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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25215/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA 01...sul ricorso iscritto al n. 15795/2015 R.G. proposto da 7-02 ISOLA Domenico, con gli Avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] e, giusta atto di costituzione di nuovi difensori, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali ultimi a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 70, è elettivamente domiciliato - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - costituita ai fini della partecipazione all'udienza - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Sezione Distaccata di Latina n. 7619/39/14, depositata il 16 dicembre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza in epigrafe confermava quella con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone aveva respinto l'impugnazione spiegata da ISOLA Domenico avverso l'avviso di accertamento notificatogli il 17 dicembre 2009 con cui, conclusosi negativamente il sub-procedimento di accertamento con adesione, in applicazione dello studio di settore TDO1U relativo all'attività di produzione dì gelati e dì pasticceria fresca, erano state determinate per l'anno d'imposta 2004 maggiori IRPEF, addizionali, IRAP ed IVA ed irrogate le conseguenti sanzioni.

2. L'Isola propone ricorso per cassazione con tre motivi; l'Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fine dell'eventuale partecipazione all'udienza.

3. L'Isola, con memoria datata 10 maggio 2022 dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], formula istanza di estinzione del processo, in conseguenza della definizione agevolata delle pretese tributarie sul fondamento delle quali "medio tempore" l'agente per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva notificato le cartelle di pagamento n. 04720120011521510000 e n. 04720100023654509000. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 62-bis ss. di. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla I.n. 427 del 1993; 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973; 2729 cod. civ.; 115 cod. proc. civ.; 47 d.P.R. n. 445 del 2000; 2, comma 3, d.P.R. n. 441 del 1997.

1.1. La CTR ha violato le superiori disposizioni di legge in quanto ha ritenuto legittimo l'avviso ancorché con tale atto l'Ufficio abbia accertato maggiori imposte basandosi unicamente sugli studi di settore e l'avviso stesso fosse del tutto privo di elementi che potessero far ritenere grave, precisa e concordante la presunzione semplice derivante dall'applicazione di tali studi.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 62-bis ss. di. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla I.n. 427 del 1993; 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973; 2729 cod. civ.

2.1. L'inversione dell'onere della prova carico del contribuente derivante dall'applicazione degli studi di settore può legittimamente operare solo laddove l'Ufficio, nell'avviso dì accertamento sugli stessi basato, deduca specifiche argomentazioni volte a disattendere le ragioni esposte dal contribuente nel corso del contraddittorio preventivo.

Ciò non è accaduto nel caso di specie, poiché l'Ufficio non ha addotto nell'avviso alcuna specifica argomentazione per superare le giustificazioni dello scostamento dei ricavi dai dati parametrici offerte dal contribuente in contraddittorio.

3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973.

3.1. Il nominativo del direttore dell'Ufficio di Sora dell'Agenzia delle entrate, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto l'avviso, non risulta nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate istituito con provvedimento direttoriale del 31 maggio 2007.

L'avviso è pertanto illegittimo per essere stato sottoscritto da persona priva di poteri.

4. A seguito dell'istanza di estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite, formulata dal contribuente, per il tramite del difensore, in ragione dell'allegato perfezionamento della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla I.n. 225 del 2016, appare opportuno rinviare la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, onde consentire all'Agenzia delle entrate ed al contribuente medesimo di fornire informazioni in ordine al positivo esito del procedimento di definizione agevolata, con riferimento alle riprese a tassazione oggetto dell'avviso di accertamento impugnato.

P.Q.M.

Rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, onde consentire all'Agenzia delle entrate ed al contribuente di fornire informazioni in ordine al positivo esito del procedimento di definizione agevolata, con riferimento alle riprese a tassazione oggetto dell'avviso di accer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA 01...sul ricorso iscritto al n. 15795/2015 R.G. proposto da 7-02 ISOLA Domenico, con gli Avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] e, giusta atto di costituzione di nuovi difensori, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali ultimi a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 70, è elettivamente domiciliato - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - costituita ai fini della partecipazione all'udienza - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Sezione Distaccata di Latina n. 7619/39/14, depositata il 16 dicembre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza in epigrafe confermava quella con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone aveva respinto l'impugnazione spiegata da ISOLA Domenico avverso l'avviso di accertamento notificatogli il 17 dicembre 2009 con cui, conclusosi negativamente il sub-procedimento di accertamento con adesione, in applicazione dello studio di settore TDO1U relativo all'attività di produzione dì gelati e dì pasticceria fresca, erano state determinate per l'anno d'imposta 2004 maggiori IRPEF, addizionali, IRAP ed IVA ed irrogate le conseguenti sanzioni. 2. L'Isola propone ricorso per cassazione con tre motivi; l'Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fine dell'eventuale partecipazione all'udienza. 3. L'Isola, con memoria datata 10 maggio 2022 dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], formula istanza di estinzione del processo, in conseguenza della definizione agevolata delle pretese tributarie sul fondamento delle quali "medio tempore" l'agente per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva notificato le cartelle di pagamento n. 04720120011521510000 e n. 04720100023654509000. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 62-bis ss. di. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla I.n. 427 del 1993; 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973; 2729 cod. civ.; 115 cod. proc. civ.; 47 d.P.R. n. 445 del 2000; 2, comma 3, d.P.R. n. 441 del 1997. 1.1. La CTR ha violato le superiori disposizioni di legge in quanto ha ritenuto legittimo l'avviso ancorché con tale atto l'Ufficio abbia accertato maggiori imposte basandosi unicamente sugli studi di settore e l'avviso stesso fosse del tutto privo di elementi che potessero far ritenere grave, precisa e concordante la presunzione semplice derivante dall'applicazione di tali studi. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 62-bis ss. di. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla I.n. 427 del 1993; 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973; 2729 cod. civ. 2.1. L'inversione dell'onere della prova carico del contribuente derivante dall'applicazione degli studi di settore può legittimamente operare solo laddove l'Ufficio, nell'avviso dì accertamento sugli stessi basato, deduca specifiche argomentazioni volte a disattendere le ragioni esposte dal contribuente nel corso del contraddittorio preventivo. Ciò non è accaduto nel caso di specie, poiché l'Ufficio non ha addotto nell'avviso alcuna specifica argomentazione per superare le giustificazioni dello scostamento dei ricavi dai dati parametrici offerte dal contribuente in contraddittorio. 3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973. 3.1. Il nominativo del direttore dell'Ufficio di Sora dell'Agenzia delle entrate, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto l'avviso, non risulta nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate istituito con provvedimento direttoriale del 31 maggio 2007. L'avviso è pertanto illegittimo per essere stato sottoscritto da persona priva di poteri. 4. A seguito dell'istanza di estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite, formulata dal contribuente, per il tramite del difensore, in ragione dell'allegato perfezionamento della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla I.n. 225 del 2016, appare opportuno rinviare la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, onde consentire all'Agenzia delle entrate ed al contribuente medesimo di fornire informazioni in ordine al positivo esito del procedimento di definizione agevolata, con riferimento alle riprese a tassazione oggetto dell'avviso di accertamento impugnato. P.Q.M. Rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, onde consentire all'Agenzia delle entrate ed al contribuente di fornire informazioni in ordine al positivo esito del procedimento di definizione agevolata, con riferimento alle riprese a tassazione oggetto dell'avviso di accer
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