CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16615/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza 12808/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 23/A; –ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce alla scrittura difensiva; – resistente – avverso la SENTENZA n. 683/2018 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 19 marzo 2018; udita la relazione della causa, svolta dal [OSCURATO:PERSONA], nell’adunanza in camera di consiglio del 23/11/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 20 dicembre 2002, l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:SOCIETA]. e ora [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Belluno la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora s.p.a.), eccependo l’inadempimento della convenuta al contratto di fornitura di una macchina taglia lenti; chiedeva di accertare il minore valore del bene con consequenziale riduzione del prezzo concordato, la negazione di maggiori compensi e la restituzione degli importi che riteneva versati in eccedenza, salva la compensazione di essi, oltre al risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva eccependo, in via preliminare, l’incompetenza del Tribunale adito ovvero l’improponibilità della domanda in ragione della clausola compromissoria di cui all’art. 16 del contratto sottoscritto inter partes e, nel merito, il rigetto delle domande attoree; in via riconvenzionale, la convenuta chiedeva la condanna dell’attrice al pagamento del residuo prezzo e del corrispettivo del diritto di esclusiva, oltre alla indennità ex art. 1671 c.c. per le spese sostenute e il mancato guadagno, nonché il risarcimento dei danni per responsabilità pre-contrattuale dell’attrice. Il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 101/2013, rigettava, in via preliminare, l’eccezione di incompetenza o improcedibilità per clausola arbitrale sollevata da parte convenuta; dichiarava il minore valore, rispetto al prezzo pattuito, della macchina taglia lenti nella misura di euro 118.785,09 e, per l’effetto, riduceva il prezzo pattuito e condannava parte convenuta alla restituzione in favore dell’attrice di euro 118.785,09; rigettava le domande di risarcimento dei danni proposte dalla parte attrice e rigettava le domande spiegate, in via riconvenzionale, dalla convenuta. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza e anzitutto riproponeva l’eccezione di clausola arbitrale. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 683/2018, accoglieva il gravame e dichiarava l’incompetenza del giudice statale sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per essere stata la lite compromessa in arbitrato rituale. 3. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza. Ha depositato scrittura difensiva [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] depositato memoria la ricorrente e la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. In via preliminare, va affermata l’ammissibilità del ricorso, invece negata dal pubblico ministero nelle conclusioni scritte, depositate prima dell’adunanza della sesta civile. Come ha affermato questa Corte, “in tema di arbitrato rituale, l'art. 819-terc.p.c., introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, il quale prevede l'impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione a una convenzione di arbitrato, si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo; la soluzione interpretativa si impone in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale e in applicazione del principio tempus regit actum, per il quale, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza” (così Cass. n. 21523/2016; circa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario dell’attività degli arbitri rituali, “sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione del primo o dei secondi si configura come questione di competenza” si veda la pronuncia delle sezioni unite n. 24153/2013). II. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1) Il primo motivo lamenta “illegittimità della pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c. e 12 preleggi (art. 360, n. 3 c.p.c.); nullità della sentenza (art.360, n. 4 c.p.c.), omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5 c.p.c.)”:la Corte d’appello, nel negare la rinuncia della parte alla eccezione di compromesso, ha erroneamente posto attenzione al rapporto fra l’exceptio compromissi e la proposizione della domanda riconvenzionale della controparte, anziché ai rapporti tra l’exceptio compromissi formulata in comparsa di costituzione e risposta e la domanda di concessione dei termini per le memorie ex artt. 180 e 184 c.p.c., così come prospettato dalla stessa società convenuta in sede di udienza, la quale non ha tuttavia reiterato in quella sede l’exceptio compromissi ; ne è conseguita una motivazione inconferente che ha comportato la violazione dell’art.113 c.p.c., nella parte in cui impone al giudice di pronunciare la causa seguendo le norme di diritto, nonché del principio iura novit curia che di quella norma ne è corollario, il che ha comportato anche la falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi. Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha infatti escluso che [OSCURATO:PERSONA] abbia posto in essere una condotta incompatibile con la volontà di avvalersi dell’eccezione di clausola compromissoria, considerando sia la proposizione in via subordinata della domanda riconvenzionale, sia la richiesta di concessione dei termini per una compiuta articolazione dei mezzi di prova, correttamente sottolineando come tale richiesta sia inquadrabile in una attività “imposta da una diligente osservanza del mandato defensionale conferito” e alla quale non può essere attribuita la valenza di condotta che denota la volontà di rinunciare alla suddetta eccezione, ribadita in sede di precisazione delle conclusioni. 2) Il secondo motivo contesta “illegittimità della pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1362, 1363, 1367 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.), nullità della sentenza (art. 360, n. 4 c.p.c.), omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5 c.p.c.): si denuncia l’illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe violato i canoni di ermeneutica contrattuale in rapporto all’interpretazione della clausola compromissoria contenuta nel secondo comma dell’art. 16 del contratto di fornitura inter partes, avendo la Corte d’appello omesso di considerare la previsione contrattuale di cui al primo comma dell’art. 16, che prevede chiaramente la competenza del tribunale ordinario “per ogni controversia relativa o comunque collegata al presente contratto”, così che la previsione di una clausola arbitrale al secondo comma non può fare ritenere che vi fosse una preponderante volontà delle parti di devolvere ad arbitri la risoluzione delle controversie. Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha considerato come le parti avessero previsto, all’art. 16 del contratto, il deferimento ad arbitri “in ogni caso di controversie relative o comunque collegate al presente contratto” e ha poi ritenuto che “la concorrente previsione, nello stesso art. 16, del foro [statale] territorialmente competente non assurga a elemento antitetico rispetto alla prioritaria volontà delle parti contraenti” di addivenire prima a una soluzione negoziale della lite e poi al deferimento della medesima agli arbitri. L’interpretazione della Corte è condivisibile. Il primo comma del menzionato art. 16 non contiene infatti l’attribuzione al giudice statale delle liti nascenti dal contratto, ma la pattuizione tra le parti di un foro statale di loro elezione. L’individuazione di un foro statale esclusivo non si pone in contraddizione, a differenza di quanto sostiene la ricorrente, con il deferimento delle liti ad arbitri, potendo la scelta per l’arbitrato rituale coesistere con l’accordo derogativo della competenza territoriale, basti pensare alla materia cautelare, ove il giudice competente è quello che sarebbe stato competente a conoscere il merito. 3) Il terzo motivo fa valere “illegittimità della pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 111 e 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU (art. 360, n. 3 c.p.c.), omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5 c.p.c.), nullità della sentenza (art. 360, n. 4 c.p.c.)”: la sentenza impugnata violerebbe il diritto a una tutela piena ed effettiva, anche in relazione alla ragionevole durata del processo, in quanto la sentenza è stata resa a distanza di sedici anni dall’avvio del contenzioso di primo grado e dopo che il giudice di prime cure aveva affermato con motivazione convincente e chiara la competenza del giudice statale. Il motivo non può essere accolto: è vero che la controversia è stata decisa dal giudice statale in primo grado, ma l’eccezione di compromesso arbitrale – tempestivamente sollevata – è stata riproposta e accolta dal giudice d’appello, così che corretta è stata la decisione del giudice d’appello, che ha riconosciuto la scelta delle parti di deferire al giudice privato la lite. III. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che liquida in euro 8.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - bis del d.p.r. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’