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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32954/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 8319/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 8319/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 20
Sentenza Cassazione n. 32954/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris