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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00002/2026

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito Pec, presso lo studio del secondo elettivamente domiciliati in Roma, alla via Crescenzio n. 2; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 62/2016, depositata in data 21 gennaio 2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]: Irpef 20 10 - Recupero a tassazione dei redditi derivanti da cessione quote s.a.s. - C ontestuale riduzione capitale sociale mediante rimborso ai soci - Definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018ed ex art. 1, co. 186 ss., l. 197/2022 – [OSCURATO:SOCIETA]., rispettivamente gli avvisi di accertamento n.

T8B011600165, n.

T8B011600167 e n.

T8B011600169, con i quali recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2010, i redditi derivanti dalla cessione delle quote sociali della s.a.s. e dalla contestuale riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci.

In particolare, l’Ufficio, a titolo di maggiore imposta soggetta a tassazione separata, richiedeva a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 26.749,00, oltre interessi e sanzioni, e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 21.733,00 ciascuno, oltre interessi e sanzioni.

Esperito con esito negativo il procedimento di accertamento con adesione, i contribuenti proponevano tre distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, deducendo, da un lato, che con la riduzione del capitale sociale i soci non avevano ottenuto il rimborso di un importo superiore a quello, pagato, pari al valore nominale della rispettiva quota, con conseguente insussistenza del presupposto di cui all’art. 47, comma 7, t.u.i.r., e che, dall’altro, il diritto di ciascun socio ad apprendere il predetto rimborso non poteva essere sorto nell’anno 2010 oggetto di accertamento, poiché la delibera di riduzione del capitale sociale era stata iscritta nel registro delle imprese in data 12/01/2011 e a partire da tale iscrizione, avente natura costitutiva, sarebbe stato necessario attendere il termine di tre mesi di cui all’art. 2306 c.c. affinché la delibera acquisisse efficacia, ragion per cui vi era stato un evidente errore nell’imputazione temporale degli utili de quibus.

2. La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava con compensazione delle spese, ritenendo applicabile l’art. 47, comma 7, t.u.i.r., in quanto alla cessione delle quote ad un prezzo inferiore al valore nominale delle stesse era seguita la riduzione del capitale sociale con rimborso ai soci della relativa differenza.

Il giudice di prime cure aggiungeva che legittimo risultava il recupero a tassazione per l’anno 2010, atteso che nella società di persone la plusvalenza si realizza nel momento in cui viene posto in essere l’atto e non in quello della sua pubblicità nel registro delle imprese, avente natura dichiarativa.

3. Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, che rigettava il gravame, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

4. Avverso la decisione della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

5. Con istanza del 21/03/2018, l’Avvocatura Generale dello Stato, richiamando la nota dell’Agenzia delle entrate dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui si rappresentava che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato domanda di definizione della lite ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50/2017 e provveduto al pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata, chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il procuratore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] chiedeva disporsi, in relazione alla posizione di quest’ultima, l’estinzione del giudizio, avendo la contribuente perfezionato la procedura di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 11 cit.

Con memoria depositata il 07/06/2019 il procuratore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] chiedeva disporsi, in relazione alla posizione di quest’ultimo, la sospensione del giudizio, avendo il contribuente aderito alla procedura di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018.

Con istanza del 02/08/2019 l’Avvocatura Generale dello Stato - richiamando la nota dell’Agenzia delle entrate del 24/07/2019 in cui si rappresentava che [OSCURATO:PERSONA] aveva definito la propria posizione avvalendosi della sanatoria di cui al d.l. n. 50/2017 e che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ex artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018 e provveduto al pagamento di quanto previsto per il perfezionamento della definizione medesima - chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e disporsi il prosieguo del giudizio nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA].

6. Con ordinanza parziale n. 30368, depositata il 21/11/2019, questa Corte dichiarava cessata la materia del contendere quanto a [OSCURATO:PERSONA] con spese compensate e, ritenendo di dover sospendere il giudizio in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], avendo questi depositato istanza ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, rinviava per il resto a nuovo ruolo.

7. Con memoria del 04/10/2023 il procuratore di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’ art. 1, commi 186 e ss., legge n. 197/2022 e versato la prima rata degli importi dovuti.

8. Con istanza del 13/10/2023 l’Avvocatura Generale dello Stato, richiamando la nota dell’Agenzia delle entrate del 06/10/2023 in cui si rappresentava che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano regolarmente perfezionato le procedure di definizione agevolata dagli stessi attivate, chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2306 c.c. e degli artt. 17, comma 1, lett. l), 20-bis e 47, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente ritenuto che costituisse imponibile assoggettabile a tassazione separata, a seguito di riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci, la differenza tra il valore nominale, prima della riduzione, delle quote di partecipazione acquistate ed il prezzo pagato per l’acquisto delle quote medesime, laddove il primo termine di comparazione è piuttosto da individuare nelle “somme ricevute”.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2306 c.c. e degli artt. 20-bis e 47 del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente ritenuto che i redditi derivanti dal rimborso di quote societarie a seguito di riduzione del capitale sociale di una s.a.s. siano imponibili nel periodo d’imposta in cui è stata deliberata detta riduzione, anziché nel periodo d’imposta in cui sorge l’almeno astratto diritto alla restituzione, e, quindi, non prima dello spirare del termine di tre mesi previsto dall’art. 2306 c.c. per l’eseguibilità della deliberazione, decorrente dal giorno di iscrizione nel registro delle imprese.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver il giudice di secondo grado condannato gli appellanti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio sebbene la sentenza della CTP avesse disposto la compensazione delle spese di lite e non vi fosse uno specifico motivo di impugnazione da parte dell’Agenzia delle entrate.

4. Con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 472/1997, dell’art. 2 del d.lgs. n. 471/1997 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 158/2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR riconosciuto l’applicazione del più mite regime sanzionatorio in forza del principio del favor rei.

5. Va, preliminarmente, evidenziato che, come risulta dalle note dell’Agenzia delle entrate del 24/07/2019 e del 06/10/2023, nonché dalla documentazione a queste allegata: a) il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018, ha presentato (entro il termine del 31 maggio 2019, previsto dal comma 8 del citato art. 6) la relativa domanda (protocollo di ricezione n. 0514761.01/04/2019), provvedendo al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento del condono.

L’Ufficio non ha notificato (entro il 31 luglio 2020) il diniego della definizione (comma 12); nessuna delle parti, infine, ha depositato, entro il 31 dicembre 2020, istanza di trattazione (il comma 13 prevede la mancata presentazione di detta istanza come presupposto per l’estinzione del giudizio); b) il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], regolare istanza di definizione agevolata (protocollo di ricezione n. 23091918015763343) ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., legge n. 197/2022 e ha provveduto al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione.

6. Può, pertanto, come concordemente richiesto dalle parti, dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed, ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge n. 197/2022, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

7. Non sussistono, invece, i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto non vi è prova che i contribuenti abbiano pagato tutte le rate dovute, ossia le 20 rate previste per [OSCURATO:PERSONA] e le 54 rate (che scadranno nel marzo 2028, come da piano di ammortamento in atti) per [OSCURATO:PERSONA].

8. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018 e dell’art. 1, comma 198, legge 197/2022.

