CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 09315/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20344/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA]. -intimati- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSSIONE - BRESCIA, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla [OSCURATO:PERSONA] N.12 in ROMA -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI BRESCIAn.185/2020depositata il 21/01/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 9 marzo 2023 - Presidente [OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA] causa numero 18 – r.g. 20344/21 [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 21/1/21 la corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza 19/8/19 del tribunale della stessa sede, ha -per quel che qui rileva- dichiarato la prescrizione di una cartella di pagamento inviata al contribuente in epigrafe, confermando la cessata materia del contendere per alcune altre cartelle e respingendo per il resto l'opposizione della contribuente in epigrafe a preavviso di fermo, ad avviso di iscrizione ipotecaria, ad altre cartelle e ad un avviso di addebito. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto rituale la notifica delle cartelle in quanto, essendo stata ricevuta dal destinatario raccomandata informativa notificata a mezzo posta a mani, ogni vizio eventuale del procedimento notificatorio risulta essere sanato. La sentenza ha quindi ritenuto rispettato il contraddittorio in relazione al fermo proprio con il preavviso di fermo impugnato e, quanto all’iscrizione ipotecaria, la corte ha ritenuto la stessa proporzionata in relazione ai beni posseduti. Avverso tale sentenza ricorre la contribuente per tre motivi; INPS ed Ispettorato del lavoro sono rimasti intimati; ADER si è costituita solo per partecipare all'udienza. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 140, 112, 132 numero 4, e 116, per avere la corte territoriale trascurato che non era data la prova della notifica della cartella, cosa diversa da quella della raccomandata informativa. Il secondo motivo deduce violazione del DPR602 del 1973, 26 DPR 600 del 1973, 60 e 140 e 116 c.p.c., per non aver considerato la prescrizione in difetto di notifica della cartella. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati. Invero, con la ricezione della raccomandata informativa relativamente alla notifica della cartella effettuata a norma dell’art. 140 c.p.c., il destinatario della comunicazione recettizia, non reperito al momento della notifica, è stato comunque messo in condizione di acquisire la l’atto notificatogli depositato alla casa comunale, sicché la corte ha correttamente ritenuto raggiunto lo scopo della notifica (che è quello di rendere edotto il destinatario del tentativo infruttuoso di consegna dell’atto). Ciò determina altresì l’effetto interruttivo della prescrizione, in considerazione della natura dell’atto notificato, che reca la pretesa creditoria nei confronti del destinatario. Con il terzo motivo di ricorso, articolato in tre distinti e connessi profili, si deduce violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., 2872, 2873, 2875, 2740, 2943 e 2945 c.c., nonché 76-77 DPR 602 del 1973, per avere la corte territoriale ritenuto non necessario che l'iscrizione ipotecaria fosse preceduta da comunicazione preventiva, per aver affermato il valore interruttivo della prescrizione della detta iscrizione e perché l'ipoteca è sproporzionata. Il primo profilo del motivo è stato disatteso da Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014 (Rv. 632587 - 01), che hanno affermato che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Il secondo profilo del motivo è del pari infondato, avendo questa Corte già affermato (Sez. 6 -L, Ordinanza n. 18305 del 03/09/2020, Rv. 658659 - 01) che, in tema di prescrizione, l'effetto sia interruttivo che sospensivo è da ricollegare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, comma 2, e 2943, comma 1, c.c., al compimento di atti tipici e specificamente enumerati, quali l'atto introduttivo di un giudizio, sia esso di cognizione, esecuzione o conservativo, o la domanda proposta pendente lo stesso; ne consegue che l'iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, non costituendo un atto di una procedura alternativa a quella esecutiva, se ha gli elementi idonei alla messa in mora, produce effetti interruttivi della prescrizione, ma non anche sospensivi. Infine, quanto al terzo profilo del motivo, la valutazione della proporzionalità dell’iscrizione ipotecaria in relazione al valore del debito ed a quello dei beni ipotecati è tipica valutazione del giudice di merito, nella specie effettuata in modo ragionevole e corretto dal giudice di appello, e non sindacabile in sede di legittimità. Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato. Nulla per spese, non avendo ADER svolto attività difensiva ed essendo gli altri contraddittori rimasti intimati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello ste