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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08961/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13118/2017R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. , quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA]. con unico socio, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. con unico socio, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliate in Roma, piazzale Clodio n. 18, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procure speciali in calce al controricorso; –controricorrenti – e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente Oggetto: Tributi -Ricorso avverso provvedimento di estinzione.Cons. est.

G.M.

Nonno domiciliata in Roma, via Panama n. 86, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 964/01/16, depositata il 13 aprile 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 964 / 01 /1 6 del 13 / 0 4 /201 6 la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) dichiarava l’estinzione del giudizio di appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 179/01/08 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTP), la quale aveva accolto i 29 ricorsi riuniti propostida [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, [OSCURATO:SOCIETA]a socio unico, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (anche quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti di altrettanti avvisi di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2000-2005.

1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, gli atti impositivi erano stati emessi in ragione della ritenuta indeducibilità dei costi sostenuti per l’assistenza gestionale coordinata da parte della controllante [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2.La CTR ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio in ragione della ritenuta cessazione della materia del contendere, conseguente alla definizione delle liti ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella l. 15 luglio 2011, n. 111.

2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso p er cassazione affidato a due motivi.Cons. est.

G.M.

Nonno

3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA]. con unico socio, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), e [OSCURATO:SOCIETA]. con unico socio resistevano con un unico controricorso ; resisteva con separato controricorso anche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., depositando, altresì, memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente evidenziato che non è stato proposto ricorso per cassazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., presente in giudizio solo quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA].

1.1. Peraltro, trattandosi di posizioni chiaramente scindibili, ciascuna legata a specifici avvisi di accertamento oggetto di originaria separata impugnazione, non sussiste un litisconsorzio necessario, nemmeno sotto il profilo processuale (Cass. n. 10528 del 28/04/2017; Cass. n. 8790 del 29/03/2019), sicché non occorre disporre l’integrazione del contraddittorio.

2. Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 cod. proc. civ., sussistendo, da un lato, un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oltre che un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo e, dall’altro, un’omessa pronuncia con riferimento agli avvisi di accertamento nonoggetto di definizione.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Sotto il primo profilo, al di là di alcune imperfezioni terminologiche, la motivazione della sentenza impugnata è sufficientemente chiara: la CTR ha ritenuto che l’intero contenzioso (cfr., in particolare, i paragrafi 2 e

2.2. della motivazione; e anche il Cons. est.

G.M.

Nonno paragrafo

2.1. fa riferimento all’intera sentenza di primo grado) sia stato definito tra le parti ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e ha, pertanto, dichiarato l’estinzione del giudizio.

Conseguentemente non può ritenersi la sussistenza di alcun contrasto tra motivazione e dispositivo.

2.3. Tale essendo la statuizione del giudice di appello, neppure può ritenersi l’omessa pronuncia lamentata da AE in relazione a taluni avvisi di accertamento (segnatamente quelli non oggetto di definizione), atteso che il giudice di appello si è pronunciato sull’intera controversia.

3. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR dichiarato l’integrale estinzione del giudizio invece della sua estinzione parziale, limitata ai soli avvisi di accertamento effettivamente definiti.

3.1. Il motivo è fondato.

3.2. La CTR ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio non tenendo conto che la richiesta congiunta delle parti a seguito di definizione agevolata – come ampiamente dimostrato con la documentazione riprodotta nell’ambito del ricorso per cassazione ai fini del rispetto del principio di autosufficienza – riguardava unicamente dieci avvisi di accertamento (in particolare, le sole posizioni di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e non anche gli altri diciannove atti impositivi per cui era causa.

3.3. Ne consegue che il giudice di appello non avrebbe potuto dichiarare l’estinzione dell’intero giudizio, dovendo decidere la causa nel merito con riferimento alle posizioni delle altre parti.

3.4. Si noti che, trattandosi di una questione oggetto di controversia, la stessa –diversamente da quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –non integra un errore di fatto per il quale si sarebbe potuto procedere a revocatoria; né il ricorso è carente di Cons. est.

G.M.

Nonno autosufficienza, in quanto il motivo accolto censura, con la dovuta specificità,l’unica statuizione del giudice di appello.

4. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13118/2017R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. , quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA]. con unico socio, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. con unico socio, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliate in Roma, piazzale Clodio n. 18, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procure speciali in calce al controricorso; –controricorrenti – e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente Oggetto: Tributi -Ricorso avverso provvedimento di estinzione.Cons. est. G.M. Nonno domiciliata in Roma, via Panama n. 86, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 964/01/16, depositata il 13 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 964 / 01 /1 6 del 13 / 0 4 /201 6 la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) dichiarava l’estinzione del giudizio di appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 179/01/08 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTP), la quale aveva accolto i 29 ricorsi riuniti propostida [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, [OSCURATO:SOCIETA]a socio unico, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (anche quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti di altrettanti avvisi di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2000-2005. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, gli atti impositivi erano stati emessi in ragione della ritenuta indeducibilità dei costi sostenuti per l’assistenza gestionale coordinata da parte della controllante [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2.La CTR ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio in ragione della ritenuta cessazione della materia del contendere, conseguente alla definizione delle liti ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella l. 15 luglio 2011, n. 111. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso p er cassazione affidato a due motivi.Cons. est. G.M. Nonno 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA]. con unico socio, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), e [OSCURATO:SOCIETA]. con unico socio resistevano con un unico controricorso ; resisteva con separato controricorso anche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., depositando, altresì, memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che non è stato proposto ricorso per cassazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., presente in giudizio solo quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1. Peraltro, trattandosi di posizioni chiaramente scindibili, ciascuna legata a specifici avvisi di accertamento oggetto di originaria separata impugnazione, non sussiste un litisconsorzio necessario, nemmeno sotto il profilo processuale (Cass. n. 10528 del 28/04/2017; Cass. n. 8790 del 29/03/2019), sicché non occorre disporre l’integrazione del contraddittorio. 2. Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 cod. proc. civ., sussistendo, da un lato, un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oltre che un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo e, dall’altro, un’omessa pronuncia con riferimento agli avvisi di accertamento nonoggetto di definizione. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. Sotto il primo profilo, al di là di alcune imperfezioni terminologiche, la motivazione della sentenza impugnata è sufficientemente chiara: la CTR ha ritenuto che l’intero contenzioso (cfr., in particolare, i paragrafi 2 e 2.2. della motivazione; e anche il Cons. est. G.M. Nonno paragrafo 2.1. fa riferimento all’intera sentenza di primo grado) sia stato definito tra le parti ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e ha, pertanto, dichiarato l’estinzione del giudizio. Conseguentemente non può ritenersi la sussistenza di alcun contrasto tra motivazione e dispositivo. 2.3. Tale essendo la statuizione del giudice di appello, neppure può ritenersi l’omessa pronuncia lamentata da AE in relazione a taluni avvisi di accertamento (segnatamente quelli non oggetto di definizione), atteso che il giudice di appello si è pronunciato sull’intera controversia. 3. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR dichiarato l’integrale estinzione del giudizio invece della sua estinzione parziale, limitata ai soli avvisi di accertamento effettivamente definiti. 3.1. Il motivo è fondato. 3.2. La CTR ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio non tenendo conto che la richiesta congiunta delle parti a seguito di definizione agevolata – come ampiamente dimostrato con la documentazione riprodotta nell’ambito del ricorso per cassazione ai fini del rispetto del principio di autosufficienza – riguardava unicamente dieci avvisi di accertamento (in particolare, le sole posizioni di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e non anche gli altri diciannove atti impositivi per cui era causa. 3.3. Ne consegue che il giudice di appello non avrebbe potuto dichiarare l’estinzione dell’intero giudizio, dovendo decidere la causa nel merito con riferimento alle posizioni delle altre parti. 3.4. Si noti che, trattandosi di una questione oggetto di controversia, la stessa –diversamente da quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –non integra un errore di fatto per il quale si sarebbe potuto procedere a revocatoria; né il ricorso è carente di Cons. est. G.M. Nonno autosufficienza, in quanto il motivo accolto censura, con la dovuta specificità,l’unica statuizione del giudice di appello. 4. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di
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