CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23933/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVA; Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria in data 20 aprile 2022 del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti; Letta la memoria in data 2 maggio 2022, con cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA] insiste per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Genova propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di detta Corte in data 12/12/2021 con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona avverso la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto emessa in data 21/10/2020 dal Tribunale della medesima città nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] Abdelfattah e BENJELLOUL Azdine in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 628, commi 2 e 3, cod. pen. 1.1. Premette il ricorrente che, nell'atto d'appello, il Procuratore della Repubblica si doleva dell'errata valutazione effettuata dal Tribunale con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa JALILI Abdul in sede di denuncia, acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.: dichiarazioni ritenute inattendibili e prive di riscontri allorché veniva in esse indicato il Rafik come partecipe alla sottrazione e susseguente minaccia, nonché contrastanti con la testimonianza di UDDIN Sariff, che, sentito in dibattimento, aveva affermato che il Rafik si era avvicinato solo in un secondo momento. Siffatta valutazione di inattendibilità era stata dal Tribunale, senza ulteriore approfondimento, estesa anche alla posizione del Benjelloul. Tribunale aveva omesso di valutare le dichiarazioni della persona offesa in rapporto ad ulteriori elementi che invece le confermavano, specificamente indicati alle pp. 2 e 3 dell'appello, tra cui, in particolare, le dichiarazioni di due guardie giurate. La Corte d'appello, sul presupposto che il pubblico ministero appellante avesse avanzato doglianze in ordine alla valutazione della prova dichiarativa senza però richiedere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. dichiarava l'inammissibilità del gravame. Ritiene il ricorrente che si fatta decisione sia erronea per violazione di legge, con particolare riguardo agli artt. 581, lett. b) e c), e 603, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen. L'art. 581 cod. proc. pen. collega l'inammissibilità dell'appello alla carenza di specificità dei motivi, nel senso che l'appellante è onerato di individuare con sufficiente precisione gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sorreggono ogni motivo e di individuare i capi e punti della sentenza appellata, delimitando con esattezza i confini dell'oggetto del gravame, con riferimento sia alle doglianze che alle istanze istruttorie. Nel caso in cui l'appellante si dolga, non genericamente, ma con un certo grado di specificità, dell'erronea valutazione di prove dichiarative, senza tuttavia richiedere espressamente la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, oppure richiedendo la rinnovazione, ma omettendo di indicare specificamente le prove da assumere ex novo, soccorre - ad avviso del ricorrente - il disposto del comma tre dell'art. 603 cod. proc. pen., secondo cui il giudice d'appello, qualora valuti come assolutamente necessaria la rinnovazione (nella specie del tutto pretermessa), è obbligato ad escutere nuovamente i testimoni assunti in primo grado, ovvero, trattandosi di sentenza emessa ad esito di giudizio abbreviato, di escutere "tout court" le persone informate sui fatti assunte nella fase delle indagini preliminari. Anche con riferimento al comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., compete al giudice d'appello la valutazione dell'indispensabilità o meno della rinnovazione istruttoria. Conseguentemente, avendo nella specie il pubblico ministero puntualmente indicato nell'atto d'appello tutte le ragioni per le quali le prove dichiarative, sicuramente decisive, poste a fondamento della sentenza assolutoria fossero da diversamente valutare in funzione della condanna degli imputati, la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in forza dei poteri officiosi di cui di cui al comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., a prescindere da un'espressa richiesta di rinnovazione dell'appellante. 2. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Suprema Corte conclude per l'accoglimento del ricorso, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Genova per il giudizio. 3. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA], con memoria datata 2 maggio 2022 e trasmessa via pec il 4 successivo, sostiene la legittimità dell'ordinanza impugnata e conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Suprema Corte ha già avuto modo di enunciare il principio di diritto - da cui il Collegio non ha ragioni di discostarsi - a termini del quale, "in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, il giudice che reputi decisive le prove dichiarative indicate nell'impugnazione - alla stregua di puntuali ragioni in fatto ed in diritto - come meritevoli di diversa valutazione in funzione della condanna dell'imputato è tenuto a disporne la riassunzione, in forza dei poteri officiosi riconosciutigli dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., l'esercizio dei quali prescinde da una corrispondente richiesta in tal senso avanzata dalla parte interessata, trovando fondamento nell'assoluta necessità probatoria implicita nell'impossibilità di un ribaltamento dell'esito del giudizio di primo grado se non a seguito di rinnovazione delle prove dichiarative che in quel giudizio avevano determinato, o contribuito a determinare, l'assoluzione dell'imputato" (così Sez. 1, n. 13725 del 07/11/2019, dep. 2020, C. Rv. 278972- 01). Una tale interpretazione - sistematicamente sorretta dall'emersione della necessità, "ex se" legittimante il giudice d'appello all'esercizio dei poteri officiosi di cui al comma 3 dell'art. 603 cod. proc. pen., di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di addivenire ad antitetico esito decisorio rispetto a quello del primo grado di giudizio in conformità a ripetuti insegnamenti delle Sezioni unite della Corte di cassazione ("infra" citati) - trova conferma nel tenore testuale del comma 3-bis del medesimo articolo, laddove, "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa", afferma che "il giudice dispone la" - e dunque è tenuto a procedere "motu proprio" alla - "rinnovazione dell'istruzione dibattimentale". [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 14426 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Pavan, Rv. 275112-03, esprime l'avviso che il comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. (il quale ha codificato gli enunciati espressi dalla Corte EDU nella sentenza 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia, siccome recepiti dalle Sezioni unite di questa Suprema Corte nelle sentenze n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487-01, e n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787-01) abbia "introdotto una nuova ipotesi di ammissione d'ufficio delle prove (art. 190, comma 2, cod. proc. pen.)" (par. 2.6, p. 8). Una conclusione corrispondente a quella dianzi enunciata è stata raggiunta anche con riferimento al ribaltamento in senso condannatorio della sentenza di primo grado ai soli fini civili. In effetti si è affermato che il giudice d'appello il quale, in accoglimento dell'impugnazione della parte civile, riformi "la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa, ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale in forza dei poteri officiosi che gli competono ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., il cui esercizio prescinde da una corrispondente richiesta in tal senso avanzata dalla parte civile nell'atto di appello ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., trovando piuttosto la sua giustificazione in un'assoluta necessità probatoria, con la conseguenza che l'appello, che non contenga un'espressa richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, non è per ciò solo inammissibile" (Sez. 5, n. 12811 del 20/02/2019, Atzeni, Rv. 278053-01). Siffatto insegnamento, riguardante il caso dell'appello della parte civile, trovasi confermato da una recentissima sentenza di questa Suprema Corte nella massima composizione, a termini della quale il giudice d'appello "è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. peri., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103" (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228- 02). Quel che preme di rilevare è come, in motivazione, le Sezioni unite, sotto il profilo dell'implementazione del contraddittorio "con il principio dell'oralità anche in appello, perché questo costituisce il metodo epistemologico più corretto ed idoneo a superare l'intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni", espressamente affermino "non [apparire] influente [...] la circostanza che l'impugnazione sia stata proposta dal pubblico ministero piuttosto che dalla parte civile, posto che 'il nostro sistema processuale non prevede differenziazioni delle regole probatorie ai fini dell'accertamento della responsabilità penale e civile, nel contesto unitario del processo penale, non potendo, sotto il profilo del diritto di difesa, diversamente declinarsi le regole poste a presidio dello stesso, a seconda se vengano in rilievo profili penali o esclusivamente civili [...]" (par. 2.1, p. 8). rE D'altronde, l'equiparazione dei casi dell'appello del pubblico ministero e dell'appello della parte civile agli specifici fini della non necessità della formulazione di richiesta di rinnovazione t dell'istruttoria dibattimentale, qualora l'impugnazione miri al ribaltamento dell'esito assolutcferel primo grado di giudizio in funzione di una diversa valutazione di prove dichiarative indicate come decisive, era già stata acquista in un precedente di ampio respiro. Trattasi di un arresto che, per quanto intervenuto in una fattispecie relativa ad appello della parte civile, ha, in termini onnicomprensivi, anzitutto osservato come l'art. 581 cod. proc. pen. - di cui rileva la lett. b), volta a prescrivere che l'impugnazione contenga "l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità [...] delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione" - "non [abbia] alcun collegamento diretto ed essenziale con l'art. 603 [cod. proc. pen.]: nel disciplinare la forma della impugnazione, fa riferimento generale a qualsiasi impugnazione, 'ivi' compresa quella della parte pubblica, e la previsione della indicazione delle richieste istruttorie non riguarda il solo peculiare caso della riforma della sentenza di assoluzione per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. Guardando, invece, allo specifico contenuto dell'art. 581 cod. proc. pen., va considerato che l'appello non prevede di norma la assunzione di prove ed è allora ovvio che la previsione della indicazione delle richieste istruttorie non significhi che vi sia obbligo di presentarne. Le richieste andranno presentate in questo momento se la parte intenda chiederne"; indi ha perspicuamente soggiunto che sarebbe in ogni caso inibito al giudice d'appello superare la possibilità di disporre la rinnovazione "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in ragione della violazione dell'obbligo formale dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., "in quanto il criterio di ammissibilità della impugnazione in base al suo contenuto specifico non può essere confuso con il criterio della sua fondatezza nel merito e, quindi, non può ritenersi requisito di ammissibilità della impugnazione che abbia un contenuto che, nella previsione del giudicante, consenta raccoglimento" (così, in motivazione, Sez. 6, n. 14799 del 23/01/2020, Liggi in proc. Sanna, parr. 8.3. e 8.4., p. 8). 3. In conclusione, ritenuta la ammissibilità dell'impugnazione, deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello affinché proceda al giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con r