CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 49342/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che a seguito di ricorso per cassazione proposto in data 29 marzo 2022, il ricorrente ha presentato istanza di rinuncia ai motivi di impugnazione in data 1 aprile 2022; Considerato, inoltre, che il difensore ricorrente - così come risultante in atti - risulta abilitato a compiere tale atto in virtù della procura speciale rilasciatagli dall'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] gensore [OSCURATO:PERSONA]