CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 10309/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20034/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L, già [OSCURATO:SOCIETA] società agricola s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]);Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 20034 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - avverso la sentenza n. 2762 /20 2 0 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 22 / 0 1 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 22/01/2021, la Corte d’appello di Milano, tra le restanti statuizioni, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] società agricola s.r.l. per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di concedente) al pagamento, in proprio favore, di un’indennità per miglioramenti apportati al fondo rustico dalla stessa condotto in affitto, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 203/82; afondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato come del tutto correttamenteil giudice di primo grado avesse accertato la nullità per indeterminatezzadell’oggetto della clausola (contenuta nell’art. 6 del contratto di affitto) secondo la quale l’affittuaria sarebbe stata genericamenteautorizzata, in deroga all’art. 16 della legge n. 203/82, all’esecuzionedi tutti i miglioramenti del fondo concesso in godimento che la stessa avrebbe ritenuto più opportuni, con la conseguente insussistenzadel credito azionato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base didetta clausola, siccome di fatto eseguiti in assenza di autorizzazione delconcedente; avversola sentenza d’appello, la Poderidisanpietro società agricola s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA] società agricola s.r.l.) propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; GianfrancoInnocente Ferro resiste con controricorso;Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 20034 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16, della legge3 maggio 1982, n. 203, 1346 e 1418 cod. civ. (in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto nullala clausola n. 6 del contratto di affitto per indeterminatezza e/ o indeterminabilitàdell'oggetto (con la quale il concedente manifestava il proprio consenso preventivo all’esecuzione di tutti i miglioramenti ritenuti opportuni dall’affittuario), attesa l’estraneità della clausola in esame all’oggetto del contratto di affitto, nella specie limitato all’attribuzionedi un diritto personale di godimento sul fondo rustico perun determinato periodo di tempo dietro il pagamento di un canone periodico, senza che la previsione relativa ai miglioramenti sia mai entrata a far parte, quale elemento determinante, nell’oggetto del contrattodi affitto; sottoaltro profilo, la società ricorrente si duole dell’erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui ha illegittimamente ritenuto oggettivamente indeterminata la previsione contenuta nella ridetta clausola, senza considerare le plurime fattispecie, analiticamente richiamate in ricorso, in relazione alle quali l’espressione dell’autonomia negoziale è stata ritenuta compatibile con i principi dell’ordinamentogiuridico pur in assenza di una specificazione analitica delrelativo contenuto; ilmotivo è, nel suo compless o, infondato ; osserva il Collegio come, in linea generale, la clausola di un contratto che contribuisc a a identificare, circoscrivere e, dunque, a conformare il contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti vale in ogni caso a integrare l’oggetto del contratto, essendo propriamente Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 20034 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri destinata a cooperare , in termini economico - giuridici, alla determinazionedell’entità del bene della vita sul quale incide l’attività negozialedelle parti ; in particolare, costituendo , l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento dell’indennità per i miglioramenti (autorizzati) , un’obbligazioneche deriva dal contratto, l’atto di autonomia negoziale vòlto a gestire il contenuto di questa obbligazione, mentre rientra certamente nell’oggetto del contratto di affitto (nella misura in cui incidesulla conformazione delle obbligazioni delle parti), integra in ogni casoun atto di autonomia che, quantomeno in via analogica, recupera, dalla disciplina generale del contratto contenuta nel codice civile, i parametrinormativi fondamentali per la propria regolamentazione ( e , segnatamente,nel caso di specie, dell’art. 1346 c.c.); da ciò deriva che, indipendentemente dalla circostanza che detta clausola rientri o meno nell’oggetto del contratto di affitto, la stessa rimanepur sempre il prodotto d i un atto di autonomia negoziale, il cui oggetto,secondo i principi generali applicabili per via analogica dall’art.1346 c.c., dev’essere sempre determinato o determinabile (oltre che lecitoe possibile) ; del tutto priva di fondamento, pertanto, deve ritenersi l’affermazione secondo cui tale clausola, in quanto ritenuta estranea all’oggetto del contratto, potesse avere come oggetto un contenuto indeterminatoo indeterminabile ; quantoalla pretesa erroneità della qualificazione dell’oggetto della clausola in esame come entità concettuale indeterminata o indeterminabile, varrà sottolineare come tale censura pone in questioneuna valutazione discrezionale del giudice di merito e, come tale,attenendo all’interpretazione della volontà negoziale manifestata dalleparti e all ’ individuazione del relativo significato, chiede di essere Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 20034 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri impugnata necessariamente attraverso la deduzione della violazione deicanoni legali di ermeneutica negoziale ; ciò posto, premesso che tale specifica deduzione normativa non risulta esser stata specificamente evocata dalla società ricorrente, rimaneil dato secondo cui l’interpretazione fatta propria da entrambi i giudici d el merito non risulti in alcun modo arbitraria o abnorme, fondandosi su un’articolazione argomentativa logicamente congrua, pienamentecomprensibile e giuridicamente corretta , costitu endo ( pur sempre) un’interpretazione logicamente possibile e non contraria ai richiamaticanoni legali di ermeneutica negoziale; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perfalsa applicazione degli artt. 16, legge 3 maggio 1982, n. 203, 1346 e 1418 cod. civ., nonché dell’art. 1362 cod. civ. (in relazione all’art.360,n. 3 cod. proc. civ.) per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l'autorizzazione all'effettuazione di nuovi impianti di vigneto contenuta nella clausola n. 6 in esame (secondo cui “ In considerazione che la parti ritengono, al fine di rendere meglio produttiva l'attività, siano necessari interventi di miglioramento fondiario la Società proprietaria autorizza fin da ora la Società affittuariain deroga a quanto previsto dall'art. 16 Legge n. 203/1982 adeseguire tutti i miglioramenti aziendali che riterrà più opportuni, ivi compresa l'effettuazione di nuovi impianti di vigneto ") non fosse determinata o determinabile, attesa l’evidente determinatezza della previsione concernente il miglioramento costituito dall’impianto di nuovi vigneti in terreni pacificamente vocati alla produzione vitivinicola; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura inesame, la società ricorrente torni a sollecitare il giudice di legittimità Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 20034 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri asindacare la discrezionalità interpretativa del giudice del merito, nella specie esercitata secondo criteri logicamente adeguati e del tutto conformi ai canoni di ermeneutica negoziale imposti dal legislatore , avendola corte territoriale diffusamente e logicamente argomentato le ragioni per cui la previsione dell’effettuazione di nuovi impianti di vigneto,in quanto esemplificazione astratta e generica, non valesse in alcunmodo a identificare alcuna autorizzazione specifica ; al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, i n materia di contratti agrari, il diritto all'indennità riconosciuto all’affittuario ai sensi dell'art. 17 della legge n. 203 del 1982 presuppone il preventivo consenso del concedente (o, in difetto, l'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), il quale deve sostanziarsi in una manifestazione di volontà autorizzativa che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non risultando, perciò, sufficiente - ai fini della configurazione di tale requisito - un'autorizzazione meramente genericaper tipi e/o categorie di opere ( Sez. 3, s entenza n. 4646 del 2/03/2006, Rv. 587398 – 01 ; Sez. 3, o rdinanza n. 30332 del 21/11/2019Rv. 655836 – 01 ; cfr. altresì Sez. 3, s entenza n. 24995 del25/11/2014, Rv. 633608 - 01) ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 45 e 16 della legge 3 maggio1982, n. 203, art. 1362 cod. civ. (in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso che la clausola n. 6 del contratto di affitto, in quanto stipulata con l'assistenzadelle organizzazioni professionali, potesse derogare all'art. 16 legge n. 203 del 1982 (rendendo legittima un’autorizzazione generica all'effettuazione di miglioramenti), tenuto conto che, ove si Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 20034 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenesse che l’art. 16 della legge n. 203/82 richieda una specifica autorizzazioneall’esecuzione di miglioramenti, la deroga a tale norma, inquanto espressamente posta in essere nella clausola in esame con l’assistenzadelle rispettive organizzazioni sindacali, deve ritenersi tale da ritenere legittima l’autorizzazione generica alla realizzazione di miglioramenti; ilmotivo è inammissibile ; dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità dell’evocazione, da parte della ricorrente, dell’intervenuta partecipazione delle organizzazioni professionali alla stipulazione del contrattodi affitto, non risultando adeguatamente assolto, nel rispetto dell’art.366 n. 6 c.p.c., l’onere di allegazione degli atti eventualmente attestantila veridicità di quanto sostenuto ; varrà peraltro rilevare come un eventuale concorso delle organizzazioni professionali all’approvazione di un testo contrattuale (inipotesi derogatorio di altre previsioni di legge) non vale a sollevare leparti dal rispetto delle norme generali che attengono ai presupposti peril valido esercizio dell’attività negoziale, ossia, in particolare, delle normeche impongono, ai fini della validità dell’atto, l’individuazione di unoggetto determinato o determinabile ; in breve, se, in ipotesi, le organizzazioni professionali possono contribuire, attraverso il proprio intervento, a rendere effettiva la derogadi altre previsioni della legge speciale, il relativo intervento non varrebbecomunque ad autorizzare le parti alla violazione dei principi fondamentaliche governano l’esplicazione dell’autonomia negoziale dei privati; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell'art. 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ. (in relazione all'art.360, n. 4, cod. proc. civ.) per avere la corte territoriale dettato Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 20034 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri unamotivazione meramente apparente o perplessa a fondamento della decisioneimpugnata, segnatamente nella parte in cui ha escluso che l'effettuazione di nuovi impianti di vigneti costituisse espressione specializzante rispetto all'effettuazione di miglioramenti, tale da rendere determinato o comunque determinabile l’oggetto dell’autorizzazione; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come l a corte territoriale abbia dettato una motivazione che, secondo le diverse articolazioni attraverso cui si dipana,vale a rendere pienamente intellegibile e comprensibile l’ iter logico-giuridicoseguito al fine di pervenire alla decisione assunta, con particolare riguardo al significato dell’espressione generale, meramente astratta ed esemplificativa, relativa all’effettuazione di nuovi impianti di vigneti, ritenuta di per sé inidonea a porsi quale elementospecializzante della generica autorizzazione all’effettuazione deimiglioramenti da parte dell’affittuario ; l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dallaricorrente; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Adunanzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 20034 /2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli e