CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18963/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1888/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA](C.F. LF NTTR34B12H439G ), rappresentat o e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE–ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi – IVA N.1888/16 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo –Sezione staccata di Pescara n. 769/06/2015 depositata in data 23 luglio 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa omonima esercente l’attività di commercio di autovetture , ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2000 con il quale, a seguito di PVC, veniva accertata maggiore IVA, oltre sanzioni, per indebita applicazione del regime opzionale IVA sul margine di utile , avendo i verificatori accertato che i cedenti comunitari del contribuente (in particolare, la società Luxdi S.A., esercente l’attività di autonoleggio) eranosoggetti IVA che avrebbe ro potuto detrarre l’IVA , per cui l’Ufficio aveva applicato il regime IVA ordinario. 2. Il contribuente ha dedotto che i cedenti avesse ro fatto applicazione del regime del margine in fattura e che non si sarebbe potuta desumere secondo buona fe de la falsità delle relative dichiarazioni. 3. La CTP di Chieti ha accolto il ricorso e la CTR dell’Abruzzo ha rigettato l’appello dell’Ufficio. 4. Questa Corte (Cass., Sez. V, 30 maggio 2012, n. 8636) ha cassato con rinvio la sentenza di appello, statuendo che dai documenti di circolazione dei cedenti era desumibile la natura di soggetti IVA dei medesimi per cui il cessionario, al fine dell’applicazione del regime del margine, avrebbe dovuto acquisire ulteriore documentazione comprovante la mancata detrazione da parte del cedente, non risultando sufficiente la mera annotazione in fattura dell’applicazione del regime del margine. N.1888/16 R.G. Est. F. D’Aquino 5. La CTR dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, con sentenza in data 23 luglio 2015, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Il giudice del rinvio ha ritenuto preliminarmente che non fosse ravvisabile nella giurisprudenza della Corte di Giustizia un mutamentogiurisprudenziale idoneo a superare il principio di diritto espresso dal giudice rescindente. Ha, poi, ritenuto il giudice del rinvio che l’Ufficio ha dimostrato su elementi certi che il contribuente avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inscriveva inun progetto di evasione fiscale da parte del cedente e che il cessionario avesse tutti gli strumenti per dubitare della regolarità delle fatture di acquisto. 6. Propone ricorso per cassazione il contribuente , affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 168, lett. a), 178,lett. a), 220, punto 1, 226 e 273 della Direttiva IVA 20[0]6/112/CE, nonché violazione dell’art. 132, [secondo comma], n. 4, cod. proc. civ. (motivazione apparente e/o inesistente) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Osserva il ricorrente che il giudice rescissorio avrebbe fatto applicazione del principio di diritto imposto dal giudice rescindente (secondo cui è onere del contribuente provare la sussistenza dei presupposti del regime opzionale del margine, indipendentemente dalla consapevolezza dei presupposti di fatto), senza tenere conto dello ius superveniens, costituito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la quale avrebbe affermato il diverso e innovativo princ ipio della prova da parte dell’Ufficio degli elementi idonei a provare la consapevolezza del contribuente dell’avere preso parte a una frode IVA, nonché della consapevolezza da parte del cedente della frode N.1888/16 R.G. Est. F. D’Aquino medesima, con esclusione di qualsiasi regime di r esponsabilità oggettiva. Osserva, ulteriormente, il ricorrente che il possesso di una fattura redatta in conformità alla disciplina UE è sufficiente al fine del conseguente esercizio della detrazione secondo la giurisprudenza dell’Unione, richiamandosi a Corte di Giustizia UE del 21 giugno 2012 (l’incompleto riferimento corre a Corte di Giustizia 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, C ‑ 80/11 e C ‑ 142/11). Vi sarebbe, inoltre, l’omesso esame della circostanza in fatto di ulteriori passaggi proprietari risultanti dalla documentazione prodotta. 2. La censura è infondata in relazione al dedotto vizio di apparenza della motivazione, potendo tale vizio rubricarsi nel solo caso di motivazione priva di illustrazione del percorso logico che ha condotto alla decisione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). La sentenza, con percorso motivazionale succinto ma compiuto, ha ritenuto che l’amministrazione avesse provato che i documenti del cedente dimostravano la responsabilità del contribuente per non essersi avveduto che l’operazione si inscriveva in un progetto di evasione fiscale da parte del venditore, avendo il contribuente «tutti gli elementi probatori concreti che giustificavano il sospetto di irregolarità od evasione nella sfera dell’emittente, di cui ha approfittato». 3. Il motivo è inammissibile in relazione al dedotto omesso esame di fatto decisivo, avendo il motivo ad oggetto una questione di diritto (la buona fede del contribuente dedotta dalla documentazione prodotta), che non è sussumibile in un fatto storico e, in ogni caso, il motivo è ugualmente inammissibile, perché i libretti di circolazione sono stati richiamati e, conseguentemente, non vi è alcun omesso esame del fatto controverso deducibile sotto tale profilo. 4. Il motivo, nella (più rilevante e motivata) parte in cui denuncia la violazione di legge, presenta profili di inammissibilità in relazione al parametro normativo, posto che il ricorrente fa riferimento alla N.1888/16 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] IVA 20[0]6/112/CE, non applicabile al caso di specie (periodo di imposta 2000). Il ricorrente ripercorre le doglianze già articolate davanti al giudice del rinvio, ove deduceva che dopo la pronuncia del giudice rescindente si sarebbe formata una diversa giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di onere della prova tale da superare il principio di diritto enunciato da questa Corte, di cui deduce il superamento e la conseguente erroneità della decisione del giudice rescissorionel conformarsi al principio di diritto. 5. Il motivo è infondato. Pur nell’inadeguatezza del parametro normativo e nell’incompletezza della citazione giurisprudenziale, pare evidente che il ricorrente si richiama all’arresto del giudice dell’UE (sentenza del 21 giugno 2012, Mahagében, C-80/11 C - 80/11 e C - 142/11). Tale arresto, come già evidenziato da questa Corte (Cass., Sez. V, 31 maggio 2022, n. 17744), non ha affatto mutato la giurisprudenza dell’Unione («l’affermazione del principio secondo cui spetta all’Ufficio provare i fatti costitutivi della consapevolezza del cessionario […] è ben precedente l’emissione della invocata sentenza del 21 giugno 2012, Mahagében. Già in precedenza la Corte di Giustizia aveva, difatti, affermato il principio secondo cui il diniego di detrazione può essere affermato «se l’Amministrazione tributaria accerta che il diritto alla detrazione è stato esercitato in modo fraudolento» caso nel quale «può chiedere, con effetto retroattivo, il rimborso degli importi detratti (v., segnatamente, sentenze 14 febbraio 1985, causa 268/83, Rompelman, Racc. pag. 655, punto 24; 29 febbraio 1996, causa C-110/94, INZO, Racc. pag. I-857, punto 24, e Gabalfrisa e a., cit., punto 46) e spetta al giudice nazionale negare il beneficio del diritto a detrazione se è dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale diritto viene invocato in modo fraudolento o abusivo» (Corte di Giustizia, 6 luglio 2006, Kittel e [OSCURATO:PERSONA], C-439/04 e C/440/04, punto 55). Con la sentenza Mahagében (Corte di Giustizia, N.1888/16 R.G. Est. F. D’Aquino 21 giugno 2012, cit.), che pure richiama la sentenza Kittel, cit., è stato ribadito e rafforzato quest’onere della prova, incombente sull’Ufficio. Il principio eurounitario costantemente affermato impone all’Ufficio di accertare, sulla base di elementi oggettivi, i fatti costitutivi che denotino la consapevolezza nel cessionario che l’emittente che ha fornito i beni o i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione non fosse l’effettivo fornitore dei beni o servizi e che l’operazione si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore a monte (sent. Mahagében, cit., punti 45, 48; analogamente Cass., Sez. V, 20 aprile 2018, n. 9851). L’enunciazione del principio da parte della sentenza Mahagében attiene, invero, alla cornice concettuale secondo cui una diversa impostazione che onerasse il solo contribuente della prova dell’inconsapevolezza, comporterebbe l’istituzione di un regime di responsabilità oggettiva che finirebbe con l’eccedere quanto necessario per garantire i diritti dell’Erario (sent., Mahagében, punto ult. cit.), oltre che confliggere con il principio di neutralità. Deve, quindi, ritenersi che la Corte di Giustizia abbia progressivamente rafforzato l’onere della prova del fatto costitutivo, a carico dell’Ufficio, di addurre elementi oggettivi tali da ritenere che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di essere partecipe di una frode IVA a monte, senza che vi sia stato sul punto un successivo mutamento di giurisprudenza. Non può, pertanto, ritenersi formato alcuno ius superveniens ai fini del superamento del principio di diritto cui ha dato attuazione il giudice del rinvio» (Cass., n. 17744/2022 cit.). 6. Correttamente il giudice del rinvio si è attenuto al principio di diritto enunciato nella fase rescindente, per c ui è assorbito l’esame degli ulteriori profili, attinenti al principio di diritto correttamente applicato dal giudice del rinvio. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. N.1888/16 R.G. Est. F. D’Aquino P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulterior