Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 48563/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in punto di pena e rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un mese e dieci giorni di arresto per il reato di cui agli articoli 2 e 76, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011, per aver fatto ritorno nel Comune di Caste l [OSCURATO:PERSONA] nonostante il provvedimento del Questore che gli faceva divieto, per un periodo di anni tre, di rientrare in quel Comune, fatto commesso e accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 26 marzo 2019.

2. [OSCURATO:PERSONA] fu fermato da una pattuglia della Polizia di Stato all'interno dell'area di servizio autostradale [OSCURATO:PERSONA] in data 26 marzo 2019.

L'area di servizio è ubicata proprio nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ove gli era inibito di far ritorno in forza del provvedimento del Questore, notificatogli il 12 febbraio 2019.

Detto provvedimento contiene una completa motivazione e illustra gli elementi di fatto da cui è desunto il giudizio di pericolosità.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La Corte di appello non ha preso in esame la dcglianza difensiva in ordine al fatto che il provvedimento del Questore risulta carente nella motivazione su diversi aspetti e che pertanto era da disapplicare.

Non è dato comprendere a quale delle categorie di soggetti di cui all'art. 1 d.

Igs. n. 159 del 2011 sia stato ricondotto il ricorrente e la pericolosità speciale per la pubblica sicurezza è ritenuta ma non motivata.

3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in specie del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Non è provato che il ricorrente si sia effettivamente allontanato dal Comune di Caste! [OSCURATO:PERSONA] facendo rientro nel luogo di residenza come ordinatogli dal Questore e abbia poi, come contestato, fatto ritorno nel luogo in cui gli era inibito stare.

3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge perché è stata applicata una riduzione per il rito abbreviato di un terzo e non già della metà, come ora previsto dalla legge.

4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena in anni uno di arresto.

5. Il difensore del ricorrente ha proposto memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è solo parzialmente ndato, specificamente in relazione al terzo motivo, e per il resto non merita accodfimento.

2. Il reato per il quale è intervenuta condanna in esito al giudizio abbreviato, con sentenza resa il 6 luglio 2021 ha natura contravvenzionale.

Secondo quanto disposto dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, la riduzione per la scelta del rito è della metà della pena se il reato è una contravvenzione e di un terzo se il reato è un delitto.

I giudici di merito hanno quindi errato nel fare applicazione della riduzione di un terzo e a tale errore può provvedersi, previo annullamento della relativa statuizione, in questa sede di legittimità in forza di quanto previsto dall'art. 620, lett.

I, cod. proc. pen., come precisato dalle Sezioni unite con il principio di diritto per il quale "la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti" (Sez.

U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271831).

La pena base fissata dai giudici del merito è pari a mesi due di arresto; essa deve essere diminuita non già di un terzo, e quindi con risultato di un mese e dieci giorni di arresto, come fatto dal giudice di primo graCo e confermato dal giudice di appello, ma della metà, con risultato di un mese di arresto.

2. Il primo motivo è infondato.

Dalla sentenza di primo grado si ricava, con compiutezza di argomenti, che il provvedimento del Questore contiene una adeguata motivazione in ordine agli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità.

Essi sono indicati nella dedizione dell'imputato alla commissione di reati contro il patrimonio, per la gran parte connotati dalla individuazione della base operativa in aree di servizio autcstradali (e non va trascurato che il controllo che ha dato causa all'imputazione sia avvenuto proprio presso un'area di servizio autostradale), con turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblici determinata dalla frequente richiesta di intervento della Polizia stradale.

Il giudizio di pericolosità è rafforzato dalla considerazione delle numerose condanne per violazione del foglio di via obbligatorio, che all'evidenza non hanno avuto alcun effetto deterrente.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Quanto dedotto per dare fondamento alla doglianza di mancata correlazione tra accusa e sentenza è meramente congetturale.

L'affermazione che l'imputato non si sia mai allontanato dal territorio del Comune nel quale gli è stato fatto divieto di rientro, sì da non potersi configurare una condotta di rientro per difetto di un effettivo precedente allontanamento, è una mera ipotesi, che non risulta in alcun modo sostenuta dagli accertamenti processuali sì come descritti in sentenza.

La doglianza, costruita su una congettura, perché il ricorrente non assume di non essersi mai allontanato dal Comune ma sviluppa un argomento sulla base di una premessa ipotetica, è per tale ragione del tutto inconsistente.

4. Per quanto sino ad ora esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in punto di trattamento sanzionatorio, con conseguente rideterminazione della pena inflitta in un mese di arresto.