Non può, infine, applicarsi l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 in relazione all’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass.28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Le spese restano a carico delle parti che le hanno anti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito Pec, presso lo studio del secondo elettivamente domiciliati in Roma, alla via Crescenzio n. 2; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 62/2016, depositata in data 21 gennaio 2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]: Irpef 20 10 - Recupero a tassazione dei redditi derivanti da cessione quote s.a.s. - C ontestuale riduzione capitale sociale mediante rimborso ai soci - Definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018ed ex art. 1, co. 186 ss., l. 197/2022 – [OSCURATO:SOCIETA]., rispettivamente gli avvisi di accertamento n. T8B011600165, n. T8B011600167 e n. T8B011600169, con i quali recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2010, i redditi derivanti dalla cessione delle quote sociali della s.a.s. e dalla contestuale riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci. In particolare, l’Ufficio, a titolo di maggiore imposta soggetta a tassazione separata, richiedeva a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 26.749,00, oltre interessi e sanzioni, e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 21.733,00 ciascuno, oltre interessi e sanzioni. Esperito con esito negativo il procedimento di accertamento con adesione, i contribuenti proponevano tre distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, deducendo, da un lato, che con la riduzione del capitale sociale i soci non avevano ottenuto il rimborso di un importo superiore a quello, pagato, pari al valore nominale della rispettiva quota, con conseguente insussistenza del presupposto di cui all’art. 47, comma 7, t.u.i.r., e che, dall’altro, il diritto di ciascun socio ad apprendere il predetto rimborso non poteva essere sorto nell’anno 2010 oggetto di accertamento, poiché la delibera di riduzione del capitale sociale era stata iscritta nel registro delle imprese in data 12/01/2011 e a partire da tale iscrizione, avente natura costitutiva, sarebbe stato necessario attendere il termine di tre mesi di cui all’art. 2306 c.c. affinché la delibera acquisisse efficacia, ragion per cui vi era stato un evidente errore nell’imputazione temporale degli utili de quibus. 2. La CTP, riuniti i ricorsi, li rigettava con compensazione delle spese, ritenendo applicabile l’art. 47, comma 7, t.u.i.r., in quanto alla cessione delle quote ad un prezzo inferiore al valore nominale delle stesse era seguita la riduzione del capitale sociale con rimborso ai soci della relativa differenza. Il giudice di prime cure aggiungeva che legittimo risultava il recupero a tassazione per l’anno 2010, atteso che nella società di persone la plusvalenza si realizza nel momento in cui viene posto in essere l’atto e non in quello della sua pubblicità nel registro delle imprese, avente natura dichiarativa. 3. Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, che rigettava il gravame, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. 4. Avverso la decisione della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5. Con istanza del 21/03/2018, l’Avvocatura Generale dello Stato, richiamando la nota dell’Agenzia delle entrate dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui si rappresentava che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato domanda di definizione della lite ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50/2017 e provveduto al pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata, chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il procuratore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] chiedeva disporsi, in relazione alla posizione di quest’ultima, l’estinzione del giudizio, avendo la contribuente perfezionato la procedura di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 11 cit. Con memoria depositata il 07/06/2019 il procuratore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] chiedeva disporsi, in relazione alla posizione di quest’ultimo, la sospensione del giudizio, avendo il contribuente aderito alla procedura di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018. Con istanza del 02/08/2019 l’Avvocatura Generale dello Stato - richiamando la nota dell’Agenzia delle entrate del 24/07/2019 in cui si rappresentava che [OSCURATO:PERSONA] aveva definito la propria posizione avvalendosi della sanatoria di cui al d.l. n. 50/2017 e che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ex artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018 e provveduto al pagamento di quanto previsto per il perfezionamento della definizione medesima - chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e disporsi il prosieguo del giudizio nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con ordinanza parziale n. 30368, depositata il 21/11/2019, questa Corte dichiarava cessata la materia del contendere quanto a [OSCURATO:PERSONA] con spese compensate e, ritenendo di dover sospendere il giudizio in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], avendo questi depositato istanza ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, rinviava per il resto a nuovo ruolo. 7. Con memoria del 04/10/2023 il procuratore di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’ art. 1, commi 186 e ss., legge n. 197/2022 e versato la prima rata degli importi dovuti. 8. Con istanza del 13/10/2023 l’Avvocatura Generale dello Stato, richiamando la nota dell’Agenzia delle entrate del 06/10/2023 in cui si rappresentava che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano regolarmente perfezionato le procedure di definizione agevolata dagli stessi attivate, chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2306 c.c. e degli artt. 17, comma 1, lett. l), 20-bis e 47, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente ritenuto che costituisse imponibile assoggettabile a tassazione separata, a seguito di riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci, la differenza tra il valore nominale, prima della riduzione, delle quote di partecipazione acquistate ed il prezzo pagato per l’acquisto delle quote medesime, laddove il primo termine di comparazione è piuttosto da individuare nelle “somme ricevute”. 2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2306 c.c. e degli artt. 20-bis e 47 del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente ritenuto che i redditi derivanti dal rimborso di quote societarie a seguito di riduzione del capitale sociale di una s.a.s. siano imponibili nel periodo d’imposta in cui è stata deliberata detta riduzione, anziché nel periodo d’imposta in cui sorge l’almeno astratto diritto alla restituzione, e, quindi, non prima dello spirare del termine di tre mesi previsto dall’art. 2306 c.c. per l’eseguibilità della deliberazione, decorrente dal giorno di iscrizione nel registro delle imprese. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver il giudice di secondo grado condannato gli appellanti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio sebbene la sentenza della CTP avesse disposto la compensazione delle spese di lite e non vi fosse uno specifico motivo di impugnazione da parte dell’Agenzia delle entrate. 4. Con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 472/1997, dell’art. 2 del d.lgs. n. 471/1997 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 158/2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR riconosciuto l’applicazione del più mite regime sanzionatorio in forza del principio del favor rei. 5. Va, preliminarmente, evidenziato che, come risulta dalle note dell’Agenzia delle entrate del 24/07/2019 e del 06/10/2023, nonché dalla documentazione a queste allegata: a) il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018, ha presentato (entro il termine del 31 maggio 2019, previsto dal comma 8 del citato art. 6) la relativa domanda (protocollo di ricezione n. 0514761.01/04/2019), provvedendo al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento del condono. L’Ufficio non ha notificato (entro il 31 luglio 2020) il diniego della definizione (comma 12); nessuna delle parti, infine, ha depositato, entro il 31 dicembre 2020, istanza di trattazione (il comma 13 prevede la mancata presentazione di detta istanza come presupposto per l’estinzione del giudizio); b) il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], regolare istanza di definizione agevolata (protocollo di ricezione n. 23091918015763343) ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., legge n. 197/2022 e ha provveduto al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione. 6. Può, pertanto, come concordemente richiesto dalle parti, dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed, ai sensi dell’art. 1, comma 198, legge n. 197/2022, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 7. Non sussistono, invece, i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto non vi è prova che i contribuenti abbiano pagato tutte le rate dovute, ossia le 20 rate previste per [OSCURATO:PERSONA] e le 54 rate (che scadranno nel marzo 2028, come da piano di ammortamento in atti) per [OSCURATO:PERSONA]. 8. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018 e dell’art. 1, comma 198, legge 197/2022. Non può, infine, applicarsi l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 in relazione all’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass.28/05/2020, n. 10140). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anti
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