CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30635/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Potenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Foggia in data 23/10/2018 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; udito il difensore, Avv.[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, eccependo altresì il difetto di legittimazione del querelante. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Giudice di Pace di Foggia dichiarava l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dell'invasione e successiva occupazione di parte del fondo di proprietà del Centro di ricerca per la cerealicultura, condannandolo -in concorso di attenuanti generiche- alla pena di euro 800,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 l'erronea applicazione dell'art. 633 cod.pen. nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La difesa assume che il giudice di pace ha travisato la prova documentale costituita dal fascicolo fotografico realizzato dalla Polizia locale del Comune di Foggia ove la presunta abusiva invasione viene riferita esclusivamente alla particella 15 del foglio 81 e non anche alle particelle 1,7,9 e 16 del mappale 83, pure indicate in imputazione, in relazione alle quali non vi è prova in atti della condotta illecita. Inoltre, la sentenza impugnata ha omesso di considerare l'avvenuta pubblicazione sul [OSCURATO:PERSONA] della Regione Puglia del 27/5/2010 del progetto di costruzione di un elettrodotto da parte della [OSCURATO:PERSONA] che interessava anche la particella 15 del foglio 81, con contestuale invito alla proprietaria ad effettuare eventuali osservazioni ovvero opposizione allo Sportello per le attività produttive nei termini di legge. In assenza di osservazioni della parte interessata il Comune di Foggia ha concesso l'autorizzazione alla realizzazione dell'elettrodotto. Il difensore aggiunge che l'attività di invasione contestata al Capobianco quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] non è stata materialmente realizzata dal prevenuto, essendosi la società limitata a mettere in posa i cavi necessari a collegare l'impianto fotovoltaico alla rete [OSCURATO:PERSONA] nel luogo in cui erano stati effettuati gli scavi da parte di altra ditta, come emerso da plurime testimonianze assunte in dibattimento. Lamenta, infine, che il giudice di pace è ricorso ad una mera congettura laddove argomenta la difformità del tracciato realizzato rispetto a quello approvato, ascrivendo la variazione ad un risparmio sui costi. 3. Deve preliminarmente darsi atto dell'irricevibilità della censura concernente l'asserito difetto di legittimazione del querelante, trattandosi di rilievo introdotto per la prima volta in sede di discussione, il cui accertamento postulava la previa investitura del giudice di merito. 3.1 Ciò premesso, il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di seguito precisate. Il giudice di pace ha adeguatamente argomentato in ordine al fatto che la realizzazione dell'elettrodotto interrato non ha seguito il tracciato assentito in via amministrativa ma ha interessato fondi in parte diversi, di proprietà del Centro di ricerca per la cerealicoltura, indebitamente invasi con creazione di una servitù coattiva. Consta dalla motivazione rassegnata che i lavori di scavo erano stati commissionati dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, legalmente rappresentata da D'[OSCURATO:PERSONA], alla ditta [OSCURATO:PERSONA] mentre la [OSCURATO:SOCIETA], legalmente rappresentata dall'imputato, aveva curato esclusivamente il posizionamento dei cavi di collegamento nelle aree in precedenza predisposte. Osserva la Corte che la scelta di variare il tracciato dell'elettrodotto non può essere in alcun caso, in assenza di contrarie evidenze, ricondotta all'impresa del prevenuto, intervenuta a scavi già effettuati allo scopo di realizzare il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete Enel, non rinvenendosi elementi a sostegno di un qualsivoglia intervento concursualmente rilevante del ricorrente a sostegno delle determinazioni della committente sicché l'attività materiale ascritta al Capobianco, quale legale rappresentante della Pavi, difetta di tipicità quantomeno in relazione al coefficiente psicologico richiesto per l'integrazione dell'illecito ascritto. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto addebitato all'imputato non costituisce reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costil:uisce reato. Così deciso in Roma, 22 giugno