Per il resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena in mesi uno di a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in punto di pena e rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un mese e dieci giorni di arresto per il reato di cui agli articoli 2 e 76, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, per aver fatto ritorno nel Comune di Caste l [OSCURATO:PERSONA] nonostante il provvedimento del Questore che gli faceva divieto, per un periodo di anni tre, di rientrare in quel Comune, fatto commesso e accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 26 marzo 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] fu fermato da una pattuglia della Polizia di Stato all'interno dell'area di servizio autostradale [OSCURATO:PERSONA] in data 26 marzo 2019. L'area di servizio è ubicata proprio nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ove gli era inibito di far ritorno in forza del provvedimento del Questore, notificatogli il 12 febbraio 2019. Detto provvedimento contiene una completa motivazione e illustra gli elementi di fatto da cui è desunto il giudizio di pericolosità. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello non ha preso in esame la dcglianza difensiva in ordine al fatto che il provvedimento del Questore risulta carente nella motivazione su diversi aspetti e che pertanto era da disapplicare. Non è dato comprendere a quale delle categorie di soggetti di cui all'art. 1 d. Igs. n. 159 del 2011 sia stato ricondotto il ricorrente e la pericolosità speciale per la pubblica sicurezza è ritenuta ma non motivata. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in specie del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Non è provato che il ricorrente si sia effettivamente allontanato dal Comune di Caste! [OSCURATO:PERSONA] facendo rientro nel luogo di residenza come ordinatogli dal Questore e abbia poi, come contestato, fatto ritorno nel luogo in cui gli era inibito stare. 3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge perché è stata applicata una riduzione per il rito abbreviato di un terzo e non già della metà, come ora previsto dalla legge. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena in anni uno di arresto. 5. Il difensore del ricorrente ha proposto memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è solo parzialmente ndato, specificamente in relazione al terzo motivo, e per il resto non merita accodfimento. 2. Il reato per il quale è intervenuta condanna in esito al giudizio abbreviato, con sentenza resa il 6 luglio 2021 ha natura contravvenzionale. Secondo quanto disposto dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, la riduzione per la scelta del rito è della metà della pena se il reato è una contravvenzione e di un terzo se il reato è un delitto. I giudici di merito hanno quindi errato nel fare applicazione della riduzione di un terzo e a tale errore può provvedersi, previo annullamento della relativa statuizione, in questa sede di legittimità in forza di quanto previsto dall'art. 620, lett. I, cod. proc. pen., come precisato dalle Sezioni unite con il principio di diritto per il quale "la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti" (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271831). La pena base fissata dai giudici del merito è pari a mesi due di arresto; essa deve essere diminuita non già di un terzo, e quindi con risultato di un mese e dieci giorni di arresto, come fatto dal giudice di primo graCo e confermato dal giudice di appello, ma della metà, con risultato di un mese di arresto. 2. Il primo motivo è infondato. Dalla sentenza di primo grado si ricava, con compiutezza di argomenti, che il provvedimento del Questore contiene una adeguata motivazione in ordine agli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità. Essi sono indicati nella dedizione dell'imputato alla commissione di reati contro il patrimonio, per la gran parte connotati dalla individuazione della base operativa in aree di servizio autcstradali (e non va trascurato che il controllo che ha dato causa all'imputazione sia avvenuto proprio presso un'area di servizio autostradale), con turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblici determinata dalla frequente richiesta di intervento della Polizia stradale. Il giudizio di pericolosità è rafforzato dalla considerazione delle numerose condanne per violazione del foglio di via obbligatorio, che all'evidenza non hanno avuto alcun effetto deterrente. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Quanto dedotto per dare fondamento alla doglianza di mancata correlazione tra accusa e sentenza è meramente congetturale. L'affermazione che l'imputato non si sia mai allontanato dal territorio del Comune nel quale gli è stato fatto divieto di rientro, sì da non potersi configurare una condotta di rientro per difetto di un effettivo precedente allontanamento, è una mera ipotesi, che non risulta in alcun modo sostenuta dagli accertamenti processuali sì come descritti in sentenza. La doglianza, costruita su una congettura, perché il ricorrente non assume di non essersi mai allontanato dal Comune ma sviluppa un argomento sulla base di una premessa ipotetica, è per tale ragione del tutto inconsistente. 4. Per quanto sino ad ora esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in punto di trattamento sanzionatorio, con conseguente rideterminazione della pena inflitta in un mese di arresto. Per il resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena in mesi uno di a
Sentenza Cassazione n. 48563/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris