012; conf., più di recente, Cass. 27136 del 2017). 5.5 La censura proposta con il primo motivo circa il fatto che deve farsi applicazione della disciplina dell’errore quando le qualità determinanti della cosa venduta non sono espressamente garantite dal venditore in una clausola contrattuale non coglie la ratio decidendi della sentenza . Infatti , dalla motivazione della sentenza della Corte d’Appello emerge, da un lato , la consapevolezza in capo alla società ricorrente circa l ’effettiva portata dell’acqua dell’acquedotto e , dall’altro , un ulteriore e diverso percorso logico-argomentativo che ha determinato il rigetto della domanda, in particolare con riferimento alla mancanza della essenzialità e riconoscibilità dell’errore. 5.6 La società ricorrente, con altre censure, pur formalmente lamentando la violazione della disciplina codicistica dell’errore in realtà richiede una diversa valutazione delle risultanze di causa per affermare di aver provato in giudizio il supposto errore. Ric. 2018n. 34527 sez. S2 - ud. 05/04/2023 Deve ribadirsi che la Corte d’Appello ha evidenziato da un lato che la portata dell’acquedotto del Comune di Premollo risultava documentalmente dalla concessione in cui la ricorrente era subentrata e che l’acquisto di una turbina inadatta era riconducibile unicamente alla volontà della ricorrente. Inoltre, sulla base della motivazione riportata al punto 5.4 ha escluso tanto il requisito dell’essenzialità quanto quello della riconoscibilità dell’errore. La valutazione del giudice del merito circa la riconoscibilità dell'errore —secondo il criterio della comune diligenza — da parte dell'altro contraente, o circa l'effettiva conoscenza (che assorbe e supera la mera riconoscibilità) dell'errore stesso da parte del medesimo soggetto, si risolve in un apprezzamento di fatto, che, se adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 29/06/1985, n. 3892). Nel caso di specie la Corte territoriale esprime sul punto una valutazione negativa (di insussistenza cioè del dedotto vizio del consenso) di cui come si è detto ha fornito ampia motivazione. Pertanto, sulla base della ricostruzione in fatto operata dalla Corte d’Appello e, prima ancora, dal Tribunale non può riscontrarsi alcuna violazione degli artt. 1428 e 1429 c.c. così come palesemente infondata è la violazione dell’art. 99 c.p.c. Anche in tal caso le censure mosse a tale parte della sentenza si appalesano di contenuto fattuale e meramente oppositivo, ben distante sia dal paradigma censorio di cui all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., (peraltro come si è ripetutamente detto inammissibile in presenza della c.d. doppia conforme) sia, a maggior ragione, da quello ex art. 360, Ric. 2018n. 34527 sez. S2 - ud. 05/04/2023 comma primo, num. 3, cod. proc. civ. di falsa applicazione delle norme in tema di annullamento o interpretazione del contratto. Gli argomenti proposti con le suddette censure sono contraddittori e comunque essenzialmente ispirati, come evidenziato dalla Corte d'Appello, ad una soggettiva valutazione della convenienza dell'affare, del tutto irrilevante sul piano morfologico della validità del contratto. Deve ribadirsi, dunque , che: «L'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare» (Sez. 2, Sent . n. 29010 del 2018, Rv. 651385 -01). 6. Il ricorso è rigettato. 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti Ric. 2018n. 34527 sez. S2 - ud. 05/04/2023 della parte controricorrente che liquida in euro 6000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenz