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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 1961

Cassazione n. 43158/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/06/1961 avverso l'ordinanza del 15/02/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono manifestamente infondate e generiche le censure dedotte al primo e al secondo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in cui ci si duole del vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, laddove ha trattenuto la missiva inviata da [OSCURATO:PERSONA] al figlio Graviano disponendo l'inoltro al detenuto dei soli esercizi di matematica, pur avendo in realtà il Magistrato di sorveglianza trattenuto la missiva per essere i messaggi in codice mascherati da formule matematiche; e della violazione del principio devolutivo, per avere il Tribunale di sorveglianza disposto il trattenimento della missiva per ragioni diverse.

Invero, quanto a quest'ultimo profilo, va osservato che nulla vieta al Tribunale di sorveglianza di confermare il trattenimento della corrispondenza per ragioni diverse da quelle indicate dal Magistrato di sorveglianza, e precisamente per i «riferimenti a date e persone che potrebbero veicolare messaggi in codice comprensibili al solo destinatario».

Quanto al primo profilo si tratta di doglianza assolutamente generica.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/06/1961 avverso l'ordinanza del 15/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono manifestamente infondate e generiche le censure dedotte al primo e al secondo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in cui ci si duole del vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, laddove ha trattenuto la missiva inviata da [OSCURATO:PERSONA] al figlio Graviano disponendo l'inoltro al detenuto dei soli esercizi di matematica, pur avendo in realtà il Magistrato di sorveglianza trattenuto la missiva per essere i messaggi in codice mascherati da formule matematiche; e della violazione del principio devolutivo, per avere il Tribunale di sorveglianza disposto il trattenimento della missiva per ragioni diverse. Invero, quanto a quest'ultimo profilo, va osservato che nulla vieta al Tribunale di sorveglianza di confermare il trattenimento della corrispondenza per ragioni diverse da quelle indicate dal Magistrato di sorveglianza, e precisamente per i «riferimenti a date e persone che potrebbero veicolare messaggi in codice comprensibili al solo destinatario». Quanto al primo profilo si tratta di doglianza assolutamente generica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022
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