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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 28767/2021

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[OSCURATO:PERSONA] 5057/2020 Roma, 19 OTT. zuzi sul ricorso proposto da: , 2 [OSCURATO:PERSONA], PICCIONI, rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 232/2019 pubblicata in data 25.07.2019 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia pa i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che le spese possano essere compensate, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

CEPOSITATO !N CMiCLLEtA Il Presidente oggi, i q [OSCURATO:PERSONA] OTT. 2g • " .

Fanzwazrio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 5057/2020 Roma, 19 OTT. zuzi sul ricorso proposto da: , 2 [OSCURATO:PERSONA], PICCIONI, rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 232/2019 pubblicata in data 25.07.2019 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia pa i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che le spese possano essere compensate, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, spese compensate. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. CEPOSITATO !N CMiCLLEtA Il Presidente oggi, i q [OSCURATO:PERSONA] OTT. 2g • " . Fanzwazrio
Decreto Cassazione n. 28767/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris