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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 12023/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 luglio 2022, il Tribunale del Riesame di Foggia confermava il decreto emesso il 23 giugno 2022 dal P.M. presso il Tribunale di Foggia, con il quale, nell'ambito di un articolato procedimento a carico di una pluralità di indagati, era stato disposto, all'esito di perquisizioni locali e personali, il sequestro probatorio degli apparecchi elettronici, di taluni documenti, del dispositivo mobile [OSCURATO:PERSONA] 521 54 e dell'importo di 46.800 euro, risultando l'iniziativa del P.M. correlata ad acquisire elementi investigativi in ordine ai reati di cui agli art. 8 del d.

Igs. n. 74 del 2000 (capi A e B), 640 commi 1 e 2 cod. pen. (capo C) e 416 cod. pen. (capo D) contestati agli indagati, tra cui [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società Finance 2008 s.r.I., con sede in [OSCURATO:PERSONA], asseritamente coinvolto in un'associazione a delinquere finalizzata a creare fittiziamente, mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti con riferimento ai lavori edili da compiere in almeno 246 cantieri, crediti di imposta fittizi in materia di bonus edilizi, crediti ceduti o a intermediari finanziari o a società di grandi dimensioni; fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA], Lucera e Roma negli anni 2020 e 2021.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, Calvano, tramite i propri difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.

Con il primo, la difesa deduce l'inosservanza degli art. 125, comma 3, della legge n. 244 del 2007, 292 comma 2 lett.

C), 324 comma 7 e 329 comma 9 cod. proc. pen., nonché il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato e la violazione del diritto di difesa.

Si espone al riguardo che, all'udienza camerale del 12 luglio 2022, il P.M. depositava una nota informativa della Guardia di Finanza e copia del provvedimento di sequestro preventivo del G.I.P. della somma di 9.400 euro; la difesa si opponeva alla produzione dell'informativa per la violazione del contraddittorio, oltre che degli art. 309 e 324 cod. proc. pen., trattandosi di atto di indagine preesistente al decreto di sequestro impugnato; il Tribunale concedeva solo un'ora al fine di esaminare l'informativa, ma si trattava di un termine non congruo, a fronte delle 50 pagine dell'atto, per cui la difesa sollecitava un rinvio dell'udienza che non veniva accordato.

Tale decisione viene censurata dalla difesa, in quanto destinata a incidere sul diritto di difesa, cui non è stata consentito l'esercizio effettivo del contraddittorio, tanto più ove si consideri che la decisione del Tribunale poteva essere adottata entro il successivo 15 luglio 2022.

Con il secondo motivo, la difesa si duole del radicale difetto di motivazione del provvedimento del P.M., sia in ordine al fumus commisi delicti, che in relazione alle esigenze probatorie, osservando che, al momento dell'emissione del sequestro d'urgenza, Calvano non rivestiva neppure la qualità di indagato, né comunque erano state esplicitate le ragioni per le quali sia stata ritenuta necessaria l'apprensione del denaro ai fini dell'accertamento dei fatti.

Tale doglianza è stata tuttavia indebitamente disattesa dal Tribunale, non essendosi considerato che la condotta asseritamente illecita di Calvano non è stata mai oggetto di valutazione, né è stata mai anche solo descritta, essendosi il P.M. limitato, a un'asettica indicazione delle norme di legge violate e del /ocus e del tempus commisi delicti, e ciò senza considerare che il dr.

Calvano si è limitato a compiere due operazioni di cessione di crediti di imposta, tenendo una condotta del tutto neutra e neppure astrattamente sussumibile nelle fattispecie di reato contestate.

Con il terzo motivo, infine, è stata eccepita l'inosservanza dell'art. 275 cod. proc. pen., dolendosi la difesa della violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, stante la apprensione indistinta della totalità dei dati informatici contenuti nel telefono cellulare e nei dispositivi elettronici rinvenuti nella disponibilità di Calvano, non essendo stati indicati i criteri di selezione rispetto all'acquisizione dei dati, non suscettibili di acquisizione indiscriminata. [OSCURATO:PERSONA] È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.

1. Occorre innanzitutto premettere che, all'udienza camerale del 12 luglio 2022 celebrata innanzi al Tribunale del Riesame, il P.M. depositava l'informativa della Guardia di Finanza del 5 maggio 2021, al che la difesa si opponeva alla produzione documentale, trattandosi di atto non successivo alla presentazione della richiesta di riesame; il Tribunale, ritenuta acquisibile la informativa prodotta dal P.M., concedeva un termine a difesa di un'ora.

La difesa a questo punto eccepiva la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 309 comma 9 cod. proc. pen., oltre che del diritto di difesa e del contraddittorio, e chiedeva un rinvio ai sensi dell'art. 309 bis cod. proc. pen.

Il Tribunale, manifestata la disponibilità a concedere anche del tempo ulteriore, "se necessario", sospendeva l'udienza dalle ore 17.43 alle ore 18.48 e, all'esito, raccoglieva le conclusioni rassegnate dalle difesa e riservava la decisione, emessa il 14 luglio 2022.

2. Tanto premesso, l'impostazione seguita dal Tribunale del riesame non può essere ritenuta immune da censure.

Sul punto, deve richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. in termini Sez. 4, n. 21754 del 26/06/2020, Rv. 279298, Sez. 2, n. 36451 del 03/06/2015 e Rv. 264545 e Sez. 3, n. 22137 del 06/05/2015, Rv. 263664), secondo cui, in tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali o reali, il Pubblico Ministero può introdurre all'udienza di riesame nuovi elementi probatori a carico, ma il Tribunale, al fine di assicurare la piena applicazione del contraddittorio, deve assegnare all'indagato un congruo termine a difesa, in difetto del quale si configura un'ipotesi di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'assistenza del medesimo, con la precisazione che la congruità di tale termine va apprezzata in rapporto all'entità della produzione documentale e alla scansione temporale che governa il procedimento di riesame, al fine di consentire il rispetto del termine per la decisione previsto dalla legge a pena di inefficacia della misura, personale o reale, per cui, in definitiva, ciò che rileva in questa materia è che la difesa sia posta nelle condizioni di conoscere e di valutare l'ulteriore produzione dell'accusa e dunque che l'indagato sia in grado di difendersi concretamente.Orbene, nel caso di specie, premesso che la disponibilità del Tribunale a concedere alla difesa un termine orario ulteriore ("se necessario") è rimasta virtuale e ipotetica, deve osservarsi che il termine effettivo concesso alla difesa dal Tribunale del riesame (un'ora e cinque minuti) non può essere considerato adeguato, dovendosi considerare, da un lato, che la informativa prodotta dal P.M. non era affatto esigua (essendo composta da circa 50 pagine), dall'altro lato che non vi era un problema di scadenza immediata del termine di 10 giorni ex art. 309 comma 9 cod. proc. pen., posto che, essendo gli atti pervenuti alla Cancelleria del Tribunale per il riesame il 5 luglio 2022, il termine per la decisione sarebbe scaduto il 15 luglio 2022, ovvero tre giorni dopo la data in cui è stata celebrata l'udienza di riesame.

3. Dunque, stante l'incongruenza del termine concesso alla difesa per la disamina della produzione documentale operata dal P.M., si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Foggia per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio.

Dispone trasmettersi gli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 luglio 2022, il Tribunale del Riesame di Foggia confermava il decreto emesso il 23 giugno 2022 dal P.M. presso il Tribunale di Foggia, con il quale, nell'ambito di un articolato procedimento a carico di una pluralità di indagati, era stato disposto, all'esito di perquisizioni locali e personali, il sequestro probatorio degli apparecchi elettronici, di taluni documenti, del dispositivo mobile [OSCURATO:PERSONA] 521 54 e dell'importo di 46.800 euro, risultando l'iniziativa del P.M. correlata ad acquisire elementi investigativi in ordine ai reati di cui agli art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi A e B), 640 commi 1 e 2 cod. pen. (capo C) e 416 cod. pen. (capo D) contestati agli indagati, tra cui [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società Finance 2008 s.r.I., con sede in [OSCURATO:PERSONA], asseritamente coinvolto in un'associazione a delinquere finalizzata a creare fittiziamente, mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti con riferimento ai lavori edili da compiere in almeno 246 cantieri, crediti di imposta fittizi in materia di bonus edilizi, crediti ceduti o a intermediari finanziari o a società di grandi dimensioni; fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA], Lucera e Roma negli anni 2020 e 2021. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, Calvano, tramite i propri difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa deduce l'inosservanza degli art. 125, comma 3, della legge n. 244 del 2007, 292 comma 2 lett. C), 324 comma 7 e 329 comma 9 cod. proc. pen., nonché il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato e la violazione del diritto di difesa. Si espone al riguardo che, all'udienza camerale del 12 luglio 2022, il P.M. depositava una nota informativa della Guardia di Finanza e copia del provvedimento di sequestro preventivo del G.I.P. della somma di 9.400 euro; la difesa si opponeva alla produzione dell'informativa per la violazione del contraddittorio, oltre che degli art. 309 e 324 cod. proc. pen., trattandosi di atto di indagine preesistente al decreto di sequestro impugnato; il Tribunale concedeva solo un'ora al fine di esaminare l'informativa, ma si trattava di un termine non congruo, a fronte delle 50 pagine dell'atto, per cui la difesa sollecitava un rinvio dell'udienza che non veniva accordato. Tale decisione viene censurata dalla difesa, in quanto destinata a incidere sul diritto di difesa, cui non è stata consentito l'esercizio effettivo del contraddittorio, tanto più ove si consideri che la decisione del Tribunale poteva essere adottata entro il successivo 15 luglio 2022. Con il secondo motivo, la difesa si duole del radicale difetto di motivazione del provvedimento del P.M., sia in ordine al fumus commisi delicti, che in relazione alle esigenze probatorie, osservando che, al momento dell'emissione del sequestro d'urgenza, Calvano non rivestiva neppure la qualità di indagato, né comunque erano state esplicitate le ragioni per le quali sia stata ritenuta necessaria l'apprensione del denaro ai fini dell'accertamento dei fatti. Tale doglianza è stata tuttavia indebitamente disattesa dal Tribunale, non essendosi considerato che la condotta asseritamente illecita di Calvano non è stata mai oggetto di valutazione, né è stata mai anche solo descritta, essendosi il P.M. limitato, a un'asettica indicazione delle norme di legge violate e del /ocus e del tempus commisi delicti, e ciò senza considerare che il dr. Calvano si è limitato a compiere due operazioni di cessione di crediti di imposta, tenendo una condotta del tutto neutra e neppure astrattamente sussumibile nelle fattispecie di reato contestate. Con il terzo motivo, infine, è stata eccepita l'inosservanza dell'art. 275 cod. proc. pen., dolendosi la difesa della violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, stante la apprensione indistinta della totalità dei dati informatici contenuti nel telefono cellulare e nei dispositivi elettronici rinvenuti nella disponibilità di Calvano, non essendo stati indicati i criteri di selezione rispetto all'acquisizione dei dati, non suscettibili di acquisizione indiscriminata. [OSCURATO:PERSONA] È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. 1. Occorre innanzitutto premettere che, all'udienza camerale del 12 luglio 2022 celebrata innanzi al Tribunale del Riesame, il P.M. depositava l'informativa della Guardia di Finanza del 5 maggio 2021, al che la difesa si opponeva alla produzione documentale, trattandosi di atto non successivo alla presentazione della richiesta di riesame; il Tribunale, ritenuta acquisibile la informativa prodotta dal P.M., concedeva un termine a difesa di un'ora. La difesa a questo punto eccepiva la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 309 comma 9 cod. proc. pen., oltre che del diritto di difesa e del contraddittorio, e chiedeva un rinvio ai sensi dell'art. 309 bis cod. proc. pen. Il Tribunale, manifestata la disponibilità a concedere anche del tempo ulteriore, "se necessario", sospendeva l'udienza dalle ore 17.43 alle ore 18.48 e, all'esito, raccoglieva le conclusioni rassegnate dalle difesa e riservava la decisione, emessa il 14 luglio 2022. 2. Tanto premesso, l'impostazione seguita dal Tribunale del riesame non può essere ritenuta immune da censure. Sul punto, deve richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. in termini Sez. 4, n. 21754 del 26/06/2020, Rv. 279298, Sez. 2, n. 36451 del 03/06/2015 e Rv. 264545 e Sez. 3, n. 22137 del 06/05/2015, Rv. 263664), secondo cui, in tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali o reali, il Pubblico Ministero può introdurre all'udienza di riesame nuovi elementi probatori a carico, ma il Tribunale, al fine di assicurare la piena applicazione del contraddittorio, deve assegnare all'indagato un congruo termine a difesa, in difetto del quale si configura un'ipotesi di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'assistenza del medesimo, con la precisazione che la congruità di tale termine va apprezzata in rapporto all'entità della produzione documentale e alla scansione temporale che governa il procedimento di riesame, al fine di consentire il rispetto del termine per la decisione previsto dalla legge a pena di inefficacia della misura, personale o reale, per cui, in definitiva, ciò che rileva in questa materia è che la difesa sia posta nelle condizioni di conoscere e di valutare l'ulteriore produzione dell'accusa e dunque che l'indagato sia in grado di difendersi concretamente.Orbene, nel caso di specie, premesso che la disponibilità del Tribunale a concedere alla difesa un termine orario ulteriore ("se necessario") è rimasta virtuale e ipotetica, deve osservarsi che il termine effettivo concesso alla difesa dal Tribunale del riesame (un'ora e cinque minuti) non può essere considerato adeguato, dovendosi considerare, da un lato, che la informativa prodotta dal P.M. non era affatto esigua (essendo composta da circa 50 pagine), dall'altro lato che non vi era un problema di scadenza immediata del termine di 10 giorni ex art. 309 comma 9 cod. proc. pen., posto che, essendo gli atti pervenuti alla Cancelleria del Tribunale per il riesame il 5 luglio 2022, il termine per la decisione sarebbe scaduto il 15 luglio 2022, ovvero tre giorni dopo la data in cui è stata celebrata l'udienza di riesame. 3. Dunque, stante l'incongruenza del termine concesso alla difesa per la disamina della produzione documentale operata dal P.M., si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Foggia per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio. Dispone trasmettersi gli
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