CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 ottobre 2025
Cassazione n. 28018/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5239/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] . , elettivamente domiciliat a in Roma, via Ezio n. 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ingenito, rappresentata e dife sa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 340 1 /20 21 de l la Corte d’Appello di Milano, depositatail 2 2 . 11 . 20 2 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.10.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il fallimento ZincarS.r.l. propose, davanti al Tribunale di Milano, azione revocatoria fallimentare di rimesse su conto corrente bancario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora innanzi , per brevità, anche «la banca») , chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.023.581,06in linea capitale. In pendenza del giudizio di primo grado fu omologato il concordato fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]. , proposto ai creditori dal Comune di Milano ( già socio di maggioranza e principale cliente di [OSCURATO:SOCIETA].), il quale intervenne per proseguire l’azione che gli era stata trasferita secondo quanto previsto nel concordato. Il tribunale accolse ladomanda, con sentenza che venne però integralmente riformata dalla Corte d’[OSCURATO:PERSONA] che ritenne nonraggiunta la prova che la banca conosce sse l o stato di insolvenza di [OSCURATO:SOCIETA]. all’epoca delle rimesse bancarie. Su ricorso del Comune di Milano, con ordinanza n. 11696/2020, questa Corte cassò la sentenzadi secondo grado, attribuendo ai giudici milanesi l’errore di avere preso in esam e soltanto alcuni degli « elementi proposti dalla fattispecie concreta»ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis e , per di più, ciascuno singolarmente e non anche in base a una valutazione sintetica del loro significato complessivo . La causa venne pertanto rinviata alla medesima corte territoriale per procedere a un nuovo esamein conformità ai criteri indicat i . In sede di rinvio, all’esito del rinnovato giudizio,la Corte d’Appello di Milano accolse l’azione revocatoria fallimentare e condannò la banca al pagamento della somma di € 1.023.581,06, oltre agli accessori maturati e maturandi e alle spese di lite. Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il Comune di Milanosi è difeso con controricorso . A seguito diproposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la banca, a mezzo di difensor i munit i di nuova procura speciale, ha depositato istanza per la decisione del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primomotivo di ricorso denuncia « violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c.», per la «mancanza del fatto noto e dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi». La ricorrente sostiene che «gli elementi indiziari individuati dalla Corte d’Appello sono del tutto insufficienti e inadeguati e [che] pertanto non è stata raggiunta la prova richiesta».Per dimostrare il proprio assunto, la banca procede ad un’elencazione (a dire il vero) parziale e a una critica degli elementi di fatto noti che il giudice del rinvio ha utilizzato per costruirela presunzione d i verità del fatto igno ra to rilevante ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, ovverosia la conoscenza dello stato d’insolvenza. 1.1. Il motivo è inammissibile, perché – al di là del tentativo di presentarlo come una critica al « criterio logico » posto dal giudice del merito alla base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento – nasconde , in realtà, la pretesa di un rinnovato esame del fatto da parte della Corte di cassazione. Tale pretesa è addirittura esplicita nella riportata affermazione secondo cui «gli elementi indiziari individuati dalla Corte d’Appello sono del tutto insufficienti e inadeguati e pertanto non è stata raggiunta la prova richiesta». Quanto poi alla contestazione della «mancanza del fatto noto» ( così la rubrica del motivo), non si comprende a cosa si riferisca la ricorrente, posto che essa stessa elenca una serie di fatti noti (di cui non si discute siano tali) che la corte milanese ha considerato per fondare il ragionamento presuntivo. Piuttosto è significativo che tali fatti siano riportati nel ricorso in modo parziale e senza evidenziarne alcuni rilevanti profili messi invece i n l u ce dal giudice del rinvio. Così, significativamente, delle risultanze del bilancio si menziona soltanto la perdita d’esercizio 2007, al fine di rilevare che essa era coperta dalla riserva straordinaria. Ma si omette di riferi re chela corte d’appello ha fatto leva soprattutto sulla delibera di approvazione del bilancio e di messa in liquidazione della società, da cui risultavano perdite in corso di formazione ne l 2008 tali da erodere interamente sia le riserve che il capitale sociale; oltre a menzionare gli indici di redditività negativi e i l crollo verticale del fatturato, in assenza di fattori straordinari che fossero intervenuti a determinarlo. Quanto poi ai titoli d e i giornalisulla situazione in cui versava [OSCURATO:SOCIETA]. , la ricorrente ne cita alcuni, per evidenziarne il carattere generico e dubitativo, ma ignora i ben diversi – e più concludenti – titoli che la corte d’appello ha citato e valorizzato nella motivazione della sentenza. In sostanza, mentre la sentenza d’appello fu cassata perché la corte territoriale non aveva considerato , in modo anche unitario, tutti gli «elementi proposti dalla fattispecie concreta», in questo caso è la critica della ricorrente a essere parziale, perché non considera tutti gli elementi che la corte del merito ha analiticamente passato in rassegna e sinteticamente apprezzato. Oltre a questo, la banca mette in discussione la concordanza degli indizi, ma lo fa, da un lato,evidenziando un aspetto di cui francamente non si comprende che pertinenza possa avere con riguardo alla prova della scientia decoctionis, ovverosia il fatto che l’azione revocatoria venne esperita su richiesta del Comune, che la pose quale condizione per formulare la proposta di concordato fallimentare; dall’altro lato, indicando come indizi discordanti, non concreti fatti noti di segno contrario rispetto al fatto igno ra to da prova re , bensì l’assenza di ulteriori indizi concordanti , quali protesti e procedimenti esecutivi.Ma è evidente che di discordanza si può discorrere se si è presenza di fatti noti di valore indiziario contrastante, non per la mera assenza di alcuni fatti noti che avrebbero potuto ulteriormentecontribuire a dimostrare il fatto ignorato da provare. Infine, la banca ripropone con questo motivo un elemento che la corte milanese ha tuttavia preso in considerazione per osservare che esso, ove ritenuto rilevante, non potrebbe essere utilea negare la scientia decoctionis , ma semmai al contrario . La ricorrente sottolinea di avere confidato nel pagamento delle fatture portate allo sconto, perché queste venivano emesse previa delibera di autorizzazione del Comune , che era anche il socio di maggioranza,sicché «la situazione di [OSCURATO:SOCIETA] non poteva destare alcuna preoccupazione». Ma, in tal modo, la banca confonde ilprofilo particolare della sicurezza di poter recuperare il proprio credito , con quello generale della solvibilit à del debitore. Il che ha consentito a l giudice del rinvio di replica re che «il fatto chela [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] si disinteressasse, a suo dire, della situazione di [OSCURATO:SOCIETA], confidando unicamente nella solvibilità del suo socio di maggioranza e principale cliente, conferma … che l’istituto di credito era ben consapevole dell’insufficienza dei mezzi propri del correntista a far fronte alle obbligazioni contrattee della sua dipendenza dall’ente». 2. Anche ilsecondo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. con riferimento agli artt. 2727 e 2729 cod. civ.», questa volta per la «non correttezza del procedimento che il giudice di merito è tenuto a seguire per la valutazione della prova presuntiva». La censura, riproponendo alcuni dei fatti già valorizzati ad illustrazionedel primo motivo, addebita alla corte d’appello di non avere esaminatocompiutamente tutti gli indizi disponibili e, in particolare, di avere trascurato la peculiarità della fattispecie, in cui il Comune di Milano svolse il molteplice ruolo di socio di maggioranza di [OSCURATO:SOCIETA]., i suo principale cliente, autore delle rimesserevocate e proponente il concordato con sollecitazione al fallimento perchéesercitasse l’azione revocatoria. 2.1. Il motivoè innanzitutto inammissibile, perché, ancora una volta, si pretende nient’altro che un riesame del fatto, peraltro ponendo l’attenzione su circostanze prive di un comprensibile nesso logico rispetto al thema probandum. Ma questo motivo è altresì improponibile con riferimento ad altro profilo, proprio dei limiti posti alla cognizione delgiudice del rinvio, laddove la banca ricorrente afferma che «In ragione di tali peculiarità [id est: quelle relative al rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Comune di Milano] era logico e corretto collocare l’accertamento della sussistenza della scientia decoctionis alla data in cui [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato alla banca le fatture emesse nei confronti del Comune di Milano e non invecealla data in cui le somme pagate dall’ente debitore eranostate accreditate sul conto di [OSCURATO:SOCIETA]».Ebbene, nell’ordinanza n. 11696/2020, questa Corte aveva, tra l’altro, «rilevato che –trattandosi di revoca di pagamenti – la valutazione della conoscenza dello stato di insolvenza dev’essere operata con riferimento altempo in cui il pagamento risulta realmente effettuato e,quindi, ricevuto dal creditore». Pertanto, il giudice del rinvio non avrebbe potuto discostarsi da tale statuizione, se non violando l’art. 384, comma 2, c.p.c. 3. Il terzo motivo censura «omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le partiex art. 360, n. 5, c.p.c.». Il motivo prospetta le medesime circostanze evidenziate ad illustrazione del motivo precedente sub specie di omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 3.1. L’inammissibilitàdi questo terzo motivo è di ancor più immediata evidenza, non potendosi vestire una critica al ragionamento presuntivo tramite il quale il giudice del merito ha accertato la verità di un fatto controverso e rilevante in causa con i pannidi una censura di omesso esame di un fatto storico , principale o secondario, la cui esistenza risulti dagli atti processuali in modo inequivoco e che sia stato tuttavia trascurato dal giudice. 4. Si deve, pertanto, ribadire quanto affermato nella proposta di definizione accelerata, ovverosia che , nel suo complesso,«il ricorso riflette un semplice tentativo di revisione della rilevanza e concludenza (e quindi della intrinseca valutazione) degli elementi di prova». 5. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spesedel giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquida no come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa superiore a € 1.000.000. 6.Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta di definizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente viene condannataaltresì al pagamento, in favore del controricorrente, di una ulteriore somma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato. 7.Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380 - bis , comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., laricorrente viene condannata al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende. 8.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in € 18.000per compensi, oltre a € 200 per esborsi e agli eventuali accessori di legge; condanna la ricorrente al pagamento , in favore del controricorrente, dell’ulteriore somma equitativamente determinata in € 18.000; condanna la ricorrente al pagamento dell a somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della