CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 17690/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3441/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'in- tervenuta declaratoria di responsabilità dell'imputato, in appello, sulla scorta di una diversa interpretazione giurisprudenziale della Corte territoriale in punto di avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. in caso di rifiuto di sottoporsi all'al- cooltest. Lamenta anche che il giudice del gravame del merito si sia soffermato sull'aspetto giuridica, tralasciando gli altri aspetti in fatto della vicenda. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, sull'appello della [OSCURATO:PERSONA], hanno dato infatti conto motivatamente di aderire al più recente orientamento di questa giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 33594 del 10/2/2021, Brunelli, Rv. 281745; Sez. 4, n. 16816 del 14/1/2021, Pizio, Rv. 281072; ) Sez. 4, n. 4896 del 16/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278579; Sez. 4, n. 34355 del 25/11/2020, Cava- lieri, Rv. 279920; Sez. 4, n. 29939 del 23/9/2020, Merlino, Rv. 280028; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv. 267877; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv. 260603), che, superando il precedente contrasto (espresso in ul- timo con le sentenze rimaste isolate Sez. 4, n. 13493 del 22/1/2020, Dragna, Rv. 279003 e Sez. 4, n. 5314 del 8/11/2019, Spera, Rv. 278621 e prima da Sez. 4, n. 34383 del 6/6/2017, Emanuele, Rv. 270526), ritiene che l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Rispetto a tale opzione le contestazioni avanzate dal ricorrente sono del tutto generiche e, soprattutto laddove tornano sull'attendibilità del teste o sull'avvenuta verbalizzazione dell'avviso, sono del tutto inconferenti con il decidere in ragione della precisazione della Corte territoriale che l'avviso non era dovuto.N. 3441/2022 R.G. 3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il C16hsìgliere es nsore [OSCURATO:PERSONA] cenzo P-zlla1 [OSCURATO:PERSONA]