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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04894/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 14 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa in data 10 gennaio 2023 dal Tribunale di Frosinone, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 5.200,00 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), 81 cod. pen., 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B), commessi in Frosinone in data anteriore e prossima al 06/07/2019 ed accertati il 12/03/2020.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, a fronte della esauriente ricostruzione della Corte territoriale (v. pag. da 3 a 6 della sentenza impugnata), la quale ha valorizzato plurimi indici tutti coerentemente convergenti nel senso del riconoscimento, in capo all'imputato, di una piena consapevolezza dell'abusività dell'opera e di una altrettanto integrale partecipazione nella sua realizzazione, sottolineando che l'unica persona interessata alla realizzazione di quel manufatto era il proprietario che ne aveva l'incontestata disponibilità giuridica e di fatto, tanto più che l'ipotesi che terze persone, all'insaputa dell'esclusivo proprietario e senza il suo consenso, potessero avere interesse alla realizzazione dei manufatti e del muretto di recinzione del terreno non era stata neppure prospettata dalla difesa.

Tale impostazione argomentativa è conforme ad un consolidato orientamento giurisprudenziale più volte ribadito secondo cui la responsabilità del proprietario non può essere oggettivamente dedotta dal diritto sul bene né può essere configurata come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, attesa l'inapplicabilità dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., ma dev'essere dedotta da indizi ulteriori rispetto all'interesse insito nel diritto di proprietà, idonei a sostenere la sua compartecipazione, anche morale, al reato (Sez. 3, n. 44202 del 10/10/2013, Menditto, Rv. 257625); per contro, a fronte dell'onere probatorìo assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d.

"vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373), vale a dire che si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (così Sez. 3 n. 35907 del 29/05/2008, Calicchia, non mass.; nello stesso senso, Sez. 3, n. 5820 del 15/01/2019, Luchesi, non mass.), tenendo comunque presente che, ai fini del disconoscimento del concorso del proprietario del terreno non committente dei lavori nel reato urbanistico, occorre escludere l'interesse o il suo consenso alla commissione dell'abuso edilizio ovvero dimostrare che egli non ( sia stato nelle condizioni di impedirne l'esecuzione (Sez. 3, n. 33540 del 19/6/2012, Grilli, Rv. 253169); nel caso in esame, l'imputato non ha dedotto o allegato alcunchè in proposito.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato dai giudici di merito (pag. 6 della sentenza della sentenza impugnata), essendo stato, in modo pertinente, sottolineato, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., le rilevanti dimensioni, in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo, dell'intervento edilizio in zona sismica, intervento comunque non assentibile in base alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.; circostanze integranti una offesa concreta e significativa dei beni tutelati e una particolare intensità del dolo, così difettando il requisito della particolare tenuità del fatto.

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, del trattamento sanzionatorio, della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sui reati satellite e dell'entità degli aumenti a titolo di continuazione, è manifestamente infondato, essendo la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, avendo la Corte di appello, innanzitutto, ragionevolmente escluso la possibilità di ridurre la pena base, in ragione della gravità del fatto e della particolare intensità dell'elemento soggettivo, sottolineando come la pena fosse stata determinata in misura ben al di sotto della media edittale (pag. 7 della sentenza impugnata), dovendosi in proposito richiamare il fermo orientamento di legittimità, in forza del quale la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v.

Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), evenienza questa non ricorrente nel caso di specie.

Precisato, in secondo luogo, che, in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo al fatto considerato come violazione più grave e con riferimento alle sole aggravanti ed attenuanti che allo stesso specificamente si riferiscono, sicché delle circostanze riguardanti ciascuno dei reati satellite si deve tener conto esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, D'agostino, Rv. 272567; Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260057), non essendovi alcun automatismo che imponga di ridurre, in modo corrispondente, gli aumenti di pena praticati a titolo di continuazione per i reati satelliti, sussistendo invece un obbligo del giudice di valutazione globale anche di quei favorevoli elementi nell'individuazione del congruo aumento di pena conseguente alla riconosciuta continuazione (Sez. 3, n. 22091 del 09/03/2023, Albergo, Rv. 284663).

Osservato, infine, che anche gli aumenti per la continuazione sono congrui, avendo la Corte territoriale spiegato che l'aumento ex art. 81 cod. pen., riguardante due reati contravvenzione!' di pari gravità, era stato operato sulla pena stabilita per il reato più grave, secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", in conformità agli insegnamenti di questa Corte, in base ai quali, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee, unificati dal vincolo della continuazione, l'aumento della pena detentiva prevista per il reato più grave deve essere ragguagliato, per effetto della conversione, alla pena pecuniaria prevista per il reato satellite, ma non potrà in alcun caso superare il massimo della pena comminata dalla legge per il reato meno grave (Sez. 6, n. 9251 del 29/01/2025, Iannello, Rv. 287713; Sez. 6, n. 8667 del 12/02/2019, Ancona, Rv. 275881).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati, rimarcando coerentemente e senza vizi logici che la pena irrogata dal giudice di primo grado era congrua, adeguata e proporzionata ai fatti e, pertanto, non suscettibile di ulteriori riduzioni.

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere sia del pagamento delle spese del procedimento, sia del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 14 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa in data 10 gennaio 2023 dal Tribunale di Frosinone, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 5.200,00 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), 81 cod. pen., 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B), commessi in Frosinone in data anteriore e prossima al 06/07/2019 ed accertati il 12/03/2020. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, a fronte della esauriente ricostruzione della Corte territoriale (v. pag. da 3 a 6 della sentenza impugnata), la quale ha valorizzato plurimi indici tutti coerentemente convergenti nel senso del riconoscimento, in capo all'imputato, di una piena consapevolezza dell'abusività dell'opera e di una altrettanto integrale partecipazione nella sua realizzazione, sottolineando che l'unica persona interessata alla realizzazione di quel manufatto era il proprietario che ne aveva l'incontestata disponibilità giuridica e di fatto, tanto più che l'ipotesi che terze persone, all'insaputa dell'esclusivo proprietario e senza il suo consenso, potessero avere interesse alla realizzazione dei manufatti e del muretto di recinzione del terreno non era stata neppure prospettata dalla difesa. Tale impostazione argomentativa è conforme ad un consolidato orientamento giurisprudenziale più volte ribadito secondo cui la responsabilità del proprietario non può essere oggettivamente dedotta dal diritto sul bene né può essere configurata come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, attesa l'inapplicabilità dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., ma dev'essere dedotta da indizi ulteriori rispetto all'interesse insito nel diritto di proprietà, idonei a sostenere la sua compartecipazione, anche morale, al reato (Sez. 3, n. 44202 del 10/10/2013, Menditto, Rv. 257625); per contro, a fronte dell'onere probatorìo assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373), vale a dire che si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (così Sez. 3 n. 35907 del 29/05/2008, Calicchia, non mass.; nello stesso senso, Sez. 3, n. 5820 del 15/01/2019, Luchesi, non mass.), tenendo comunque presente che, ai fini del disconoscimento del concorso del proprietario del terreno non committente dei lavori nel reato urbanistico, occorre escludere l'interesse o il suo consenso alla commissione dell'abuso edilizio ovvero dimostrare che egli non ( sia stato nelle condizioni di impedirne l'esecuzione (Sez. 3, n. 33540 del 19/6/2012, Grilli, Rv. 253169); nel caso in esame, l'imputato non ha dedotto o allegato alcunchè in proposito. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato dai giudici di merito (pag. 6 della sentenza della sentenza impugnata), essendo stato, in modo pertinente, sottolineato, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., le rilevanti dimensioni, in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo, dell'intervento edilizio in zona sismica, intervento comunque non assentibile in base alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.; circostanze integranti una offesa concreta e significativa dei beni tutelati e una particolare intensità del dolo, così difettando il requisito della particolare tenuità del fatto. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, del trattamento sanzionatorio, della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sui reati satellite e dell'entità degli aumenti a titolo di continuazione, è manifestamente infondato, essendo la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, avendo la Corte di appello, innanzitutto, ragionevolmente escluso la possibilità di ridurre la pena base, in ragione della gravità del fatto e della particolare intensità dell'elemento soggettivo, sottolineando come la pena fosse stata determinata in misura ben al di sotto della media edittale (pag. 7 della sentenza impugnata), dovendosi in proposito richiamare il fermo orientamento di legittimità, in forza del quale la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), evenienza questa non ricorrente nel caso di specie. Precisato, in secondo luogo, che, in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo al fatto considerato come violazione più grave e con riferimento alle sole aggravanti ed attenuanti che allo stesso specificamente si riferiscono, sicché delle circostanze riguardanti ciascuno dei reati satellite si deve tener conto esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, D'agostino, Rv. 272567; Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260057), non essendovi alcun automatismo che imponga di ridurre, in modo corrispondente, gli aumenti di pena praticati a titolo di continuazione per i reati satelliti, sussistendo invece un obbligo del giudice di valutazione globale anche di quei favorevoli elementi nell'individuazione del congruo aumento di pena conseguente alla riconosciuta continuazione (Sez. 3, n. 22091 del 09/03/2023, Albergo, Rv. 284663). Osservato, infine, che anche gli aumenti per la continuazione sono congrui, avendo la Corte territoriale spiegato che l'aumento ex art. 81 cod. pen., riguardante due reati contravvenzione!' di pari gravità, era stato operato sulla pena stabilita per il reato più grave, secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", in conformità agli insegnamenti di questa Corte, in base ai quali, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee, unificati dal vincolo della continuazione, l'aumento della pena detentiva prevista per il reato più grave deve essere ragguagliato, per effetto della conversione, alla pena pecuniaria prevista per il reato satellite, ma non potrà in alcun caso superare il massimo della pena comminata dalla legge per il reato meno grave (Sez. 6, n. 9251 del 29/01/2025, Iannello, Rv. 287713; Sez. 6, n. 8667 del 12/02/2019, Ancona, Rv. 275881). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati, rimarcando coerentemente e senza vizi logici che la pena irrogata dal giudice di primo grado era congrua, adeguata e proporzionata ai fatti e, pertanto, non suscettibile di ulteriori riduzioni. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere sia del pagamento delle spese del procedimento, sia del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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