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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06323/2023

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[OSCURATO:SOCIETA]. (già s.p.a.) in liquidazione – c.f. 0 22 3 8190645 – in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresenta t a e difesadisgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma,alla piazza Cola di Rienzo, n. 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “ AV2 Ecosistema ” s .r.l. in liquidazione , in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma,alla via G. Vico, n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] – COSMARI AV2 – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore.

INTIMATO avverso la sentenza n. 80– 1 3 / 3 1 . 5 .20 1 6 della Corte d’Appello di Napoli , udita la relazione nella camera di consiglio del 14dicembre 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 6 l.fall. al Tribunale di Benevento , la “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c.deduceva di essere creditrice della “ AV2 Ecosistema ” s .r.l. in liquidazione e chiedeva –a fronte del mancato pagamento - dichiararsene il fallimento . 2.La “AV2 Ecosistema” s.r.l. in liquidazione non si costituiva. 3.Con sentenza dei 3/4.2.2016 il t ribunale dichiarava il fallimento. 4.La “AV2 Ecosistema” s.r.l. in liquidazione proponeva reclamo.

Resisteva il curatore del fallimento.

Resistevala “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] intervento adesivo ( dipendente ) al reclamo i l “C onsorzio [OSCURATO:PERSONA] -COSMARI AV2”. 5.Con sentenza n. 80 /201 6 la Corte d’Appello di Napoli rigettava il reclamo .

Evidenziava la corte -in ordine al motivo di reclamo con cui era stata addotta la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa – che , così come si desumeva dagli atti, al messaggio di p.e.c. risultavano allegati sia il decreto recante fissazione dell’udienza di comparizione sia il ricorsodi fallimento.

Evidenziava la corte -in ordine al motivo di reclamo con cui era stata addotta l’incompetenza del Tribunale di Benevento - che il trasferimento in data 10.7.2015della sede sociale ad [OSCURATO:PERSONA] non aveva, ex art. 9, 2° co., l.fall. , rilievo, siccome avvenutoentro l’anno precedente la dichiarazione di fallimento.

Evidenziava la corte -in ordine al motivo con cui la reclam ante aveva addotto la sua qualità di società “in house providing”, sì che andava esenteda fallimento -che al momento della dichiarazione di fallimento la “AV2 Ecosistema” non era operativa ed aveva perciò cessato qualsivoglia attività volta a soddisfare esigenze pubblicistiche.

Evidenziava inoltre che lo statuto sociale della reclamante non contemplava limiti alla circolazione delle quote né il divieto di cessione delle quote a privati, non contemplava clausole idonee ad incidere sull’autonomia imprenditoriale e patrimoniale della società, non contemplava a vantaggio del socio pubblico particolari poteri di direzione e controllo.

Evidenziava infine che lo stato patrimoniale dell’esercizio 2015 dava ragione, a riscontro dell’insolvenza, dell’eccedenza delle passività rispetto alle attività.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l a “AV2 Ecosistema” s.r.l. in liquidazione; ne ha chiesto,sulla scorta di quattro motivi , la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il curatore del fallimento del la “ AV2 Ecosistema ” s .r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

Il “[OSCURATO:PERSONA] -COSMARI AV2” non ha svolto difese.

Del pari non ha svolto difesela “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. 7.La ricorrente ha depositato memoria.

Parimenti ha depositato memoria il curatore controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 5 l.fall., dell’art.2697cod. civ. e de gli art t . 24 e 11 1 Cost.Deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Napoli, dalle allegazioni documentali acquisite agli atti del processo risulta che la cancelleria del Tribunale di Benevento ha fatto luogo alla notificazione a mezzo p.e.c. unicamente del decreto di convocazione in camera di consiglioe non anche del ricorso di fallimento proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA]”.

Deduce che in ogni caso sarebbe stato onere di contropartefornire la prova del contrario.

Deduce al contempo che ha errato la Corte di Napoli a ritenere c he la notificazione cui la cancelleria ha fatto luogo fosse valida indipendentemente dall’allegazione del ricorso di fallimento.

Deduce invero che il disposto dell’art. 15, 3° co., l.fall. è chiaro nell’enunciare la necessità della notificazione e del decreto di convocazione in camera di consiglioe del ricorso di fallimento.

