CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13061/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motiva:lime in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche Ji cui all'art. 62 bis cod.pen.in misura prevalente alla contestata circostanza aggrEivante. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territori,ille ha adeguatamente motivato in ordine al giudizio di comparazione fra circe ,stanze attenuanti generiche ed aggravante, richiamando la gravità del reato in rei.: zione alle modalità dell'azione e la quantità e qualità della sostanza stupefacente. In tale motivazione non vi è alcuna manifesta illogicità o carenza sinc ai :abile in questa sede. Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciannento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere conside .ato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. Hen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di ,;egno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressi:me del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determini; zione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processua e sia, altresì, logicamente corretto (Sez.2, n.3610 del 15/01/2014, Rv.260415; Sez.5,n.5579 del 26/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.258874 - 01; Sez.4, r del 23/05/2007, Rv.236992). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sun na di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.