CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024
Cassazione n. 10551/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed osservato che tutti i motivi sono affetti da genericità perché fondati sulla ripetizione dei corrispondenti motivi d'appello, di cui costituiscono, in sostanza il riflesso non consentito in cassazione, per la modalità con cui sono formulati, 'attaccando' il merito della decisione piuttosto che la sua motivazione, pretendendo un terzo giudizio sul merito, ciò che esula dalle competenze di questa Corte, stante la preclusione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che nella motivazione della sentenza impugnata trovano puntuale risposta tanto le censure sulla sussistenza dell'elemento oggettivo (pg. 9, con ampia esposizione degli indizi di correità), che sulla mancata concessione delle attenuanti generiche (pg. 11) e sulla entità dell'importo liquidato alla parte civile (pg. 12); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.