CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11941/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione alla ritenuta sussistenza aggravante di cui all'art. 719, n. 3, cod. pen. è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito la sussistenza dei presupposti integranti l'aggravante in parola, sulla base dell'entità della somma complessivamente rinvenuta sui tavoli da gioco, pari a 6.450 euro, dovendosi affermare, che, come emerge dal chiaro dato letterale della locuzione impiegata dal legislatore, che correla la valutazione di "rilevanza" alle poste "impegnate nel giuoco", per l'integrazione dell'aggravante occorre avere riguardo alla somma complessivamente impegnata da tutti i giocatori; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M