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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 07544/2023

Testo disponibile della fonte

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2/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1021RG anno 202 1 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della società di fatto tra [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazionee [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentat o e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e M at r ascia Giuseppe , quali s o ci di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliate presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA].

I –RG1021/2021 camera di consiglio9.2.2023 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, rappresentatoe difeso dall'avvocatoDaniele [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:PERSONA], quale socio di [OSCURATO:SOCIETA].; intimate avverso la sentenza n. 649/2020 della Corte di appello di [OSCURATO:SOCIETA], depositatail giorno 1 dicembre 2020 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 febbraio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — I l 28 dicembre 2018 il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha adito , con ricorso, il Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] : ha dedotto di essere c redit ore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionee ha allegato che si ravvisava una società di fatto tra la predetta società, che assumeva appunto sua debitrice, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.Ha quindi domandato, previo accertamento dell’insolvenza della predetta società di fatto, che fosse dichiarato il fallimento della medesima e delle singole società che la componevano, illimitatamente responsabili; ha chiesto, in subordine, la dichiarazione di fallimento diPromoda [OSCURATO:SOCIETA]. .

Il Tribunale nisseno ha accolto la domanda svolta in via principale.

2. ― S ono stati propositi tre reclami: il primo da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci di [OSCURATO:SOCIETA].; il secondo da [OSCURATO:PERSONA], quale socio di [OSCURATO:SOCIETA].; il terzo da [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

I –RG1021/2021 camera di consiglio9.2.2023 Disposta la riunione dei gravami, la Corte di appello di [OSCURATO:SOCIETA] ha pronunciato sentenza con cui ha dichiarato la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento.

Ha osservato che [OSCURATO:PERSONA], liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:SOCIETA], risultava essere deceduto prima dell’introduzione del procedimento prefallimentare, in data 28 aprile 2018: ciò che doveva essere oltretutto noto al Tribunale, posto che la difesa di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva depositato una denuncia di successioneriferita proprio al predetto soggetto .

Ha rilevato che, in conseguenza, il giudizio prefallimentare non si era svolto nei confronti di tutti i soci della presunta società di fatto, giacchénon si era costituito alcun valido rapporto processuale, in sede prefallimentare, tra il creditore istante, [OSCURATO:SOCIETA]. .

3. ― Ricorre per cas saz ione, con quattro motivi, illustrati da memoria, la curatela del fallimento della società di fatto.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che hanno pure depositato memoria,nonchè il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. . [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il primo motivo lamenta la nullità della sentenza di reclamo per violazione dell’art. 18, comma 6, l. fall. .

Si deduce che l’impugnazione della sentenza dichiarativa del fallimento non è stata notificata a tutte le parti della fase prefallimentare, da considerarsi quali litisconsorti necessari.

Il secondo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 15, comma 3, l. fall..

La Corte di appello non avrebbe tenuto conto della valida instaurazionedel contradditorio, essendo statiil ricorso e il decreto di fissazione di udienza regolarmente notificatia tutte le parti.

Col terzo motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 78, 101 c.p.c. e 15 l. fall..

Si imputa alla Corte di merito di aver ritenuto necessaria la nomina di un curatore speciale, in sostituzione del liquidatore deceduto, nonostante la valida instaurazione Sez.

I –RG1021/2021 camera di consiglio9.2.2023 del giudizio e la non dichiarata morte del detto liquidatore.

1.1. ― I tre motivi possono esaminarsi congiuntamente, anche per ragioni di continuità discorsiva.

La doglianza di cui al primo mezzo riguarda la mancata notifica del reclamo alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. (ricorso per cassazione, pag. 12).

Tali erano le società che la Corte di appello ha ritenuto essere state invalidamente evocate in giudizio, visto che il defunto [OSCURATO:PERSONA] era liquidatore di entrambe (pag. 13 della sentenza impugnata).

Ora, l'art. 18, comma 6, l.fall., nel testo vigente, come novellato prima dal d.lgs. n. 5 del 2006 e poi dal d.lgs. n. 169 del 2007, prescrive che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento debba essere notificato al curatore e alle altre parti che abbiano partecipato al giudizio innanzi al tribunale, prefigurando in tal modo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, sicché nel caso di mancata notifica del ricorso nei confronti di una di esse, la corte d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (Cass. 12 marzo 2018, n. 5907; cfr. pure: Cass. 11 giugno 2004, n. 11099; Cass.28 marzo 1997, n. 2796).

Ma se talune di tali parti non abbianovalidamente partecipato al giudizio di primo grado, il problema che si pone non è, evidentemente, quello di assicurare che le medesime siano evocate ne l giudizio di reclamo, quanto, piuttosto, quello di garantire l’integrità del contraddittorio dall’inizio del procedimento.

Occorre considerare che nel la pres en te causa si dibatte nella nullità della vocatio in iusdi alcuni litisconsorti necessari, tali dovendosi considerare le società che partecipano della c.d. supersocietà di fatto,e di cui è statadomandata la dichiarazione di fallimento.

La nullitàdell'atto di citazione non consente, di per sé, al giudice di appello di rimettere gli atti al primo giudice , non rientrando tale vizio fra le ipotesi tassativamente elencate nell'art 354 c.p.c.: tuttavia, nei giudizi con Sez.

I –RG1021/2021 camera di consiglio9.2.2023 pluralitàdi convenuti astretti da un rapporto di litisconsorzio necessario, anche la nullitàdella citazione, accertata nei soli confronti di uno di essi comporta l'obbligo, per il giudice di appello, di esercitare il potere di rimessione, poiché, in tal caso, la suddetta nullità, dovendo essere equiparata al difetto di citazione di uno dei litisconsorti necessari, comporta l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti del convenuto invalidamente citato o dei suoi eredi e, pertanto, dàluogo, sotto questo profilo, alla seconda delle ipotesi di rimessione previste dal citato art 354 c.p.c. (Cass. 13 dicembre 1975, n.4111).

La nullità della vocatio in ius del litisconsorte necessario impone quindi la rimessione della causa al primo giudice: e per tale ragione è ingiustificato disporre l’integrazione del contraddittorio in fase di gravame;l’incombente non avrebbe infatti portata sanante e non esimerebbe il giudice del reclamo dall’annullare la sentenza impugnata rimettendo gli atti al giudice di prime cure.

Il giudice dell’impugnazione dovrebbe astenersi dal rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. etrattenere la stessa, decide ndo sul gravame , nel solo caso in cui i l litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello, accettando la causa nello stato in cui si trova, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate ( per tutte: Cass. 22 ottobre 2018, n. 26631 ; Cass. 6 novembre 2014, n. 23701 ) : ma tale evenienza non ricorre nella fattispecie in esame.

Ciò detto, è indubbio che [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. ― che non ebbero a costituirsi in primo grado ― siano state invalidamente evocate in giudizio.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, una società il cui rappresentante legale sia deceduto e non sia stato sostituito non può essere convenuta in giudizio, occorrendo, a questo fine, la nomina di un curatore speciale ad processum, ai sensi dell'art.78 c.p.c., poiché, in mancanza di tale nomina, l'atto di citazione ad essa diretto ed il conseguente processo svoltosi in sua assenza sono affetti Sez.

I –RG1021/2021 camera di consiglio9.2.2023 da nullità per impossibilità di valida instaurazionedel contraddittorio e lesione del diritto di difesa(Cass. 17 aprile 2019, n. 10754).

La ricorrente ha declinato le censure di cui al secondo e al terzo motivo enfatizzando il dato della semplificazione del procedimento notificatoriocontemplato dall’art. 15, comma 3, l. fall., indubbiamente funzionale ad esigenze di speditezza: ma tali esigenze non possono evidentemente consentire achi agisce in giudizio di indirizzare l’atto del procedimento(nella specie: il decreto di convocazion e ) a una società priva di rappresentante legale;in tale situazione, infatti, l’atto stesso è affetto da nullitàper l'impossibilità di una valida e regolare instaurazione del contraddittorio e per lesione del diritto di difesa, essendo la parte convenuta nella posizione di non poter far valere i suoi diritti (Cass. 17 aprile 2019, n. 10754, cit., in motivazione, ove il richiamo a Cass. 30 maggio 2003,n. 8803).

I primi tre motivi vanno dunque respinti.

2. ― Il quarto mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 18 l. fall..

Ci si duole che la Corte di appello abbia mancato di dichiarare il fallimento di Promodas.r.l., il quale era stato domandato in via subordinata: e ciò in ispregio dell’effetto devolutivo pieno del reclamo.

2.1. ― Il motivo è inammissibile.

Parte ricorrente non fornisce alcuna indicazione quanto alla riproposizione, avanti alla Corte di appello, della suddetta domanda.Se è vero, infatti, che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di spiegare, in ipotesi di gravame del soccombente, un’impugnazione incidentale per richiamare in discussione le proprie eccezioni o difese non accolte nella decisione, tali dovendo considerarsi quelle che risultino essere state superate o non siano state esaminate perché assorbite, è parimenti vero che la detta parte è tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di reclamo, in modo da manifestare la sua volontà di chiederne l’esame: infatti il giudizio di Sez.

I –RG1021/2021 camera di consiglio9.2.2023 reclamo ex art. 18l. fall. è un giudizio contenzioso di secondo grado attinente a provvedimento decisorio, non incompatibile, quindi, con la disciplina di cui all'art. 346 c.p.c. (Cass. 7 marzo 2017, n. 5689).

Il motivomanca, dunque, della necessaria specificità, dovendosi rammentare, al riguardo, che la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez.

U. 25 luglio 2019, n. 20181).

3. ― Non integra un vero e proprio mezzo censura quello che è rubricato come quinto motivo di ricorso: con esso il ricorrente si limita a rilevare che l’auspicata cassazione della sentenza determini la caducazione del capo della decisionerelativo alle spese.

4. ― Il ricorso è conclusivamente respinto.

5. ― Parte ricorrente è tenuta a rivalere del le spese di giudizio i Matrascia: ciò in base al principio di soccombenza.

