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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 19881/2024

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B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29408/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a per legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 318 /201 9 , pubblicata il 25 giugno 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Messina n. 1644/16 che, nella contumacia di controparte, aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere l’inquadramento in categoria C5 sin dal 1° agosto 2003 (che, invece, era stato riconosciuto dal 1° gennaio 2008) e in categoria C6 dal 1° gennaio 2008, con il pagamento delle conseguenti differenze retributive.

La Corte d’appello di Messina, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 318/2019, ha rigettato l’appello. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

L’[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Sicilia ha depositato atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con un unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c. p. c. in quanto la corte territoriale non avrebbeposto a fondamento della decisione le prove documentali agli atti, in particolare il certificato attestante la sua partecipazione al corso di formazione in affiancamento con un funzionario in conformità a quanto disposto dall’accordo del 27 febbraio 2002.

La doglianza è inammissibile.

Infatti, ove la parte assuma che il giudice del merito abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio un documento decisivo, deve fare valere tale preteso errore in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni(Cass., SU ,n. 6082 del 20 maggio 1992; Cass.,Sez. 2, n. 15043 dell’11giugno 2018; Cass., Sez. 5, n. 12904 del 1 ° giugno 2007; Cass., Sez. 1, n. 6556 del 17luglio 1997).

Nella specie, la stessa ricorrente parla, nel suo atto di impugnazione, di una svista e, in effetti, ad essere contestato è il fatto che la Corte d’appello di Messina abbia ritenuto non provata una circostanza che, secondo la detta ricorrente, sarebbe emersada un documento che, invece, era presente agli atti. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese di lite, non essendosi la P.A. difesa con controricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29408/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a per legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 318 /201 9 , pubblicata il 25 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Messina n. 1644/16 che, nella contumacia di controparte, aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere l’inquadramento in categoria C5 sin dal 1° agosto 2003 (che, invece, era stato riconosciuto dal 1° gennaio 2008) e in categoria C6 dal 1° gennaio 2008, con il pagamento delle conseguenti differenze retributive. La Corte d’appello di Messina, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 318/2019, ha rigettato l’appello. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. L’[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Sicilia ha depositato atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con un unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c. p. c. in quanto la corte territoriale non avrebbeposto a fondamento della decisione le prove documentali agli atti, in particolare il certificato attestante la sua partecipazione al corso di formazione in affiancamento con un funzionario in conformità a quanto disposto dall’accordo del 27 febbraio 2002. La doglianza è inammissibile. Infatti, ove la parte assuma che il giudice del merito abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio un documento decisivo, deve fare valere tale preteso errore in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni(Cass., SU ,n. 6082 del 20 maggio 1992; Cass.,Sez. 2, n. 15043 dell’11giugno 2018; Cass., Sez. 5, n. 12904 del 1 ° giugno 2007; Cass., Sez. 1, n. 6556 del 17luglio 1997). Nella specie, la stessa ricorrente parla, nel suo atto di impugnazione, di una svista e, in effetti, ad essere contestato è il fatto che la Corte d’appello di Messina abbia ritenuto non provata una circostanza che, secondo la detta ricorrente, sarebbe emersada un documento che, invece, era presente agli atti. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese di lite, non essendosi la P.A. difesa con controricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovu
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