CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 30106/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 23/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di penale responsabilità è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato (si veda pag. 4, ove il giudice del merito ampiamente motiva sull'elemento soggettivo del delitto di ricettazione), il vizio motivazionale è smentito da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge con riferimento al giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]