Va disposta invece la compensazione tra la curatela istante e il [OSCURATO:PERSONA], che, pur senza proporre una impugnazione incidentale,ha prestato adesione al ricorso, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; compensa le spese tra parte ricorrente e il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del fallimento ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1021RG anno 202 1 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della società di fatto tra [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazionee [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentat o e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e M at r ascia Giuseppe , quali s o ci di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliate presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. I –RG1021/2021 camera di consiglio9.2.2023 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, rappresentatoe difeso dall'avvocatoDaniele [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:PERSONA], quale socio di [OSCURATO:SOCIETA].; intimate avverso la sentenza n. 649/2020 della Corte di appello di [OSCURATO:SOCIETA], depositatail giorno 1 dicembre 2020 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 febbraio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — I l 28 dicembre 2018 il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha adito , con ricorso, il Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] : ha dedotto di essere c redit ore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionee ha allegato che si ravvisava una società di fatto tra la predetta società, che assumeva appunto sua debitrice, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.Ha quindi domandato, previo accertamento dell’insolvenza della predetta società di fatto, che fosse dichiarato il fallimento della medesima e delle singole società che la componevano, illimitatamente responsabili; ha chiesto, in subordine, la dichiarazione di fallimento diPromoda [OSCURATO:SOCIETA]. . Il Tribunale nisseno ha accolto la domanda svolta in via principale. 2. ― S ono stati propositi tre reclami: il primo da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci di [OSCURATO:SOCIETA].; il secondo da [OSCURATO:PERSONA], quale socio di [OSCURATO:SOCIETA].; il terzo da [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I –RG1021/2021 camera di consiglio9.2.2023 Disposta la riunione dei gravami, la Corte di appello di [OSCURATO:SOCIETA] ha pronunciato sentenza con cui ha dichiarato la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento. Ha osservato che [OSCURATO:PERSONA], liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:SOCIETA], risultava essere deceduto prima dell’introduzione del procedimento prefallimentare, in data 28 aprile 2018: ciò che doveva essere oltretutto noto al Tribunale, posto che la difesa di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva depositato una denuncia di successioneriferita proprio al predetto soggetto . Ha rilevato che, in conseguenza, il giudizio prefallimentare non si era svolto nei confronti di tutti i soci della presunta società di fatto, giacchénon si era costituito alcun valido rapporto processuale, in sede prefallimentare, tra il creditore istante, [OSCURATO:SOCIETA]. . 3. ― Ricorre per cas saz ione, con quattro motivi, illustrati da memoria, la curatela del fallimento della società di fatto. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che hanno pure depositato memoria,nonchè il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. . [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo lamenta la nullità della sentenza di reclamo per violazione dell’art. 18, comma 6, l. fall. . Si deduce che l’impugnazione della sentenza dichiarativa del fallimento non è stata notificata a tutte le parti della fase prefallimentare, da considerarsi quali litisconsorti necessari. Il secondo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 15, comma 3, l. fall.. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto della valida instaurazionedel contradditorio, essendo statiil ricorso e il decreto di fissazione di udienza regolarmente notificatia tutte le parti. Col terzo motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 78, 101 c.p.c. e 15 l. fall.. Si imputa alla Corte di merito di aver ritenuto necessaria la nomina di un curatore speciale, in sostituzione del liquidatore deceduto, nonostante la valida instaurazione Sez. I –RG1021/2021 camera di consiglio9.2.2023 del giudizio e la non dichiarata morte del detto liquidatore. 1.1. ― I tre motivi possono esaminarsi congiuntamente, anche per ragioni di continuità discorsiva. La doglianza di cui al primo mezzo riguarda la mancata notifica del reclamo alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. (ricorso per cassazione, pag. 12). Tali erano le società che la Corte di appello ha ritenuto essere state invalidamente evocate in giudizio, visto che il defunto [OSCURATO:PERSONA] era liquidatore di entrambe (pag. 13 della sentenza impugnata). Ora, l'art. 18, comma 6, l.fall., nel testo vigente, come novellato prima dal d.lgs. n. 5 del 2006 e poi dal d.lgs. n. 169 del 2007, prescrive che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento debba essere notificato al curatore e alle altre parti che abbiano partecipato al giudizio innanzi al tribunale, prefigurando in tal modo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, sicché nel caso di mancata notifica del ricorso nei confronti di una di esse, la corte d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (Cass. 12 marzo 2018, n. 5907; cfr. pure: Cass. 11 giugno 2004, n. 11099; Cass.28 marzo 1997, n. 2796). Ma se talune di tali parti non abbianovalidamente partecipato al giudizio di primo grado, il problema che si pone non è, evidentemente, quello di assicurare che le medesime siano evocate ne l giudizio di reclamo, quanto, piuttosto, quello di garantire l’integrità del contraddittorio dall’inizio del procedimento. Occorre considerare che nel la pres en te causa si dibatte nella nullità della vocatio in iusdi alcuni litisconsorti necessari, tali dovendosi considerare le società che partecipano della c.d. supersocietà di fatto,e di cui è statadomandata la dichiarazione di fallimento. La nullitàdell'atto di citazione non consente, di per sé, al giudice di appello di rimettere gli atti al primo giudice , non rientrando tale vizio fra le ipotesi tassativamente elencate nell'art 354 c.p.c.: tuttavia, nei giudizi con Sez. I –RG1021/2021 camera di consiglio9.2.2023 pluralitàdi convenuti astretti da un rapporto di litisconsorzio necessario, anche la nullitàdella citazione, accertata nei soli confronti di uno di essi comporta l'obbligo, per il giudice di appello, di esercitare il potere di rimessione, poiché, in tal caso, la suddetta nullità, dovendo essere equiparata al difetto di citazione di uno dei litisconsorti necessari, comporta l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti del convenuto invalidamente citato o dei suoi eredi e, pertanto, dàluogo, sotto questo profilo, alla seconda delle ipotesi di rimessione previste dal citato art 354 c.p.c. (Cass. 13 dicembre 1975, n.4111). La nullità della vocatio in ius del litisconsorte necessario impone quindi la rimessione della causa al primo giudice: e per tale ragione è ingiustificato disporre l’integrazione del contraddittorio in fase di gravame;l’incombente non avrebbe infatti portata sanante e non esimerebbe il giudice del reclamo dall’annullare la sentenza impugnata rimettendo gli atti al giudice di prime cure. Il giudice dell’impugnazione dovrebbe astenersi dal rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. etrattenere la stessa, decide ndo sul gravame , nel solo caso in cui i l litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello, accettando la causa nello stato in cui si trova, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate ( per tutte: Cass. 22 ottobre 2018, n. 26631 ; Cass. 6 novembre 2014, n. 23701 ) : ma tale evenienza non ricorre nella fattispecie in esame. Ciò detto, è indubbio che [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. ― che non ebbero a costituirsi in primo grado ― siano state invalidamente evocate in giudizio. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, una società il cui rappresentante legale sia deceduto e non sia stato sostituito non può essere convenuta in giudizio, occorrendo, a questo fine, la nomina di un curatore speciale ad processum, ai sensi dell'art.78 c.p.c., poiché, in mancanza di tale nomina, l'atto di citazione ad essa diretto ed il conseguente processo svoltosi in sua assenza sono affetti Sez. I –RG1021/2021 camera di consiglio9.2.2023 da nullità per impossibilità di valida instaurazionedel contraddittorio e lesione del diritto di difesa(Cass. 17 aprile 2019, n. 10754). La ricorrente ha declinato le censure di cui al secondo e al terzo motivo enfatizzando il dato della semplificazione del procedimento notificatoriocontemplato dall’art. 15, comma 3, l. fall., indubbiamente funzionale ad esigenze di speditezza: ma tali esigenze non possono evidentemente consentire achi agisce in giudizio di indirizzare l’atto del procedimento(nella specie: il decreto di convocazion e ) a una società priva di rappresentante legale;in tale situazione, infatti, l’atto stesso è affetto da nullitàper l'impossibilità di una valida e regolare instaurazione del contraddittorio e per lesione del diritto di difesa, essendo la parte convenuta nella posizione di non poter far valere i suoi diritti (Cass. 17 aprile 2019, n. 10754, cit., in motivazione, ove il richiamo a Cass. 30 maggio 2003,n. 8803). I primi tre motivi vanno dunque respinti. 2. ― Il quarto mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 18 l. fall.. Ci si duole che la Corte di appello abbia mancato di dichiarare il fallimento di Promodas.r.l., il quale era stato domandato in via subordinata: e ciò in ispregio dell’effetto devolutivo pieno del reclamo. 2.1. ― Il motivo è inammissibile. Parte ricorrente non fornisce alcuna indicazione quanto alla riproposizione, avanti alla Corte di appello, della suddetta domanda.Se è vero, infatti, che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di spiegare, in ipotesi di gravame del soccombente, un’impugnazione incidentale per richiamare in discussione le proprie eccezioni o difese non accolte nella decisione, tali dovendo considerarsi quelle che risultino essere state superate o non siano state esaminate perché assorbite, è parimenti vero che la detta parte è tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di reclamo, in modo da manifestare la sua volontà di chiederne l’esame: infatti il giudizio di Sez. I –RG1021/2021 camera di consiglio9.2.2023 reclamo ex art. 18l. fall. è un giudizio contenzioso di secondo grado attinente a provvedimento decisorio, non incompatibile, quindi, con la disciplina di cui all'art. 346 c.p.c. (Cass. 7 marzo 2017, n. 5689). Il motivomanca, dunque, della necessaria specificità, dovendosi rammentare, al riguardo, che la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181). 3. ― Non integra un vero e proprio mezzo censura quello che è rubricato come quinto motivo di ricorso: con esso il ricorrente si limita a rilevare che l’auspicata cassazione della sentenza determini la caducazione del capo della decisionerelativo alle spese. 4. ― Il ricorso è conclusivamente respinto. 5. ― Parte ricorrente è tenuta a rivalere del le spese di giudizio i Matrascia: ciò in base al principio di soccombenza. Va disposta invece la compensazione tra la curatela istante e il [OSCURATO:PERSONA], che, pur senza proporre una impugnazione incidentale,ha prestato adesione al ricorso, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; compensa le spese tra parte ricorrente e il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del fallimento ricorrent
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