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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26047/2022

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 agosto 1988; avverso la sentenza n. 152/2021 della Corte di appello di Palermo del 14 gennaio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Il quale nei LUI '[OSCURATO:PERSONA] littjel idu Id ditj licIrdZiOlIC di il Idl l III libbibiiità dI ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTOCon sentenza del 14 gennaio 2021, la Corte di appello di Palermo ha coaegmato pgeLedeute sentenza con la quale, in data 18 api ;le 2019, ii Tribunale di Palermo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], essendo stato questi riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere omesso di presentare, in quanto titolare Uelle U111011i1l UILIC lUIVIUUCIIC, Ul-1RICHC101 le UCI I CUU111 I CICLIVd 5WC11110 UI L• imposta 2011, in tal modo evadendo le imposte sul reddito per un importo pari ad euro 225.108,00 e sul valore aggiunto per un imposto pari ad euro 53.248,00.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Saggio, assistito dal proprio difensore fiduciario, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo di ricorso con il quale è stata dallo stesso segnalata la esistenza di un errore da parte dei giudici del merito nella applicazione della normativa rilevante nonché la esistenza di una carenza motivazionale nella sentenza medesima.

In particolare, il ricorrente ha osservato che i giudici del merito dVICIAJCI O, III SUSIdlIZ.d, CippliLdtU e presUuI4toIui il ibUtdf ie IJCI ;C: VCI ifiLd dell'avvenuto superamento della soglia di punibilità prevista per il reato contestato, in tal modo ribaltando sull'imputato l'onere di dimostrare che la predetta soglia di punibilità non era stata superata.

Nello specifico il ricorrente si è doluto del fatto che in assenza di elementi obbiettivi dimostrativi dei costi deducibili, i giudici del merito avrebbero individuato questi in misura pari al 14% dei ricavi accertati.

Tale percentuale di incidenza dei costi, oltre ad essere arbitraria, sarebbe del tutto incongrua, presupponendo un indice di redditività netta dell'attività svolta dal ricorrente pari all'86%.

Essa, peraltro, sarebbe errata anche in diritto in quanto la stessa è stata desunta facendo riferimento ad Urla tabeiiazione che è riferita aiie aziende che abbiano un volume di affari non superiore a 15.000,00 euro, allorquando il volume di affari che la Amministrazione tributaria ha accertato con riferimento alla attività imprenditoriale svolta dal Saggio è superiore a 600,000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, così come proposto, è inammissibile.Deve, preliminarmente, ribadirsi che a carico del Saggio è imputata la omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da lui dovuta in qualità di titolare di impresa individuale, relativamente all 'anno di imposta 2011, con conseguente omesso versamento sia delle imposte dirette, in misura pari ad euro 225.108,00, che sul valore aggiunto, in misura pari ad euro 53.248,00.

Essendo non contestata la omessa dichiarazione, la linea difensiva del ricorrente si attesta sulla ritenuta erronea applicazione normativa operata in sede di merito in punto di accertamento dell 'entità della imposta evasa e dell'avvenuto superamento della soglia di punibilità relativa al reato contestato, e sul vizio di motivazione che affetterebbe sul medesimo punto la sentenza impugnata; in particolare, secondo la tesi della ricorrente difesa l'accertamento dell'entità dell'evasione e del superamento di tale soglia sarebbe frutto della applicazione, in particolare con riferimento alla determinazione dei costi di impresa, di presunzioni di carattere tributario, non esportabili nell'ambito penale.

L'assunto è privo di fondamento.

Deve, al riguardo, rilevarsi che la determinazione dei ricavi conseguiti dal Saggio nell'anno di imposta interessato dal presente giudizio è stata, incontestatamente, operata a seguito della verifica eseguita dagli Uffici tributari degli importi delle fatture dal medesimo emesse nei confronti dei soggetti che hanno goduto delle prestazioni da lui erogate nello svolgimento della sua attività di impresa.

Premesso che, quanto meno con riferimento al versamento dell 'Iva da questo incassata a seguito del;a emissione delie pieo'ette fati-me, nessuna incidenza è possibile attribuire agli eventuali vizi derivanti dal criterio asseritamente frutto di presunzioni di carattere induttivo, con il quale sono stati accertati i costi di impresa posto che l 'ammontare dovuto di tale imposta è i• UCICI 11111 [OSCURATO:PERSONA] I I [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] agii II I IpUI [OSCURATO:PERSONA] C CI I ICSSC e, conseguentemente, agli importi di quanto, a tale titolo, versato dai soggetti che tali fatture hanno ricevuto, essendo obbligo del contribuente quello di riversare a titolo di tale imposta l'intero corrispettivo che egli ha ricevuto, quaie alitiLipaziune dell'Iva, da; beneficial de;ia e-stazione poi tata dana fattura commerciale da lui emessa - essendo, notoriamente, quest 'ultimo e non il contribuente tenuto fiscalmente dal versamento il soggetto finanziariamente inciso dalla imposta - senza che al riguardo spieghino effetti, ai fini delVabbattil i .111pUbtO IjOVUtcl, [OSCURATO:PERSONA] CSél St non riferiti, a loro volta, ad importi versati - e debitamente documentati attraverso la produzione delle fatture passive - dal soggetto, cui è stato imputi:2W l'omesso VerSditlentO deinVd, d tit0i0 di Iva finanziariamente su di lui gravante su servizi o beni dal medesimo acquisiti presso terzi (in tale senso, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 luglio 2017, n. 35579).

Nel caso di specie, indiscusso l'ammontare complessivo delle somme portate dalla fatture emesse dal Saggio, e, pertanto, non contestato il valore monetario che questi avrebbe, in linea di principio, dovuto riversare all'Erario a titolo di Iva, si rileva che correttamente i giudici del merito, in assenza di allegazioni dimostrative da parte del Saggio, hanno determinato l'ammontare in questione, incontestatamente non corrisposto dall'imputato, in base al coacervo degli importi delle fatture dal medesimo emesse nell'anno di imposta di cui si parla.

Passando, a questo punto, all'esame delle doglianze aventi ad oggetto la ritenuta responsabilità del Saggio anche con riferimento all'omesso versamento delle imposte dirette, si rileva che, anche in relazione ad esse, il fiLursu preseulato daild diresti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] seggio.

Premesso, infatti, che in tema di reati tributari, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta e non versata, suscettibile dapprima di sequestro e, poi, di confisca, in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna preoiudiziale tributaria (Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 novembre 2018, n. 50157), si osserva che la determinazione dei costi di impresa, idonei all'abbattimento dell'imponibile, ove gli stessi non risultino essere stati contabilizzati, può essere effettuata solo in presenza, quanto meno, di allega7ioni fathiali da cui de5iimere la certe77a o comunque la ragionevole possibilità della loro esistenza e del loro ammontare (Corte di cassazione, Sezione V penale, 2 ottobre 2019, n. 40412; idem Sezione III penale, 28 febbraio 2019, n. 8700).

Nella occasione il Saggio non ha allegato alcun elemento a dimostrazione della esistenza di costi inerenti -e, pertanto, deducibili - sicchè la sua doglianza in punto di accertamento dell'ammontare di essi da parte della Corte di merito, peraltro operato, in termini non manifestamente illogici, e, perldirto, ItOtt Stift:li:ft-0[A iiì sede di eyittuiuità attenendo dd un profilo di fatto, sulla base di una percentuale dei ricavi, è inammissibile. 4 L od.; Né, infine, di fronte alla carenza dimostrativa del ricorrente, ha una quaiche riievanza id CerISUfd riguardante il criterio normativo asseritamente applicato in sede di merito ai fini della determinazione dei costi deducibili, posto che, in ogni caso, siffatta determinazione, per essere operata in termini più favorevoli per l'imputato, avrebbe preteso, sulla base del condiviso orientamento giurisprucienziaie dianzi riportalo, Una preventiva eniegazione dimostrativa da parte di quest'ultimo.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso tiene dietro, visto l'art.616 cod. proc. pen., la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di auro 3.000,00 in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 agosto 1988; avverso la sentenza n. 152/2021 della Corte di appello di Palermo del 14 gennaio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Il quale nei LUI '[OSCURATO:PERSONA] littjel idu Id ditj licIrdZiOlIC di il Idl l III libbibiiità dI ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTOCon sentenza del 14 gennaio 2021, la Corte di appello di Palermo ha coaegmato pgeLedeute sentenza con la quale, in data 18 api ;le 2019, ii Tribunale di Palermo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], essendo stato questi riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere omesso di presentare, in quanto titolare Uelle U111011i1l UILIC lUIVIUUCIIC, Ul-1RICHC101 le UCI I CUU111 I CICLIVd 5WC11110 UI L• imposta 2011, in tal modo evadendo le imposte sul reddito per un importo pari ad euro 225.108,00 e sul valore aggiunto per un imposto pari ad euro 53.248,00. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Saggio, assistito dal proprio difensore fiduciario, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo di ricorso con il quale è stata dallo stesso segnalata la esistenza di un errore da parte dei giudici del merito nella applicazione della normativa rilevante nonché la esistenza di una carenza motivazionale nella sentenza medesima. In particolare, il ricorrente ha osservato che i giudici del merito dVICIAJCI O, III SUSIdlIZ.d, CippliLdtU e presUuI4toIui il ibUtdf ie IJCI ;C: VCI ifiLd dell'avvenuto superamento della soglia di punibilità prevista per il reato contestato, in tal modo ribaltando sull'imputato l'onere di dimostrare che la predetta soglia di punibilità non era stata superata. Nello specifico il ricorrente si è doluto del fatto che in assenza di elementi obbiettivi dimostrativi dei costi deducibili, i giudici del merito avrebbero individuato questi in misura pari al 14% dei ricavi accertati. Tale percentuale di incidenza dei costi, oltre ad essere arbitraria, sarebbe del tutto incongrua, presupponendo un indice di redditività netta dell'attività svolta dal ricorrente pari all'86%. Essa, peraltro, sarebbe errata anche in diritto in quanto la stessa è stata desunta facendo riferimento ad Urla tabeiiazione che è riferita aiie aziende che abbiano un volume di affari non superiore a 15.000,00 euro, allorquando il volume di affari che la Amministrazione tributaria ha accertato con riferimento alla attività imprenditoriale svolta dal Saggio è superiore a 600,000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, così come proposto, è inammissibile.Deve, preliminarmente, ribadirsi che a carico del Saggio è imputata la omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da lui dovuta in qualità di titolare di impresa individuale, relativamente all 'anno di imposta 2011, con conseguente omesso versamento sia delle imposte dirette, in misura pari ad euro 225.108,00, che sul valore aggiunto, in misura pari ad euro 53.248,00. Essendo non contestata la omessa dichiarazione, la linea difensiva del ricorrente si attesta sulla ritenuta erronea applicazione normativa operata in sede di merito in punto di accertamento dell 'entità della imposta evasa e dell'avvenuto superamento della soglia di punibilità relativa al reato contestato, e sul vizio di motivazione che affetterebbe sul medesimo punto la sentenza impugnata; in particolare, secondo la tesi della ricorrente difesa l'accertamento dell'entità dell'evasione e del superamento di tale soglia sarebbe frutto della applicazione, in particolare con riferimento alla determinazione dei costi di impresa, di presunzioni di carattere tributario, non esportabili nell'ambito penale. L'assunto è privo di fondamento. Deve, al riguardo, rilevarsi che la determinazione dei ricavi conseguiti dal Saggio nell'anno di imposta interessato dal presente giudizio è stata, incontestatamente, operata a seguito della verifica eseguita dagli Uffici tributari degli importi delle fatture dal medesimo emesse nei confronti dei soggetti che hanno goduto delle prestazioni da lui erogate nello svolgimento della sua attività di impresa. Premesso che, quanto meno con riferimento al versamento dell 'Iva da questo incassata a seguito del;a emissione delie pieo'ette fati-me, nessuna incidenza è possibile attribuire agli eventuali vizi derivanti dal criterio asseritamente frutto di presunzioni di carattere induttivo, con il quale sono stati accertati i costi di impresa posto che l 'ammontare dovuto di tale imposta è i• UCICI 11111 [OSCURATO:PERSONA] I I [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] agii II I IpUI [OSCURATO:PERSONA] C CI I ICSSC e, conseguentemente, agli importi di quanto, a tale titolo, versato dai soggetti che tali fatture hanno ricevuto, essendo obbligo del contribuente quello di riversare a titolo di tale imposta l'intero corrispettivo che egli ha ricevuto, quaie alitiLipaziune dell'Iva, da; beneficial de;ia e-stazione poi tata dana fattura commerciale da lui emessa - essendo, notoriamente, quest 'ultimo e non il contribuente tenuto fiscalmente dal versamento il soggetto finanziariamente inciso dalla imposta - senza che al riguardo spieghino effetti, ai fini delVabbattil i .111pUbtO IjOVUtcl, [OSCURATO:PERSONA] CSél St non riferiti, a loro volta, ad importi versati - e debitamente documentati attraverso la produzione delle fatture passive - dal soggetto, cui è stato imputi:2W l'omesso VerSditlentO deinVd, d tit0i0 di Iva finanziariamente su di lui gravante su servizi o beni dal medesimo acquisiti presso terzi (in tale senso, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 luglio 2017, n. 35579). Nel caso di specie, indiscusso l'ammontare complessivo delle somme portate dalla fatture emesse dal Saggio, e, pertanto, non contestato il valore monetario che questi avrebbe, in linea di principio, dovuto riversare all'Erario a titolo di Iva, si rileva che correttamente i giudici del merito, in assenza di allegazioni dimostrative da parte del Saggio, hanno determinato l'ammontare in questione, incontestatamente non corrisposto dall'imputato, in base al coacervo degli importi delle fatture dal medesimo emesse nell'anno di imposta di cui si parla. Passando, a questo punto, all'esame delle doglianze aventi ad oggetto la ritenuta responsabilità del Saggio anche con riferimento all'omesso versamento delle imposte dirette, si rileva che, anche in relazione ad esse, il fiLursu preseulato daild diresti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] seggio. Premesso, infatti, che in tema di reati tributari, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta e non versata, suscettibile dapprima di sequestro e, poi, di confisca, in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna preoiudiziale tributaria (Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 novembre 2018, n. 50157), si osserva che la determinazione dei costi di impresa, idonei all'abbattimento dell'imponibile, ove gli stessi non risultino essere stati contabilizzati, può essere effettuata solo in presenza, quanto meno, di allega7ioni fathiali da cui de5iimere la certe77a o comunque la ragionevole possibilità della loro esistenza e del loro ammontare (Corte di cassazione, Sezione V penale, 2 ottobre 2019, n. 40412; idem Sezione III penale, 28 febbraio 2019, n. 8700). Nella occasione il Saggio non ha allegato alcun elemento a dimostrazione della esistenza di costi inerenti -e, pertanto, deducibili - sicchè la sua doglianza in punto di accertamento dell'ammontare di essi da parte della Corte di merito, peraltro operato, in termini non manifestamente illogici, e, perldirto, ItOtt Stift:li:ft-0[A iiì sede di eyittuiuità attenendo dd un profilo di fatto, sulla base di una percentuale dei ricavi, è inammissibile. 4 L od.; Né, infine, di fronte alla carenza dimostrativa del ricorrente, ha una quaiche riievanza id CerISUfd riguardante il criterio normativo asseritamente applicato in sede di merito ai fini della determinazione dei costi deducibili, posto che, in ogni caso, siffatta determinazione, per essere operata in termini più favorevoli per l'imputato, avrebbe preteso, sulla base del condiviso orientamento giurisprucienziaie dianzi riportalo, Una preventiva eniegazione dimostrativa da parte di quest'ultimo. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso tiene dietro, visto l'art.616 cod. proc. pen., la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di auro 3.000,00 in favore della C
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