Deduce che l’omessa notificazione del ricorso di fallimento ha comportato violazione del suo diritto di difesa, siccome non ha avuto possibilità di conoscere le ragioni addotte dalla “[OSCURATO:PERSONA]”, la cui pretesa creditoria era di importo inferiore ad euro 30.000,00.9.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, 2° co., l.fall. in dipendenza dell’incompetenza territoriale del Tribunale di Benevento. 10.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 l.fall., dell’art.2221 cod. civ. e della legge n. 26 del 26.2.2010 in dipendenza della sua non fallibilità in quanto società “in house”. 11.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.,l’omesso esame circa fatti ed elementi decisivi oggetto di discussione in relazione all’art. 1 l.fall. ed art. 112 cod. proc. civ.; la violazione del principio “tantum devolutum quantum appellatum”. 12.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina degli ulteriori mezzi di impugnazione. 13.Innegabilmente il primo motivo veicola un “error in procedendo”.

Ne deriva che quest a Corte di legittimità è, al riguardo, anche giudice del fatto (processuale), sì che il sindacato cui ha da attendere , inv olge appieno l’invalidità denunciata e l’abilita al diretto esame de gli atti processuali del fascicolo di merito (cfr. Cass. (ord .) 13.3.2018, n. 6014; Cass. sez. lav. 21.4.2016, n. 8069; Cass. 23.1.2006, n. 1221).

14. In questi termini si rappresenta che si è acquisito riscontro dal la cancelleria del Tribunale di Benevento che la notificazione ha riguardato unicamente il decreto recante fissazione dell’udienza di convocazione in camera di consiglio e non anche il ricorso exart. 6 l.fall. per la dichiarazione di fallimento proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. 15.In pari tempo si rimarca che l’elaborazione di questa Corte , in rigorosa aderenza al dettato del 3° co. dell’art. 15 l.fall. (“Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, (…)”), è nel senso, appunto, che la notificazione deve avere ad oggetto e il decreto di convocazione e il ricorso di fallimento (cfr. Cass. 11.7.2013, n. 17205; Cass. (ord.) 28.3.2017, n. 8014).

Su tale scorta non può che esser disattesa e comunque non esplica valenza alcuna l’ulteriore “ratio decidendi” che, in parte qua , concorre a sorregge re l’impugnato dictum.

Ovvero l’assunto della Corte napoletana secondo cui, indipendentemente dall’allegazioneal messaggio p.e.c. del ricorso di fallimento, la notifica eseguita dava riscontro sia della presentazione del ricorso di fallimento da parte della “[OSCURATO:PERSONA]” sia della data dell’udienza fissata dal tribunale ai fini dell’audizione delle parti, talché doveva reputarsi frutto di una volontaria determinazione la mancata comparizionein prime cure della “AV2 Ecosistema”.

16. La violazione della reg ola - cardine del contraddittorio, c agionata d alla irritualeconvocazione del debitore in camera di consiglio, determina la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. Cass. 18.1.2008, n. 970; cfr. altresì Cass. 21.3.2013, n. 7181, con riferimento alla nullità della sentenza dichiarativa di fallimento del socio illimitatamente responsabile in dipendenza dell a sua omessa convocazione).

17. Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo di ricorso , la sentenza n. 80 dei 13/31.5.2016 della Corte d’Appello di Napoliva cassata.

Ai sensi degli artt. 383, 3° co., e 354, 1° co., cod. proc. civ. va disposto rinvio al Tribunale di Benevento -in composizione diversa da quella di cui alla sentenza dichiarativa di fallimento in data 3-4.2.2016 - anc he ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità (cfr. Cass.11.7.2013, n. 17205, secondo cui, qualora debba essere dichiarata la nullità della notificazione e, per violazione del contraddittorio, la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, si configura, conseguentemente, l’obbligo per il giudice di appello [obbligo cui, nella specie, la Corte di Napoli non ha ottemperato]di rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., disposizione applicabile anche ai reclami camerali, quale deve considerarsi l’impugnazione avverso la dichiarazione di fallimento). 18.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, cassa in relazione al primo motivo la sentenza n. 80 dei 13/31.5.2016 della Corte d’Appello di Napoli erinvia, ai sensi dell’art. 383, 3° co., cod. proc. civ., al Tribunale di Benevento,in composizione diversa da quella di cui alla sentenza dichiarativa di fallimento in data 3 - 4.2.2016, anche ai fini della disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. (già s.p.a.) in liquidazione – c.f. 0 22 3 8190645 – in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresenta t a e difesadisgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma,alla piazza Cola di Rienzo, n. 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “ AV2 Ecosistema ” s .r.l. in liquidazione , in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma,alla via G. Vico, n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] – COSMARI AV2 – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore. INTIMATO avverso la sentenza n. 80– 1 3 / 3 1 . 5 .20 1 6 della Corte d’Appello di Napoli , udita la relazione nella camera di consiglio del 14dicembre 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 6 l.fall. al Tribunale di Benevento , la “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c.deduceva di essere creditrice della “ AV2 Ecosistema ” s .r.l. in liquidazione e chiedeva –a fronte del mancato pagamento - dichiararsene il fallimento . 2.La “AV2 Ecosistema” s.r.l. in liquidazione non si costituiva. 3.Con sentenza dei 3/4.2.2016 il t ribunale dichiarava il fallimento. 4.La “AV2 Ecosistema” s.r.l. in liquidazione proponeva reclamo. Resisteva il curatore del fallimento. Resistevala “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] intervento adesivo ( dipendente ) al reclamo i l “C onsorzio [OSCURATO:PERSONA] -COSMARI AV2”. 5.Con sentenza n. 80 /201 6 la Corte d’Appello di Napoli rigettava il reclamo . Evidenziava la corte -in ordine al motivo di reclamo con cui era stata addotta la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa – che , così come si desumeva dagli atti, al messaggio di p.e.c. risultavano allegati sia il decreto recante fissazione dell’udienza di comparizione sia il ricorsodi fallimento. Evidenziava la corte -in ordine al motivo di reclamo con cui era stata addotta l’incompetenza del Tribunale di Benevento - che il trasferimento in data 10.7.2015della sede sociale ad [OSCURATO:PERSONA] non aveva, ex art. 9, 2° co., l.fall. , rilievo, siccome avvenutoentro l’anno precedente la dichiarazione di fallimento. Evidenziava la corte -in ordine al motivo con cui la reclam ante aveva addotto la sua qualità di società “in house providing”, sì che andava esenteda fallimento -che al momento della dichiarazione di fallimento la “AV2 Ecosistema” non era operativa ed aveva perciò cessato qualsivoglia attività volta a soddisfare esigenze pubblicistiche. Evidenziava inoltre che lo statuto sociale della reclamante non contemplava limiti alla circolazione delle quote né il divieto di cessione delle quote a privati, non contemplava clausole idonee ad incidere sull’autonomia imprenditoriale e patrimoniale della società, non contemplava a vantaggio del socio pubblico particolari poteri di direzione e controllo. Evidenziava infine che lo stato patrimoniale dell’esercizio 2015 dava ragione, a riscontro dell’insolvenza, dell’eccedenza delle passività rispetto alle attività. 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l a “AV2 Ecosistema” s.r.l. in liquidazione; ne ha chiesto,sulla scorta di quattro motivi , la cassazione con ogni conseguente statuizione. Il curatore del fallimento del la “ AV2 Ecosistema ” s .r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. Il “[OSCURATO:PERSONA] -COSMARI AV2” non ha svolto difese. Del pari non ha svolto difesela “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. 7.La ricorrente ha depositato memoria. Parimenti ha depositato memoria il curatore controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 5 l.fall., dell’art.2697cod. civ. e de gli art t . 24 e 11 1 Cost.Deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Napoli, dalle allegazioni documentali acquisite agli atti del processo risulta che la cancelleria del Tribunale di Benevento ha fatto luogo alla notificazione a mezzo p.e.c. unicamente del decreto di convocazione in camera di consiglioe non anche del ricorso di fallimento proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA]”. Deduce che in ogni caso sarebbe stato onere di contropartefornire la prova del contrario. Deduce al contempo che ha errato la Corte di Napoli a ritenere c he la notificazione cui la cancelleria ha fatto luogo fosse valida indipendentemente dall’allegazione del ricorso di fallimento. Deduce invero che il disposto dell’art. 15, 3° co., l.fall. è chiaro nell’enunciare la necessità della notificazione e del decreto di convocazione in camera di consiglioe del ricorso di fallimento. Deduce che l’omessa notificazione del ricorso di fallimento ha comportato violazione del suo diritto di difesa, siccome non ha avuto possibilità di conoscere le ragioni addotte dalla “[OSCURATO:PERSONA]”, la cui pretesa creditoria era di importo inferiore ad euro 30.000,00.9.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, 2° co., l.fall. in dipendenza dell’incompetenza territoriale del Tribunale di Benevento. 10.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 l.fall., dell’art.2221 cod. civ. e della legge n. 26 del 26.2.2010 in dipendenza della sua non fallibilità in quanto società “in house”. 11.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.,l’omesso esame circa fatti ed elementi decisivi oggetto di discussione in relazione all’art. 1 l.fall. ed art. 112 cod. proc. civ.; la violazione del principio “tantum devolutum quantum appellatum”. 12.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina degli ulteriori mezzi di impugnazione. 13.Innegabilmente il primo motivo veicola un “error in procedendo”. Ne deriva che quest a Corte di legittimità è, al riguardo, anche giudice del fatto (processuale), sì che il sindacato cui ha da attendere , inv olge appieno l’invalidità denunciata e l’abilita al diretto esame de gli atti processuali del fascicolo di merito (cfr. Cass. (ord .) 13.3.2018, n. 6014; Cass. sez. lav. 21.4.2016, n. 8069; Cass. 23.1.2006, n. 1221). 14. In questi termini si rappresenta che si è acquisito riscontro dal la cancelleria del Tribunale di Benevento che la notificazione ha riguardato unicamente il decreto recante fissazione dell’udienza di convocazione in camera di consiglio e non anche il ricorso exart. 6 l.fall. per la dichiarazione di fallimento proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. 15.In pari tempo si rimarca che l’elaborazione di questa Corte , in rigorosa aderenza al dettato del 3° co. dell’art. 15 l.fall. (“Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, (…)”), è nel senso, appunto, che la notificazione deve avere ad oggetto e il decreto di convocazione e il ricorso di fallimento (cfr. Cass. 11.7.2013, n. 17205; Cass. (ord.) 28.3.2017, n. 8014). Su tale scorta non può che esser disattesa e comunque non esplica valenza alcuna l’ulteriore “ratio decidendi” che, in parte qua , concorre a sorregge re l’impugnato dictum. Ovvero l’assunto della Corte napoletana secondo cui, indipendentemente dall’allegazioneal messaggio p.e.c. del ricorso di fallimento, la notifica eseguita dava riscontro sia della presentazione del ricorso di fallimento da parte della “[OSCURATO:PERSONA]” sia della data dell’udienza fissata dal tribunale ai fini dell’audizione delle parti, talché doveva reputarsi frutto di una volontaria determinazione la mancata comparizionein prime cure della “AV2 Ecosistema”. 16. La violazione della reg ola - cardine del contraddittorio, c agionata d alla irritualeconvocazione del debitore in camera di consiglio, determina la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. Cass. 18.1.2008, n. 970; cfr. altresì Cass. 21.3.2013, n. 7181, con riferimento alla nullità della sentenza dichiarativa di fallimento del socio illimitatamente responsabile in dipendenza dell a sua omessa convocazione). 17. Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo di ricorso , la sentenza n. 80 dei 13/31.5.2016 della Corte d’Appello di Napoliva cassata. Ai sensi degli artt. 383, 3° co., e 354, 1° co., cod. proc. civ. va disposto rinvio al Tribunale di Benevento -in composizione diversa da quella di cui alla sentenza dichiarativa di fallimento in data 3-4.2.2016 - anc he ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità (cfr. Cass.11.7.2013, n. 17205, secondo cui, qualora debba essere dichiarata la nullità della notificazione e, per violazione del contraddittorio, la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, si configura, conseguentemente, l’obbligo per il giudice di appello [obbligo cui, nella specie, la Corte di Napoli non ha ottemperato]di rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., disposizione applicabile anche ai reclami camerali, quale deve considerarsi l’impugnazione avverso la dichiarazione di fallimento). 18.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, cassa in relazione al primo motivo la sentenza n. 80 dei 13/31.5.2016 della Corte d’Appello di Napoli erinvia, ai sensi dell’art. 383, 3° co., cod. proc. civ., al Tribunale di Benevento,in composizione diversa da quella di cui alla sentenza dichiarativa di fallimento in data 3 - 4.2.2016, anche ai fini della disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio d
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