CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17444/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 ottobre 1960 avverso la sentenza del 16/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Palmi in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 12 e 14 1.497/74 commesso in data 25 gennaio 2020, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto la mancanza ed illogicità della motivazione ed il travisamento della prova in relazione a quattro argomenti che hanno convinto la Corte di appello; rilevato che la sentenza impugnata ha analizzato compiutamente le risultanze probatorie, trattandosi di sostanziale "doppia conforme" (v. pag. 3 e segg. motivazione della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/o tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle risultanze processuali, nonconsentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio dì giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente ìnfondate e/o tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle risultanze processuali, non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01); considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere E tensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] OFPOSITAT,..,., IN 34 2026 fiumi() kífirz Stittiis 2