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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2024

Cassazione n. 13361/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2005/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

BRESCIA n. 934/2020depositata il 08/06/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe emessa dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA] la quale, in controversia relativa alla impugnazione di comunicazione di iscrizione ipotecaria per l’omessa notifica delle prodromiche cartelle nonché per l’intervenuta decadenza e prescrizione del relativo credito, respingeva il gravame proposto dalla contribuente statuendo la regolarità delle operazioni notificatorie delle cartelle prodromiche nonché la tempestività della notifica della cartella 0222201100207123440000 notificata il 31 dicembre 2011 entro il termine biennale di cui all’art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973,n. 602 nonché la regolarità di altre due cartelle notificate alla società con la modalità di cui all’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Replicano con controricorso l’amministrazione finanziaria, la società di riscossione nonché la Camera di [OSCURATO:PERSONA] e agricoltura di Brescia. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con la prima censura si lamenta la violazione dell'articolo quattro, comma uno, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 in quanto la CTR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle nn. 02220080003244268000 e 02220100002383172000 le quali erano state annullate ex lege dalla Agenzia delle entrate riscossione, come da quest’ultima dedotta con memorie del 29 luglio 2019 (allegato n. 7).

3. La seconda censura denuncia la violazione dell'articolo 145 cod.proc.civ. in relazione all'articolo 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ.; per avere il decidente affermato la regolarità delle operazioni notificatorie effettuate presso la sede(in Sirmione) della società ai sensi dell’art. 143 cod.proc.civ., atteso che l’ente impositore avrebbe dovuto notificare le cartelle presso la residenza del legale rappresentante( residente in [OSCURATO:PERSONA]).

4. La terza doglianza denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nonché dell’art. 132 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ.

Si obietta che i giudici di appello nell'affermare che gli atti propedeutici sono stati tutti regolarmente notificati non ha indicato gli atti che ha reputato ritualmente notificati; anche laddove la commissione afferma che le cartelle sono state notificate a mezzo del servizio postale come per legge fino all'anno 2010 e regolarmente ricevute, il giudici regionali hanno omesso di indicare la persona che avrebbe regolarmente ricevuto la notifica delle cartelle e di indicare esattamente quali cartelle sarebbero state regolarmente notificate, atteso che invece altra parte delle cartelle e quattro intimazioni di pagamento risultano notificati presso la sede della società con il rito delle reperibilità assoluta.

5. In via preliminare va esaminata l’ultima doglianza relativa all’apparenza motivazionale della sentenza gravata.

Non consta un’apparenza motivazionale, bensì un percorso argomentativo che ben lascia cogliere la ratio decidendi in punto di regolarità delle notifiche delle cartelle.

Il percorso argomentativo è comprensibile e intellegibile.

Come chiarito ancor di recente da questa Corte “In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logicogiuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito” (v.

Cass. 3819 del 2020).

È stato messo, inoltre, in evidenza dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016) che "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture".

Nella fattispecie sub iudice , invece, i giudici territoriali hanno chiarito che molte delle cartelle erano state regolarmente notificate alla contribuente e dalla medesima ricevute, altre invece notificate alla società con il rito degli irreperibili; per poi aggiungere che le pretese tributarie non risultavano prescritte alla data della notifica della comunicazione del preavviso impugnata( 15 settembre 2015), preceduta dalla rituale notificazione delle cartelle esattoriale e da quattro intimazioni di pagamento, interruttive della prescrizione ( che per quanto concerne i diritti camerali e le pretese relative all’imposta sostitutiva è decennale).

Con la conseguenza che ultronea risulta la motivazione dei giudici di appello in ordine alla tempestività ex art. 25 comma 1, lett. c) d.P.R. n. 602/1973 cit., atteso che la relativa doglianza avrebbe dovuto essere dedotta impugnando la cartella ritualmente notificata.

6. La prima censura è fondata, atteso che l’Agenzia delle Entrate – riscossione con memoria del 29 luglio 2019 chiedeva dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle annullate ex art. 4 d.l. 119/2018 cit., nn. 02220080003244268000, 02220100002383172000, 02220100015780432000. 7.La seconda doglianza è destituita di fondamento.

Secondo questa Corte, in riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, l'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente debba essere effettuata nel comune dove quest'ultimo ha il domicilio fiscale, in coordinamento con la disciplina di cui all'art. 145 cod. proc. civ. inferendone che, in alternativa all'eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell'atto, risiede nel comune in cui l'ente ha il suo domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Ciò posto, da tempo la giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuità (cfr. Cass. n. del 20.01.2011, n. 1206; Cass.del28/11/2014, n. 25272; Cass. del 24.09.2015, n. 18934; Cass.del 21.12.2016, n. 26540; Cass.del

9.05. 2018, n. 11056 in motiv., Cass. del 23/10/2020, n. 23277 ), ha chiarito che la limitazione territoriale indicata dalla norma non può essere intesa come garanzia del contribuente, ma a tutela dell'operatività dell'ufficio, che - ove il legale rappresentante sia altrove domiciliato - non ha l'onere di ricercarlo ulteriormente rispetto al domicilio fiscale della società (ciò che vanificherebbe la 'ratio' della previsione di tale domicilio), con la conseguenza che essa resta in tal caso facultata (ma non obbligata) a porre in essere notifiche con forme meno garantite.

La statuizione dei giudici di appello si pone allora in linea col principio richiamato - in base al quale la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni -, di guisa che il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), (per tutte, vedi Cass. 20 gennaio 2011, n. 1206) ovvero presso il domicilio del legale rappresentante, anche se ubicato nel medesimo un comune in cui ha domicilio fiscale l’ente.

Nel caso in esame, difatti la società aveva sede in Sirmione, mentre la legale rappresentante nel comune di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso va dunque accolto con riferimento alla prima censura e la sentenza impugnata va cassata limitatamente alle cartelle nn.02220080003244268000,02220100002383172000,0222010001 5780432000, annullate ex art. 4 d.l. 119/2018, in relazione alle quali deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre vanno respinti gli altri motivi.

Le spese del giudizio di merito vanno compensate.

Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza.

P.Q.M. accoglie il primo motivo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle nn.02220080003244268000, 02220100002383172000, 02220100015780432000, annullate ex art. 4 d.l. 119/2018; rigetta le altre censure; compensa le spese di merito; condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla Riscossione e dalla C amera di commercio, che liquida rispettivamente in euro 7.500,00 in favore della prima, oltre spese prenotate a debito, ed in euro 500,00 per compensi in favore della Camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2005/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA n. 934/2020depositata il 08/06/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe emessa dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA] la quale, in controversia relativa alla impugnazione di comunicazione di iscrizione ipotecaria per l’omessa notifica delle prodromiche cartelle nonché per l’intervenuta decadenza e prescrizione del relativo credito, respingeva il gravame proposto dalla contribuente statuendo la regolarità delle operazioni notificatorie delle cartelle prodromiche nonché la tempestività della notifica della cartella 0222201100207123440000 notificata il 31 dicembre 2011 entro il termine biennale di cui all’art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973,n. 602 nonché la regolarità di altre due cartelle notificate alla società con la modalità di cui all’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Replicano con controricorso l’amministrazione finanziaria, la società di riscossione nonché la Camera di [OSCURATO:PERSONA] e agricoltura di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con la prima censura si lamenta la violazione dell'articolo quattro, comma uno, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 in quanto la CTR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle nn. 02220080003244268000 e 02220100002383172000 le quali erano state annullate ex lege dalla Agenzia delle entrate riscossione, come da quest’ultima dedotta con memorie del 29 luglio 2019 (allegato n. 7). 3. La seconda censura denuncia la violazione dell'articolo 145 cod.proc.civ. in relazione all'articolo 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ.; per avere il decidente affermato la regolarità delle operazioni notificatorie effettuate presso la sede(in Sirmione) della società ai sensi dell’art. 143 cod.proc.civ., atteso che l’ente impositore avrebbe dovuto notificare le cartelle presso la residenza del legale rappresentante( residente in [OSCURATO:PERSONA]). 4. La terza doglianza denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nonché dell’art. 132 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ. Si obietta che i giudici di appello nell'affermare che gli atti propedeutici sono stati tutti regolarmente notificati non ha indicato gli atti che ha reputato ritualmente notificati; anche laddove la commissione afferma che le cartelle sono state notificate a mezzo del servizio postale come per legge fino all'anno 2010 e regolarmente ricevute, il giudici regionali hanno omesso di indicare la persona che avrebbe regolarmente ricevuto la notifica delle cartelle e di indicare esattamente quali cartelle sarebbero state regolarmente notificate, atteso che invece altra parte delle cartelle e quattro intimazioni di pagamento risultano notificati presso la sede della società con il rito delle reperibilità assoluta. 5. In via preliminare va esaminata l’ultima doglianza relativa all’apparenza motivazionale della sentenza gravata. Non consta un’apparenza motivazionale, bensì un percorso argomentativo che ben lascia cogliere la ratio decidendi in punto di regolarità delle notifiche delle cartelle. Il percorso argomentativo è comprensibile e intellegibile. Come chiarito ancor di recente da questa Corte “In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logicogiuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito” (v. Cass. 3819 del 2020). È stato messo, inoltre, in evidenza dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016) che "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture". Nella fattispecie sub iudice , invece, i giudici territoriali hanno chiarito che molte delle cartelle erano state regolarmente notificate alla contribuente e dalla medesima ricevute, altre invece notificate alla società con il rito degli irreperibili; per poi aggiungere che le pretese tributarie non risultavano prescritte alla data della notifica della comunicazione del preavviso impugnata( 15 settembre 2015), preceduta dalla rituale notificazione delle cartelle esattoriale e da quattro intimazioni di pagamento, interruttive della prescrizione ( che per quanto concerne i diritti camerali e le pretese relative all’imposta sostitutiva è decennale). Con la conseguenza che ultronea risulta la motivazione dei giudici di appello in ordine alla tempestività ex art. 25 comma 1, lett. c) d.P.R. n. 602/1973 cit., atteso che la relativa doglianza avrebbe dovuto essere dedotta impugnando la cartella ritualmente notificata. 6. La prima censura è fondata, atteso che l’Agenzia delle Entrate – riscossione con memoria del 29 luglio 2019 chiedeva dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle annullate ex art. 4 d.l. 119/2018 cit., nn. 02220080003244268000, 02220100002383172000, 02220100015780432000. 7.La seconda doglianza è destituita di fondamento. Secondo questa Corte, in riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, l'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente debba essere effettuata nel comune dove quest'ultimo ha il domicilio fiscale, in coordinamento con la disciplina di cui all'art. 145 cod. proc. civ. inferendone che, in alternativa all'eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell'atto, risiede nel comune in cui l'ente ha il suo domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973. Ciò posto, da tempo la giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuità (cfr. Cass. n. del 20.01.2011, n. 1206; Cass.del28/11/2014, n. 25272; Cass. del 24.09.2015, n. 18934; Cass.del 21.12.2016, n. 26540; Cass.del 9.05. 2018, n. 11056 in motiv., Cass. del 23/10/2020, n. 23277 ), ha chiarito che la limitazione territoriale indicata dalla norma non può essere intesa come garanzia del contribuente, ma a tutela dell'operatività dell'ufficio, che - ove il legale rappresentante sia altrove domiciliato - non ha l'onere di ricercarlo ulteriormente rispetto al domicilio fiscale della società (ciò che vanificherebbe la 'ratio' della previsione di tale domicilio), con la conseguenza che essa resta in tal caso facultata (ma non obbligata) a porre in essere notifiche con forme meno garantite. La statuizione dei giudici di appello si pone allora in linea col principio richiamato - in base al quale la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni -, di guisa che il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), (per tutte, vedi Cass. 20 gennaio 2011, n. 1206) ovvero presso il domicilio del legale rappresentante, anche se ubicato nel medesimo un comune in cui ha domicilio fiscale l’ente. Nel caso in esame, difatti la società aveva sede in Sirmione, mentre la legale rappresentante nel comune di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso va dunque accolto con riferimento alla prima censura e la sentenza impugnata va cassata limitatamente alle cartelle nn.02220080003244268000,02220100002383172000,0222010001 5780432000, annullate ex art. 4 d.l. 119/2018, in relazione alle quali deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre vanno respinti gli altri motivi. Le spese del giudizio di merito vanno compensate. Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza. P.Q.M. accoglie il primo motivo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle nn.02220080003244268000, 02220100002383172000, 02220100015780432000, annullate ex art. 4 d.l. 119/2018; rigetta le altre censure; compensa le spese di merito; condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla Riscossione e dalla C amera di commercio, che liquida rispettivamente in euro 7.500,00 in favore della prima, oltre spese prenotate a debito, ed in euro 500,00 per compensi in favore della Camera di
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