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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38775/2025

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o la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al secondo motivo, e la declaratoria di inammissibilità nel resto; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 2 luglio 2019 dal Tribunale di Palmi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione dell’art. 648-bis cod. pen. e correlati vizi di motivazione, riguardo alla sussistenza del concorso nel delitto contestato e alla mancata derubricazione del delitto di ricettazione.

I giudici di appello, nonostante specifica censura nell’atto di gravame, non avrebbero indicato alcun elemento da cui desumere un apporto dell’imputato nella condotta dissimulatoria, richiamando solo il dato, probatoriamente neutro, dell’utilizzo del veicolo.

2.2. Violazione di legge e correlati vizi di motivazione, avendo la Corte territoriale individuato il minimo edittale in quattro anni di reclusione ed euro 5.000 di multa, laddove la sanzione comminata ratione temporis prevedeva una pena pecuniaria minima pari a soli euro 1.032.

2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen. e correlati vizi di motivazione, poiché il diniego delle attenuanti generiche sarebbe stato giustificato solo con mere formule di stile, richiamando impropriamente le circostanze di cui all’art. 133 cod. pen. 3.

All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo risulta del tutto generico, in quanto omette un effettivo confronto con il contenuto concreto della motivazione di appello, reiterando doglianze già correttamente disattese.

Lungi dal valorizzare la mera disponibilità della res furtiva, i giudici reggini evidenziano, in punto di fatto e con argomentazione priva di vizi logico-giuridici, come il concorso dell’imputato nella condotta riciclatoria sia tratto, ferma restando la situazione di possesso pressoché esclusivo del veicolo con i segni identificativi contraffatti, dalla apposizione su quest’ultimo delle targhe e del numero di telaio di altra sua vettura rottamata (pp. 2-3).

3. Costituisce, inoltre, un mero obiter l’accenno – non astrattamente corretto per quel che riguarda la sola pena pecuniaria – al «più che benevolo trattamento sanzionatorio, corrispondente al minimo edittale», giacché nella sentenza impugnata si specifica chiaramente che non erano state mosse «esplicite e argomentate censure» alla pena irrogata (circostanza definitivamente riscontrabile anche dalla diretta lettura dell’atto di appello, che contesta soltanto l’affermazione di responsabilità e il diniego delle generiche, ma non l’individuazione della pena base e la conseguente dosimetria).

Le censure non risultano, dunque, consentite, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Peraltro, la multa di euro 5.000, per quanto superiore al minimo, rientrava comunque ampiamente nella forbice edittale, ponendosi anzi sotto la media, cosicché non potrebbe essere considerata pena illegale.

4. Parimenti generico risulta anche il terzo motivo, posto che i giudici di merito hanno evidenziato non solo il grave precedente specifico, ma anche la «mancanza di elementi positivi, neppure allegati dalla difesa» (e non dedotti dal ricorrente, peraltro, neppure in questa sede).

D’altronde, non solo è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento ai soli elementi ritenuti rilevanti, senza dover prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma, soprattutto, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339-01).

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al secondo motivo, e la declaratoria di inammissibilità nel resto; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 2 luglio 2019 dal Tribunale di Palmi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione dell’art. 648-bis cod. pen. e correlati vizi di motivazione, riguardo alla sussistenza del concorso nel delitto contestato e alla mancata derubricazione del delitto di ricettazione. I giudici di appello, nonostante specifica censura nell’atto di gravame, non avrebbero indicato alcun elemento da cui desumere un apporto dell’imputato nella condotta dissimulatoria, richiamando solo il dato, probatoriamente neutro, dell’utilizzo del veicolo. 2.2. Violazione di legge e correlati vizi di motivazione, avendo la Corte territoriale individuato il minimo edittale in quattro anni di reclusione ed euro 5.000 di multa, laddove la sanzione comminata ratione temporis prevedeva una pena pecuniaria minima pari a soli euro 1.032. 2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen. e correlati vizi di motivazione, poiché il diniego delle attenuanti generiche sarebbe stato giustificato solo con mere formule di stile, richiamando impropriamente le circostanze di cui all’art. 133 cod. pen. 3. All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo risulta del tutto generico, in quanto omette un effettivo confronto con il contenuto concreto della motivazione di appello, reiterando doglianze già correttamente disattese. Lungi dal valorizzare la mera disponibilità della res furtiva, i giudici reggini evidenziano, in punto di fatto e con argomentazione priva di vizi logico-giuridici, come il concorso dell’imputato nella condotta riciclatoria sia tratto, ferma restando la situazione di possesso pressoché esclusivo del veicolo con i segni identificativi contraffatti, dalla apposizione su quest’ultimo delle targhe e del numero di telaio di altra sua vettura rottamata (pp. 2-3). 3. Costituisce, inoltre, un mero obiter l’accenno – non astrattamente corretto per quel che riguarda la sola pena pecuniaria – al «più che benevolo trattamento sanzionatorio, corrispondente al minimo edittale», giacché nella sentenza impugnata si specifica chiaramente che non erano state mosse «esplicite e argomentate censure» alla pena irrogata (circostanza definitivamente riscontrabile anche dalla diretta lettura dell’atto di appello, che contesta soltanto l’affermazione di responsabilità e il diniego delle generiche, ma non l’individuazione della pena base e la conseguente dosimetria). Le censure non risultano, dunque, consentite, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Peraltro, la multa di euro 5.000, per quanto superiore al minimo, rientrava comunque ampiamente nella forbice edittale, ponendosi anzi sotto la media, cosicché non potrebbe essere considerata pena illegale. 4. Parimenti generico risulta anche il terzo motivo, posto che i giudici di merito hanno evidenziato non solo il grave precedente specifico, ma anche la «mancanza di elementi positivi, neppure allegati dalla difesa» (e non dedotti dal ricorrente, peraltro, neppure in questa sede). D’altronde, non solo è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento ai soli elementi ritenuti rilevanti, senza dover prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma, soprattutto, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339-01). 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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