CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 1986
Cassazione n. 36305/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica questione. adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la condizione personale del ricorrente, quale persona parzialmente incapace, fosse stata già presa in esame e valorizzata per mezzo della riconosciuta attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., al contempo evidenziando come i plurimi precedenti, la concreta condotta che aveva visto il ricorrente ubriaco all'atto del rintraccio dopo l'evasione, non hanno consentito di valorizzare ulteriori positive emergenze, motivazione non illogica fondata sui dati probatori processuali adeguatamente apprezzati non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10