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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 20773/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 23.1.2024 il Tribunale di Ancona ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Pesaro in data 4.1.2024 aveva applicato al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere, ritenuta la gravità indiziaria in ordine a vari episodi di detenzione e cessione di stupefacente del tipo hashish nonché per vari fatti di estorsione tentata e consumata pluriaggravata, commessi da aprile a novembre 2023, del pari ravvisando il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie di quello per cui si procede e di inquinamento probatorio e reputando quale sola misura adeguata quella della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità delle motivazioni fondanti l'esigenza della custodia cautelare in carcere nonché la presunta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari e ciò in violazione degli artt. 111 Cost. e 125 e 275 cod.proc.pen.

Censura la scelta della custodia cautelare come unica misura idonea nonché la necessità di imporre comunque una misura cautelare qualora la condotta sia sporadica ed occasionale, considerata anche la giovane età del prevenuto.

3. La Procura della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. La difesa dell'indagato ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é manifestamente infondato.

Ed invero le censure svolte dal ricorrente, che si sostanziano nella richiesta di una nuova valutazione degli elementi già sottoposti al vaglio del Tribunale in sede di riesame, appaiono generiche e prive di reale confronto con la motivazione adottata nell'ordinanza impugnata.

Ed invero il Tribunale del riesame, premesso che l'odierno ricorrente é gravemente indiziato dei delitti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, estorsione e violenza privata, ha ritenuto, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, con un apparato argomentativo logico e rispondente ai principi elaborati in materia, la ricorrenza del pericolo di reiterazione del reato desunto del fatto che Yafid si é reso autore di una pluralità di gravi fatti criminosi nell'arco temporale di circa otto mesi dimostrando propensione al delitto e capacità organizzativa, nonché del pericolo di inquinamento probatorio, avuto riguardo alla forza di intimidazione esercitata nei confronti delle vittime che fanno ritenere la capacità del medesimo di ottenere ritrattazioni e dichiarazioni in suo favore.

Con specifico riguardo alla possibilità di adeguatamente soddisfare le ritenute esigenze cautelari attraverso la misura degli arresti donniciliari (anche nelle forme più restrittive), il Tribunale del riesame ne ha escluso la possibilità in considerazione del rischio di contatti, anche attraverso strumenti telematici ed informatici, sia con i fornitori che con le vittime dei reati estorsivi.

A rafforzare tale assunto, vengono menzionate le pregresse esperienze giudiziarie e la mancata efficacia dissuasiva esercitata delle precedenti condanne, elementi questi che non depongono a favore della capacità di autocontenimento del prevenuto.

In conclusione il ricorso manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23.1.2024 il Tribunale di Ancona ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Pesaro in data 4.1.2024 aveva applicato al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere, ritenuta la gravità indiziaria in ordine a vari episodi di detenzione e cessione di stupefacente del tipo hashish nonché per vari fatti di estorsione tentata e consumata pluriaggravata, commessi da aprile a novembre 2023, del pari ravvisando il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie di quello per cui si procede e di inquinamento probatorio e reputando quale sola misura adeguata quella della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità delle motivazioni fondanti l'esigenza della custodia cautelare in carcere nonché la presunta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari e ciò in violazione degli artt. 111 Cost. e 125 e 275 cod.proc.pen. Censura la scelta della custodia cautelare come unica misura idonea nonché la necessità di imporre comunque una misura cautelare qualora la condotta sia sporadica ed occasionale, considerata anche la giovane età del prevenuto. 3. La Procura della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa dell'indagato ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é manifestamente infondato. Ed invero le censure svolte dal ricorrente, che si sostanziano nella richiesta di una nuova valutazione degli elementi già sottoposti al vaglio del Tribunale in sede di riesame, appaiono generiche e prive di reale confronto con la motivazione adottata nell'ordinanza impugnata. Ed invero il Tribunale del riesame, premesso che l'odierno ricorrente é gravemente indiziato dei delitti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, estorsione e violenza privata, ha ritenuto, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, con un apparato argomentativo logico e rispondente ai principi elaborati in materia, la ricorrenza del pericolo di reiterazione del reato desunto del fatto che Yafid si é reso autore di una pluralità di gravi fatti criminosi nell'arco temporale di circa otto mesi dimostrando propensione al delitto e capacità organizzativa, nonché del pericolo di inquinamento probatorio, avuto riguardo alla forza di intimidazione esercitata nei confronti delle vittime che fanno ritenere la capacità del medesimo di ottenere ritrattazioni e dichiarazioni in suo favore. Con specifico riguardo alla possibilità di adeguatamente soddisfare le ritenute esigenze cautelari attraverso la misura degli arresti donniciliari (anche nelle forme più restrittive), il Tribunale del riesame ne ha escluso la possibilità in considerazione del rischio di contatti, anche attraverso strumenti telematici ed informatici, sia con i fornitori che con le vittime dei reati estorsivi. A rafforzare tale assunto, vengono menzionate le pregresse esperienze giudiziarie e la mancata efficacia dissuasiva esercitata delle precedenti condanne, elementi questi che non depongono a favore della capacità di autocontenimento del prevenuto. In conclusione il ricorso manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter
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