CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2023
Cassazione n. 06487/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31216/22 Carosiello (p.o.) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] -persona offesa nel procedimento contro ignoti per i reati di cui agli artt. 368, 479 cod. pen. e 228 R.d. 16 marzo 1942, n. 267- ricorre per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è stato proposto avverso una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., per motivi di merito attinenti -sotto i distinti profili dell'inosservanza delle norme processuali e di plurimi vizi della motivazione- alla valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; rilevato che detti motivi sono stati ribaditi con la memoria depositata in data 8 gennaio 2023; ritenuto che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale non è ricorribile per cassazione, ma è reclarnabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso