CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40811/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 21/11/2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui ai capi A (artt.110, 642 comma 2 cod. pen., per avere denunciato un sinistro stradale mai accaduto) e B (artt. 110, 61 n.2, 476 e 482 cod. pen., per avere formato falsi certificati medici). 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte territoriale era incorsa in violazione di legge, atteso che l'assunzione delle testimonianze richieste dalla difesa del ricorrente con i motivi di appello atteneva a prove preesistenti alla emissione della sentenza di primo grado; vi era stata mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per procedere all'audizione dei testi Santacaterina (unico soggetto che aveva proceduto nella quasi immediatezza all'ispezione dei veicoli coinvolti nel sinistro) e [OSCURATO:PERSONA] (medico la cui sottoscrizione appariva sui certificati medici) 1.2 Il difensore rileva inoltre che l'illogicità della motivazione era conseguenza della omessa disamina della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale: i giudici di appello avevano affermato che appariva inverosimile che l'autovettura potesse essere funzionante a seguito del controllo operato dei carabinieri a fronte delle condizioni dell'autovettura descritte dal perito assicurativo, giungendo a tale conclusione da una loro soggettiva deduzione a fronte della sola verifica informatica della banca dati operata dal teste maresciallo Fiorentino, da cui risultava solo che l'autovettura era stata sottoposta a controllo Altrettanto illogica -prosegue il difensore- era la conclusione secondo cui non era verosimile che la vettura fosse stata rimossa senza l'utilizzo di un carro attrezzi e che non fosse stata chiamata un'ambulanza, trattandosi di semplici supposizioni, rese in violazione dell'onere della prova; ancora più illogica era l'affermazione che l'assunzione della testimonianza del dott. [OSCURATO:PERSONA] non fosse necessaria in quanto, da una superficiale analisi, risultava che le firme apposte da [OSCURATO:PERSONA] in calce all'atto di citazione erano difformi da quelle riportate nella certificazione medica prodotte dall'assicurazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2 S- 2.1 La giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che il giudice di appello che intende respingere una specifica richiesta di parte di (19 rinnovazione del dibattimento ha l'obbligo di dare conto dell'assenza di decisività 2,2.,„ degli (15- già raccolti o ad inficiarne la loro valenza (Cass. sez. 5 n. 15606 del 03/12/2014, dep. 2015, Rv. 263259; Cass. sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014Rv. 258758). Nel caso di specie la Corte territoriale ha motivato la decisione di non rinnovare l'istruttoria dibattimentale, ritenendo sufficiente il materiale probatorio acquisito e sottolineando il fatto che l'autovettura condotta da Perre era risultata, secondo la perizia prodotta, non marciante a causa dei danni riportati nel sinistro del 21 novembre 2014, ma perfettamente funzionante il 25 novembre 2014, quando era stata sottoposta a controllo dai Carabinieri; da ciò derivava che la certificazione medica prodotta era necessariamente falsa, sia perché relativa ad un sinistro inesistente, sia perché risultava in parte rilasciata nei giorni di sabato e domenica -quando gli studi privati abitualmente non operano-, sia perché le firme del dott. [OSCURATO:PERSONA] riportate sui certificati era difforme da quelle contenute nell'atto di citazione notificato al teste e nella sua lettera d giustificazione per la mancata comparizione all'udienza Le censure sono pertanto inammissibili, posto che si cerca di fornire una diversa valutazione agli elementi di prova esaminati dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Si deve peraltro rilevare come la richiesta di sentire il teste Santacaterina non era stata formulata nell'atto di appello; ne consegue che sul punto il ricorso è inammissibile, essendo noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (vedi Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00