CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 luglio 1987
Cassazione n. 16499/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5/07/1987; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 17/03/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha disposto la consegna all'[OSCURATO:PERSONA] di Romania di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un mandato di arresto europeo esecutivo emesso il 24.2.2022 per il reato di istigazione all'appropriazione indebita. 2. Ha proposto ricorso il consegnando articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione degli artt. 2- 18 bis, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n 69. per avere la Corte disposto la consegna di un soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di rifiutare la consegna e di esecuzione della pena in Italia "dovendosi ricondurre il lasso temporale dei 5 anni alla sola fattispecie di dimora in Italia: ciò atteso l'impiego della congiunzione "o" nel testo della norma" (così t testualmente il ricorso, a cui sono allegati anche un contratto di locazione del 5.2.2022, un certificato di residenza del 19/03/2022 e una comunicazione di assunzione in ragione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato del novembre 2021). Si fa altresì riferimento all'ordinanza della Corte costituzionale n. 217 del 18.11.2021 con cui è stata rimessa in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione relativa alla compatibilità con il diritto dell'Unione della normativa nazionale che preclude in "maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo" (così il ricorso); si afferma che la Corte di appello avrebbe dovuto sospendere il procedimento fino alla attesa pronuncia. 2.2. Con il secondo si evidenzia che il mandato di arresto avrebbe ad oggetto la esecuzione di una sentenza in relazione alla quale "il tribunale ha tenuto conto dell'intervenuta revoca del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione di un'altra pena inflitta con un'altra sentenza del 2015, "disponendo che l'arrestato sconti la suddetta pena"; la Corte di appello non avrebbe acquisito detti provvedimenti, né verificato la condizione di reciprocità: l'omessa rinuncia al principio di specialità non potrebbe rendere eseguibile il diverso provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. È inammissibile il primo motivo perché manifestamente infondato. Nella versione modificata dal d.lgs. n. 10 del 2021 e attualmente in vigore, il nuovo comma 2 dell'art. 18-bis prevede: «[q]uando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno». La Corte di appello in maniera puntuale ha spiegato come, nella specie, non vi sia affatto la prova dello stabile radicamento sul territorio nel senso richiesto dalla norma e, in particolare, che il ricorrente sia residente o dimorante in Italia da almeno cinque anni; né, contrariamente a quanto espresso in ricorso, può riferirsi il termine quinquennale, rilevante ai fini dell'applicazione della disposizione richiamata, alla sola condizione di dimora e non a quella di residenza, poiché tale lettura, oltre a non essere autorizzata dal testo della disposizione, risulta anche estranea alla ratio della limitazione, che è quella di garantire l'esecuzione della pena in Italia solo a chi ha un'effettiva connessione con il territorio, rinvenibile solo per effetto del decorso del tempo, e non sulla base della giustificazione, formale o di fatto, di tale presenza. In tale quadro di riferimento è obiettivamente non decisiva la questione per la quale è stato disposto dalla Corte costituzionale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea che invece attiene: a) a se l'art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell'art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), osti a una normativa, come quella italiana, che - nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza - precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo; b) in caso di risposta affermativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna. Una questione non rilevante atteso che, come detto, nel caso di specie non vi è la prova del presupposto normativo previsto dall'art. 18 bis. 3. E' inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte disposto la consegna solo in relazione al reato di istigazione all'appropriazione indebita per il quale è intervenuta condanna (cfr., dispositivo) 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempim