CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18508/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2025 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto di cui al capo 4) non sussiste; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA]; dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], i quali - richiamandosi ai rispettivi ricorsi - hanno chiesto di annullare la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino haconfermato la sentenza emessa in data 22/09/2023 con cui il Tribunale di Torino ha condannato i ricorrenti in relazione ad un'ipotesi di concorso in peculato. 1.1. I fatti oggetto di giudizio hanno ad oggetto la stipula di un contratto di consulenza tra la [OSCURATO:PERSONA] per il Libro, la Musica e la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consigliere di staff della Sindaca della Città di Torino. Le due sentenze di merito hanno ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] per il Libro, la Musica e la [OSCURATO:PERSONA] avesse'rilievo pubblicistico, presentando i caratteri tipici degli organismi di diritto pubblico (come declinati dall'art. 3 d.lgs. n. 50/2016, vale a dire il c.d. Codice degli appalti allora vigente). 1.2. Stando alla ricostruzione delle sentenze di merito, l'incarico conferito dalla [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] rappresentava solo la veste formale per riuscire a compensare quest'ultimo, insoddisfatto dello stipendio che gli garantiva il Comune di Torino. Sennonché, sempre secondo la ricostruzione effettuata in sede di merito, [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto l'incarico attribuitogli dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sicché il pagamento della somma di 5.000 euro in suo favore, avvenuta in data 7 giugno 2017, risulta un indebito depauperamento del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, un atto di natura appropriativa, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 314 cod. pen. 1.3. Di tale condotta devono rispondere - secondo il conforme accertamento di merito - [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di vicepresidente delegato della [OSCURATO:PERSONA] (investito dei poteri di gestione amministrativa dell'ente e, come tale, titolare della qualifica soggettiva), che autorizzò il pagamento; [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Torino e distaccato presso la [OSCURATO:PERSONA], con l'incarico di Segretario generale (che, nella sua duplice veste, si sarebbe occupato di rendere burocraticamente possibile l'attribuzione dell'incarico a [OSCURATO:PERSONA], occupandosi di elaborare uno schema formale tale da consentire a [OSCURATO:PERSONA] di ottenere l'autorizzazione dal Comune di Torino allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale e di curare i successivi passaggi amministrativi presso la [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA], istigatore e beneficiario della condotta appropriativa descritta in imputazione. 2. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, proponendo articolati motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] articola sette motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge 2penale, in relazione agli artt. 357 e 358 cod. pen. La dedotta violazione di legge è censurata sotto due profili, l'uno attinente alla natura della [OSCURATO:PERSONA], l'altro attinente alle attività concretamente espletate da [OSCURATO:PERSONA], cui è attribuita la qualifica soggettiva rilevante per l'applicazione dell'art. 314 cod. pen. 3.1.1. Sotto il primo profilo, la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] sia un organismo di diritto pubblico: lo statuto della [OSCURATO:PERSONA] attesta la sua natura privatistica; il perseguimento di un interesse di rilievo culturale - e dunque generale - e la compartecipazione alla [OSCURATO:PERSONA] di soci pubblici insieme a soci privati non ne trasfigura la fisionomia privatistica. A conforto di tale conclusione, il ricorrente evoca gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza eurounitaria, di legittimità, amministrativa e contabile (in particolare, proprio a proposito della [OSCURATO:PERSONA] per il Libro, la musica e la cultura, si evocano: Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, sentenza n. 31/2022; Corte dei Conti, Sezione seconda giurisdizionale Centrale di appello, sentenza n. 54/2023). 3.1.2. La violazione della legge penale e degli artt. 357 e 358 cod. pen. è dedotta anche sotto un secondo profilo. Nessuno degli atti posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] - che qui si assumono appropriativi - è disciplinato da norme di diritto pubblico, né implicava l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi. Pertanto, l'assunzione di [OSCURATO:PERSONA] è atto espressivo di autonomia privata. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione - per mancanza, contraddittorietà, illogicità della stessa - e travisamento della prova in relazione alla definizione dell'oggetto del contratto stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e all'autorizzazione rilasciata dal Comune a quest'ultimo per consentire l'espletamento di attività lavorativa presso enti diversi da quello datore di lavoro. Il ricorrente denuncia un travisamento per invenzione delle risultanze istruttorie: i giudici di merito avevano rilevato una sorta di "evoluzione" della veste contrattuale da dare al rapporto di collaborazione, in ipotesi maliziosamente architettata e, pertanto, interpretata come elemento di conferma del carattere simulato del rapporto di collaborazione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto instaurare con [OSCURATO:PERSONA]. Sennonché tale "evoluzione" non è frutto di maliziose manovre e, anzi, risulta emergere solo da un travisamento delle risultanze istruttorie e, segnatamente, da una forzata interpretazione di una conversazione telefonica (la n. 1449), peraltro valorizzata solo dalla Corte di appello e nemmeno considerata dal Tribunale. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione - per mancanza, contraddittorietà, illogicità della stessa - e travisamento della prova in relazione alla deposizione dei testi Leon e Parigi. Detti testimoni - trascurati dai giudici di merito - hanno reso dichiarazioni relative all'effettivo svolgimento della 3prestazione di attività lavorativa da parte di [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità del teste Gallino. La Corte di appello ha trascurato di considerare la scarsa credibilità del testimone (ostile a [OSCURATO:PERSONA]), l'esistenza di contraddizioni interne alla sua narrazione, la incompatibilità di quest'ultima con la deposizione dei testi Leon e Parigi. 3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione - per manifesta illogicità della stessa - e travisamento della prova in relazione alla autorizzazione al "lavoro ultroneo" rilasciata a [OSCURATO:PERSONA] dal Comune di Torino. Muovendo dalla premessa che il Comune ha autorizzato [OSCURATO:PERSONA] a svolgere attività extra-istituzionale solo in data 16/05/2017, la Corte di appello afferma che, prima del rilascio di detta autorizzazione, nessuna attività lavorativa avrebbe potuto essere prestata da [OSCURATO:PERSONA] per altri enti e che, pertanto, quella eventualmente prestata non avrebbe potuto essere remunerata, poiché non autorizzata. Si tratta - secondo il ricorrente - di ragionamento viziato, posto che l'eventuale irregolarità amministrativa della condotta di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Ente territoriale di cui è dipendente (il Comune) non condiziona la possibilità pratica di svolgere attività presso terzi (la [OSCURATO:PERSONA]), né esclude il suo diritto al compenso per detta attività. 3.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione - per carenza e manifesta illogicità - in relazione alla conclusione raggiunta in sede di merito in ordine alla ritenuta incompatibilità, di fatto e di diritto, delle prestazioni che [OSCURATO:PERSONA] ha svolto per il Comune di Torino e per la [OSCURATO:PERSONA]. Non vi erano ostacoli normativi allo svolgimento dei due incarichi; inoltre, il concomitante impegno di [OSCURATO:PERSONA] in Comune non impediva materialmente al lavoratore di prestare attività anche a beneficio della [OSCURATO:PERSONA]. 3.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione - per manifesta illogicità della stessa - e travisamento della prova in relazione alla condotta di [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, da una conversazione (la n. 1449) - trascurata in primo e secondo grado - risulta che [OSCURATO:PERSONA] - prima di effettuare il pagamento - ha effettuato controlli formali e sostanziali circa l'effettiva prestazione svolta. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] vengono articolati cinque motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge processuale in relazione agli artt. 266, 267, 268, 271 cod. proc. pen., 6 d.lgs. n. 216/2017 e 13, d.l. n. 152/1991. 4Si contesta l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali captate nell'ambito del fascicolo RIT n. 672/2018: i decreti di proroga dell'attività di intercettazione risultano viziati da motivazione apparente. Si contesta l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali captate nell'ambito del fascicolo RIT n. 295/2019 poiché - a fronte di una contestazione di reato per un delitto contro il patrimonio - il giudice per le indagini preliminari ha autorizzato l'attività di captazione per quaranta giorni, richiamando gli artt. 6 d.lgs. n. 216/2017 e 13 d.l. n. 152/1991, evocando la disciplina applicabile per i reati contro la Pubblica amministrazione. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 314, 357 e 358 cod. pen. Si assume la natura privatistica della [OSCURATO:PERSONA] e si contesta che questa possa essere qualificata come società in house o come organismo di diritto pubblico. Gli argomenti sono, nella sostanza, sovrapponibili a quelli spesi nel primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, ritenuto in fatto 3.1.1.). 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla disciplina del concorso di persone nel reato. I giudici di merito non hanno offerto motivazione in ordine allo specifico contributo dato da [OSCURATO:PERSONA], che non riveste la qualifica soggettiva che viene in rilievo per la realizzazione del reato; la motivazione nemmeno chiarisce in cosa sia consistita la condotta istigatoria ascritta al ricorrente; né si spiega come egli possa avere determinato o rafforzato l'altrui proposito criminoso. Né la Corte territoriale offre motivazione circa la consapevolezza - da parte di [OSCURATO:PERSONA] - della illiceità dell'incarico a lui proposto da [OSCURATO:PERSONA] e autorizzato dal Consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]. 4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla natura e all'effettivo svolgimento della prestazione resa da [OSCURATO:PERSONA] a favore della [OSCURATO:PERSONA]. Nel ricorso si enumerano una serie di dati probatori che dimostrano come il ricorrente abbia effettivamente prestato la propria attività professionale in favore della [OSCURATO:PERSONA], in vista della realizzazione del Salone del libro di Torino (cfr. pagg. 40-44 del ricorso). 4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, travisamento della prova ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'elemento soggettivo del reato di peculato. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] vengono articolati cinque motivi di ricorso. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale (art. 357 cod. pen.) in relazione all'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della qualifica pubblicistica. Si premette che [OSCURATO:PERSONA] era segretario della [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità, il ricorrente contesta che, a tale qualifica, si associno i poteri tipici - di formazione e manifestazione della volontà della Pubblica amministrazione - che connotano la qualifica di pubblico ufficiale o l'attribuzione di mansioni tipicamente esercitate dall'incaricato di pubblico servizio. 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale (artt. 357 e 314 cod. pen.) in relazione alla natura della [OSCURATO:PERSONA] per il Libro. Si contesta che la [OSCURATO:PERSONA] sia un'impresa pubblica o un organismo di diritto pubblico, sulla base degli argomenti spesi dalla Corte dei conti nella già citata sentenza n. 54 del 2023 e dagli altri ricorrenti (per tutti, v. supra, ritenuto in fatto 3.1.1.). 5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione (per contraddittorietà e manifesta illogicità) in relazione all'oggetto della condotta appropriativa. Il ricorrente osserva che la condotta testuaimente ascritta in imputazione ai ricorrenti è quella di avere stipulato un contratto con effetti di spesa per la [OSCURATO:PERSONA], non la successiva appropriazione della somma di danaro. Ciò postula che si dimostri l'illegittimità dell'atto attributivo della consulenza. Secondo il ricorrente, la stipula del contratto di consulenza è legittima: essa è stata proposta dal Presidente e approvata dall'intero Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 11, lett. c), dello [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto altro che darvi esecuzione. Eventuali profili di illegittimità nelle procedure di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali a favore di [OSCURATO:PERSONA] sono rilevanti solo in seno all'amministrazione della Città di Torino e non riversano effetti sulla validità del contratto stipulato dal predetto con la [OSCURATO:PERSONA]. Sicché, premessa la legittimità della stipula del contratto, anche ove si volesse ritenere che poi [OSCURATO:PERSONA] non abbia svolto l'attività in esso indicata, ci si troverebbe di fronte ad un mero inadempimento contrattuale e non ad un peculato. 5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla disciplina del concorso di persone nel reato. La motivazione sarebbe viziata nella parte in cui ascrive a [OSCURATO:PERSONA] - che nemmeno aveva la disponibilità giuridica del danaro - condotte istigatorie rispetto all'attività appropriativa (la stipula del contratto), che risulta ascritta a [OSCURATO:PERSONA]. 65.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. L'autorizzazione all'incarico extra-istituzionale fu strutturata in modo tale da evitare incompatibilità tra le funzioni svolte da [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del Comune di Torino e quelle che avrebbe dovuto esercitare per la [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione della sentenza impugnata - laddove l'attività di [OSCURATO:PERSONA] in occasione del Salone del Libro viene imputata a titolo di servizio esclusivo della Città di Torino e non della [OSCURATO:PERSONA] - è manifestamente illogica, ove si tenga conto che la Sindaca della Città di Torino era, all'epoca, anche organo apicale della [OSCURATO:PERSONA] (sì da imporre di ritenere che l'attività di supporto garantita alla Sindaca era attività di supporto per la [OSCURATO:PERSONA] stessa). Tale considerazione - in uno con il fatto che gli elementi probatori dimostrano che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] lavorò per la [OSCURATO:PERSONA] - rendono illogica la motivazione della sentenza impugnata laddove ritiene sussistente il dolo di peculato in campo a [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il procedimento è stato discusso all'udienza pubblica del 20 aprile 2026. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, difettando la qualifica pubblicistica attribuita in imputazione agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I difensori dei ricorrenti hanno illustrato gli argomenti a sostegno delle rispettive posizioni, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono fondati i motivi di ricorso con cui si censura la decisione impugnata sotto il profilo della qualifica soggettiva ascritta agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - decisione che ha inevitabili conseguenze su [OSCURATO:PERSONA], accusato di essere con loro concorrente nel reato proprio - con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso. 2. Le due sentenze di merito hanno ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] per il Libro, la Musica e la [OSCURATO:PERSONA] - scioltasi in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e posta in liquidazione successivamente ai fatti per cui si procede - avesse rilievo pubblicistico, presentando i caratteri tipici degli organismi di diritto pubblico (come declinati dall'art. 3 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, vale a dire il c.d. Codice degli appalti allora vigente). Gli indici valorizzati in sede di merito (sentenza di primo grado, pag. 10-11; sentenza di secondo grado, pag. 24-27) sono rappresentati: 7(i) dall'istituzione della [OSCURATO:PERSONA] per promuovere e perseguire un interesse generale, non industriale e commerciale (la promozione della cultura, della lettura e dell'editoria, con organizzazione di mostre, eventi, festival e - tra essi - il Salone del Libro), organizzati secondo criteri di economicità, ma non a scopo di lucro; (ii) dalla personalità giuridica; (iii) dall'esistenza di un'influenza dominante degli enti pubblici territoriali (figurando tra i soci fondatori la Regione Piemonte, la Città di Torino, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA], in precedenza la Provincia di Torino); (iv) dal coinvolgimento degli enti territoriali - tramite loro rappresentanti - negli organi di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] (l'Assemblea dei soci; l'[OSCURATO:PERSONA] di Coordinamento; il Consiglio di amministrazione); (v) dalla chiara influenza - sulle vicende patrimoniali - degli apporti pubblici: il Patrimonio necessario al funzionamento della [OSCURATO:PERSONA] viene assicurato dai soci fondatori; i bilanci 2015-2016-2017 dimostrano che le risorse necessarie al funzionamento della [OSCURATO:PERSONA] erano nella parte preponderante di provenienza pubblicistica (oltre tre milioni di euro per ciascun anno, assicurati dai contributi di provenienza pubblicistica; circa trecentomila euro rappresentati da "crediti verso clienti"). Le attività della [OSCURATO:PERSONA] sono dunque assicurate da contribuzioni pubbliche e le entrate da vendite, sponsorizzazioni e attività commerciali sono marginali nelle vicende economiche dell'ente; (vi) dalla soggezione della [OSCURATO:PERSONA] alle regole di trasparenza tipiche delle pubbliche amministrazioni e la loro sottoposizione alle regole di evidenza pubblica statuite dal codice degli appalti (nella vigenza del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Conseguentemente, secondo i Giudici di merito: a) la [OSCURATO:PERSONA] non è un soggetto di diritto privato, ma - risultando soddisfatti tutti i criteri previsti dall'art. 3 e dall'allegato IV del citato decreto legislativo - è un organismo di diritto pubblico; b) i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; c) il pagamento indebito della somma di 5.000 euro a [OSCURATO:PERSONA] integra una condotta appropriativa, maturata nel contesto di un'attività di rilievo pubblicistico, come tale sussumibile nella fattispecie di peculato. 3. Con argomenti largamente sovrapponibili tra loro, i ricorrenti deducono l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 357 e 358 cod. pen. La dedotta violazione di legge è censurata sotto due profili, l'uno attinente alla natura della [OSCURATO:PERSONA], l'altro attinente alle attività concretamente espletate dagli imputati, cui si attribuisce la qualifica soggettiva pubblicistica. 3.1. Sotto il primo profilo, si contesta che la [OSCURATO:PERSONA] sia un organismo di 8diritto pubblico: lo statuto della [OSCURATO:PERSONA] attesta la sua natura privatistica; alla [OSCURATO:PERSONA] partecipano sia soci pubblici - enti territoriali - che soci privati; l'attività della [OSCURATO:PERSONA] è finanziata da risorse pubbliche, ma anche dagli apporti dei soci privati e dalle entrate di natura commerciale (derivanti dalla vendita dei biglietti, dai ricavi della concessione degli spazi espositivi durante il Salone del libro, dalla vendita del merchandising); gli organi di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] sono in parte designati dagli enti territoriali e in altra parte dai soci privati; gli organi amministrativi non sono soggetti ad un controllo analogo a quello che gli enti pubblici esercitano sui propri uffici; non sussiste un divieto - per i soci (pubblici o privati che siano) - di cedere le proprie partecipazioni a privati. Addirittura - a conferma dell'autonomia della [OSCURATO:PERSONA] - si evidenzia che, in caso di scioglimento di quest'ultima, il patrimonio eventualmente residuo avrebbe dovuto essere devoluto secondo le regole privatistiche codificate dall'art. 31 cod. civ. Anche l'organizzazione dell'evento Salone del Libro - evento di cui non si contesta la rispondenza ad un interesse generale - era gestita dalla [OSCURATO:PERSONA] in sostanziale autonomia, non essendo l'elaborazione e l'esecuzione del programma dell'evento sottoposte a vincoli provenienti dagli enti pubblici che figurano tra i soci fondatori; al riguardo, si osserva che - ferma l'autonomia decisionale del Consiglio di amministrazione - l'[OSCURATO:PERSONA] di Coordinamento previsto dallo [OSCURATO:PERSONA] (e composto da esponenti degli enti territoriali) aveva meri compiti di formulazione di indirizzi generali e di somministrazione di pareri non vincolanti. I ricorrenti evidenziano, altresì, che la [OSCURATO:PERSONA] non era nemmeno tenuta a rispettare le procedure di gara ad evidenza pubblica, avendo talora scelto di adottare modalità selettive di tipo pubblicistico solo per scelta discrezionale e non in conseguenza di un inesistente obbligo giuridico. Tali considerazioni impongono - secondo i ricorrenti - di escludere che la [OSCURATO:PERSONA] possa essere qualificata come società in house o come organismo di diritto pubblico. Deve, per contro, riconoscersi la natura privata della [OSCURATO:PERSONA] e la totale autonomia patrimoniale della stessa rispetto al patrimonio dei soci (e, per quanto qui di interesse, degli enti territoriali che vi partecipano). I ricorrenti richiamano gli approdi raggiunti in materia dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite civili in materia di riparto di giurisdizione, dalla giurisprudenza amministrativa e da quella contabile. Al riguardo, particolare enfasi viene posta sulle conclusioni raggiunte dalla Corte dei conti che - in un giudizio per responsabilità per danno erariale per ritenuta mala gestio di alcuni organi della [OSCURATO:PERSONA] - ha escluso la giurisdizione contabile (si evocano: Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il 9Piemonte, sentenza n. 31/2022; Corte dei Conti, Sezione seconda giurisdizionale Centrale di appello, sentenza n. 54/2023). 3.2. In ogni caso - osservano i ricorrenti - i Giudici di merito sarebbero incorsi in violazione di legge anche sotto un secondo profilo. Anche a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] sia un organismo di diritto pubblico, ciò non sarebbe sufficiente a qualificare come pubblicistica l'attività descritta in imputazione. Infatti, non assume rilievo il criterio soggettivo della "natura" dell'ente, bensì la connotazione oggettiva dell'attività svolta e le regole cui quest'ultima è assoggettata; sulla scorta di tale premessa, i ricorrenti osservano che l'attività della [OSCURATO:PERSONA], quand'anche la si volesse ritenere diretta alla realizzazione di interessi pubblici, non era disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi. L'assunzione di [OSCURATO:PERSONA], non regolata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, esprime pertanto un atto di autonomia privata e non comporta l'esercizio di poteri di carattere pubblicistico. 4. I ricorsi risultano fondati, nei termini di seguito precisati. 4.1. Giova mettere preliminarmente in risalto un primo dato. Le decisioni di merito hanno ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] per il Libro, la Musica e la [OSCURATO:PERSONA] sia un organismo di diritto pubblico e - da tale premessa - hanno fatto discendere l'attribuzione della qualifica soggettiva in capo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. Per converso, i ricorrenti contestano che la [OSCURATO:PERSONA] sia qualificabile come organismo di diritto pubblico, sottolineando la natura privata della [OSCURATO:PERSONA], ricavabile dal suo [OSCURATO:PERSONA], e ponendo enfasi sulle conclusioni raggiunte dalla Corte dei conti, che ha escluso la giurisdizione contabile per ipotesi di danno erariale arrecato al patrimonio della [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Ambedue le prospettive peccano per eccesso di schematismo. Agli effetti penali, infatti, la qualifica pubblicistica non discende tanto dalla natura pubblica o privata dell'ente all'interno del quale opera l'interessato, bensì dalla disciplina che regola l'esplicarsi della sua attività. Come è noto, con la legge 26 aprile 1990, n. 86, è stato modificato il testo degli artt. 357 e 358 cod. pen. Con tale riforma, il legislatore ha abbandonato il riferimento presente nella disciplina previgente al «rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione», delineando la nozione di pubblico ufficiale (art. 357 cod. pen.) e di incaricato di un pubblico servizio (art. 358 cod. pen.) secondo una concezione oggettivo-funzionale, che si incentra sul regime giuridico dell'attività concretamente esercitata. La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha conseguentemente rimarcato - in ripetute occasioni - «l'irrilevanza della forma privatistica dell'ente per conto del quale il soggetto-persona fisica agisce, ivi compreso il modello della 10società per azioni» ritenendo che si tratti di «conclusione che discende in maniera immediata dalle definizioni dettate dagli artt. 357 e 358 cod. pen.» (così, di recente, Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731, considerato in diritto 11.1). La qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, dunque, non può discendere meccanicamente dalla natura dell'ente presso il quale opera l'interessato. 4.3. Ne discende che, nel caso in esame, non assume rilievo decisivo il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] per il Libro, la Musica e la [OSCURATO:PERSONA] possa o meno qualificarsi come organismo di diritto pubblico. L'adesione ad un simile automatismo - come ritenuto in sede di merito - determinerebbe un ritorno all'uso del criterio soggettivo per l'individuazione della qualifica soggettiva; tale criterio, tuttavia, proprio del sistema previgente, è stato superato con l'entrata in vigore della riforma del 1990. 4.4. Parimenti, deve escludersi che l'eventuale natura privatistica dell'ente presso il quale opera il soggetto agente possa, per ciò solo, escludere la configurabilità della qualifica soggettiva pubblicistica. L'esperienza delle privatizzazioni, l'attribuzione della gestione di servizi pubblici a soggetti privati, l'ampliamento in variegate forme giuridiche dei casi di compartecipazione di soggetti pubblici e privato in attività di interesse generale, l'impatto del diritto dell'Unione europea impongono di constatare che la qualifica di servizio come "pubblico" non è necessariamente condizionata dalla natura privatistica o pubblicistica dell'ente che lo gestisce. E una simile conclusione vale, a maggior ragione, agli effetti penali. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di ritenere sussistente la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in relazione a condotte poste in essere da persone incardinate in enti che, dal punto di vista formale, avevano natura privata. Si allude, per esempio, alle vicende giudiziarie che hanno interessato la [OSCURATO:PERSONA] (su cui Sez. 6, n. 18241 del 15/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288055; Sez. 6, n. 3037 del 11/12/2025, dep. 2026, Barachetti, Rv. 289290; Sez. 6, n. 33779 del 21/06/2021, Scillieri, Rv. 282107) o, ancora più di recente, quelle relative alla [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 6, n. 1126 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2026, Rapetti, Rv. 289299). 4.5. Nemmeno assume rilievo decisivo - ai fini della possibilità di affermare o escludere la qualifica soggettiva - il fatto che il soggetto agente operi per conto di un ente sottoposto (o meno) alla giurisdizione contabile. Non è la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti a qualificare un'attività come pubblica funzione amministrativa o pubblico servizio agli effetti penali. Se ne ha diretta conferma nella stessa giurisprudenza di questa Corte relativa 11alla vicenda - già citata - della [OSCURATO:PERSONA]. Anche detta fondazione (come la [OSCURATO:PERSONA] per il Libro, la Musica e la [OSCURATO:PERSONA], che viene qui in rilievo) aveva visto la Corte dei conti declinare la giurisdizione contabile. [OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 18241 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], cit. (considerato in diritto 3.1.) ha ritenuto tale decisione della Corte dei conti non rilevante ai fini dell'esclusione della qualifica soggettiva in sede penale. 4.6. Agli effetti penali, alla luce del dettato degli artt. 357 e 358 cod. pen., ai fini della qualificazione di una funzione o di un servizio come "pubblici", assumono pertanto rilievo altri indicatori. Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio (art. 358 cod. pen.) è identico a quello della pubblica funzione (art. 357, secondo comma, cod. pen.); esso è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica (l'essere la funzione o il servizio disciplinati «da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi»): l'esistenza di una simile disciplina di matrice pubblicistica vincola l'operatività dell'agente o ne disciplina comunque la discrezionalità in coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agire quale contrassegno tipico dell'autonomia privata (in termini, Sez. 6, n. 18241 del 15/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288055; Sez. 6, n. 3037 del 11/12/2025, dep. 2026, Barachetti, Rv. 289290; Sez. 6, n. 1126 del 02/10/2025, dep. 2026, Rapetti, Rv. 289299). In altri termini, ai fini dell'attribuzione della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, rileva la connotazione oggettiva e funzionale dell'attività concretamente svolta dall'agente (e il suo essere conformata da regole pubblicistiche quali definite dall'art. 357 cod. pen.) e non già la natura formale dell'ente e, nemmeno, il carattere pubblico della "pecunia" eventualmente oggetto di condotte appropriative (Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, Rv. 287453 - 01). 4.7. È dunque in questa conformazione in senso "pubblicistico" dell'agire del soggetto agente che si rinviene la ratto giustificatrice dello statuto di tutela tipico dei reati contro la Pubblica amministrazione. Tant'è che le Sezioni Unite di questa Corte hanno, ancora di recente, evidenziato che «la configurabilità della qualifica di pubblico agente, e in particolare di incaricato di pubblico servizio, non è esclusa, di per sé, nemmeno dall'impiego, da parte del soggetto agente, di contratti di diritto privato per la prestazione del servizio» (Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731, considerato in diritto 11.2). Tuttavia, deve escludersi «che qualunque attività compiuta mediante contratti di diritto privato, solo perché diretta alla realizzazione di interessi pubblici, possa ritenersi prestazione di un "pubblico servizio" nell'ambito delle attività disciplinate da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi» (così, Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731, considerato in diritto 11.3). 12Non è, dunque, il criterio teleologico a connotare in senso pubblicistico una determinata attività, bensì la concreta disciplina che la regolamenta: ciò che conforma l'attività, attribuendole rilievo pubblicistico ai fini penali, è proprio l'esistenza di «disposizioni normative le quali predeterminino in maniera puntuale gli schemi organizzativi ed operativi della stessa (...)», che «consente di rilevare come l'attività sia strutturata dall'ordinamento giuridico per la fornitura di un servizio da rendere alla collettività in condizioni di imparzialità, obbligatorietà e continuità, canoni indispensabili per l'individuazione della funzione amministrativa ex art. 97 Cost.» (così, Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731, considerato in diritto 11.3). 4.8. Agli effetti penali, in altri termini, assume rilievo decisivo l'esistenza di regole pubblicistiche che conformino in concreto l'attività dell'ente e delle persone fisiche in esso operanti. E, infatti, nei già citati casi della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], la qualifica pubblicistica è stata ravvisata proprio per il fatto che l'azione di tali enti, formalmente privati, era conformata da regole di stampo pubblicistico: nel caso della [OSCURATO:PERSONA], l'agire della fondazione era conformato dalla necessità di seguire le regole di evidenza pubblica per l'acquisto di un determinato bene immobile (Sez. 6, n. 18241 del 15/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], cit., considerato in diritto 3.3); nel caso della [OSCURATO:PERSONA], l'agire dell'ente era conformato pubblicisticamente dal fatto che ad esso era concesso in uso esclusivo il [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto dall'art. 28 della legge 800 del 1967 come "[OSCURATO:PERSONA] di tradizione", come tale sottoposto ai vincoli conformativi previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Sez. 6, n. 1126 del 02/10/2025, dep. 2026, Rapetti, Rv. 289299). In quei casi, i soggetti agenti avevano posto in essere le condotte oggetto di imputazione proprio nel contesto dell'esercizio dell'attività "conformata" in senso pubblicistico (e da norme dì diritto pubblico); il che ha portato a ritenere corretta la sussunzione di quei fatti nel perimetro dei reati contro la Pubblica amministrazione. Ulteriore conferma di tale consolidato orientamento interpretativo - che qui si intende ribadire - è data dal caso esaminato da Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, Rv. 287453. In quel caso, si discuteva - tra le altre imputazioni - di alcuni atti di appropriazione di denaro ascritti al presidente della [OSCURATO:PERSONA]. È opportuno evidenziare che - nella citata decisione - questa Corte ha: (i) ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] è una associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, che svolge attività pubblicistica in relazione alla propria natura di ente di promozione dell'attività sportiva; (li) ribadito che, ai fini dell'attribuzione al soggetto agente della qualifica pubblicistica "agli effetti penali", «non deve aversi riguardo alla 13natura dell'ente da cui lo stesso dipende, né alla tipologia del relativo rapporto di impiego, né ancora all'esistenza di un formale rapporto di dipendenza con lo Stato o con l'ente pubblico, ma deve valutarsi esclusivamente la natura dell'attività effettivamente espletata dall'agente, ancorché lo stesso sia un soggetto "privato"»; (iii) rilevato che una parte degli atti appropriativi ascritti all'imputato in quel giudizio ricadeva in una sfera regolata da norme di stampo pubblicistico, con conseguente configurabilità - per quei casi - del delitto di peculato; (iv) rilevato che altra parte degli atti appropriativi di cui si discuteva in quel giudizio, invece, non assumevano rilievo pubblicistico, ma erano regolati dalle regole del diritto privato, con conseguente esclusione della qualifica pubblicistica (con conseguente esclusione della fattispecie di peculato, essendo stata ritenuta in quel caso l'appropriazione indebita; cfr. Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, Rv. 287453, considerato in diritto 3.3). 5. Calando nel caso di specie le indicazioni metodologiche che precedono, la Corte ritiene che debba escludersi che l'attività indicata in imputazione fosse regolata da «norme di diritto pubblico e da atti autoritativi». Sul punto, le due sentenze di merito hanno affermato la sussistenza della qualifica soggettiva muovendo solo dalla natura della [OSCURATO:PERSONA], ritenuta organismo di diritto pubblico. Si è già rilevato, di contro, come tale impostazione non sia condivisibile. Dalle due sentenze di merito, invero, non emergono riferimenti di sorta a "norme di diritto pubblico" o ad "atti autoritativi" che conformino in senso pubblicistico l'attività degli organi della [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ad alcuna delle attività oggetto di contestazione: né con riferimento, in generale, all'attività di organizzazione del Salone del Libro, né con riferimento all'attività di spesa per la sua realizzazione ovvero alle procedure da seguire per l'assunzione del personale in vista della celebrazione del Salone del Libro. Anche la sottoscrizione del contratto di consulenza con [OSCURATO:PERSONA] - per il corrispettivo di 5.000 euro - non può ritenersi soggetta alle regole di evidenza pubblica. Tant'è che - alla seduta del 15 febbraio 2017, in cui il Consiglio di amministrazione approvò la determinazione di stipulare il contratto tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - venne discussa non solo la posizione di quest'ultimo, ma anche quelle di circa altri trenta collaboratori da "contrattualizzare" in vista della realizzazione del Salone del Libro (cfr. verbale C.d.A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]; allegato 3 al ricorso [OSCURATO:PERSONA]). Per nessuno di essi sono state seguite regole di rilievo pubblicistico (e per nessuna di tali collaborazioni è stata segnalata una qualche violazione di regole di diritto pubblico o è stato rilevato lo scostamento 14da atti autoritativi che conformassero in senso pubblicistico l'operato della [OSCURATO:PERSONA]). In assenza di norme di diritto pubblico o di atti autoritativi tali da conformare le attività descritte in imputazione in senso pubblicistico, è da ritenere che la stipula del contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] per il Libro, la Musica e la [OSCURATO:PERSONA] esprimesse l'esercizio di uno dei poteri attribuiti al Consiglio di amministrazione dall'art. 11 lett. c) dello [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], sì da rappresentare, dunque, un atto di autonomia privata, non condizionato da regole di stampo pubblicistico (cfr. [OSCURATO:PERSONA]; allegato 2 al ricorso [OSCURATO:PERSONA]). Da quanto sopra discende che, nel porre in essere le condotte descritte in imputazione, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non rivestivano la qualifica soggettiva pubblicistica che costituisce il presupposto del delitto di peculato contestato ai ricorrenti al capo 4) che, dunque, risulta insussistente. L'esclusione della qualifica soggettiva pubblicistica ascritta ai predetti ricorrenti determina inevitabili conseguenze anche con riferimento alla posizione del terzo ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], accusato di essere il privato concorrente nel reato proprio. 6. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, risultando assorbiti tutti gli ulteriori motivi di ricorso. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., poiché in un eventuale giudizio di rinvio i fatti descritti in imputazione - anche ove ritenuti dimostrati - potrebbero, al più, essere qualificati come delitto di appropriazione indebita, che, però, risulterebbe estinto per intervenuta prescrizione. Si tratta, infatti, di vicende risalenti al 7 giugno 2017 e, come riconosciuto da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg. in proc. Polichetti, Rv. 288175 - 01, troverebbe applicazione la disciplina della prescrizione previgente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione risulterebbe comunque spirato in data 6 dicembre 2024. P.Q.M. An P.Q.M